Guida senza cinture: può essere contestata a distanza?


Quando il verbale degli agenti perde la fede privilegiata perché l’osservazione è avvenuta a distanza e il veicolo era in movimento.
È un comportamento classico, adottato da chi sta guidando senza cinture di sicurezza e vede una pattuglia o un posto di blocco: cerca freneticamente di allacciarsele all’ultimo momento, per farsi trovare in regola quando verrà fermato. Ma i verbalizzanti di solito hanno l’occhio lungo e non ci cascano. Le scene che si presentano al momento del controllo sono quasi divertenti, come quella di chi non è riuscito a completare l’operazione e si trova con la cintura davanti al torace ma non ancora agganciata e fermata in modo maldestro e precario con il gomito o con la mano. Inevitabile, in tali casi, la multa, che comporta anche la perdita dei punti sulla patente. Le cose, però, cambiano quando la macchina sfreccia davanti alla postazione della Polizia senza essere fermata nell’immediatezza. La guida senza cinture può essere contestata a distanza?
Stavolta, l’occhio dei verbalizzanti può essere fallace e nel dubbio la multa va annullata, come ha affermato una nuova e interessante sentenza del giudice di Pace di Ferentino, in provincia di Frosinone [1]. Tutto ruota attorno all’attendibilità della «percezione sensoriale» degli agenti, che può venire meno proprio a causa della lontananza del veicolo dal punto di controllo ed anche dalla velocità con cui esso percorre il tratto osservato, che inevitabilmente riduce il tempo a disposizione per compiere l’osservazione del mancato uso delle cinture. Vediamo in modo più approfondito quando la guida senza cinture può essere contestata a distanza e come è possibile ricorrere avverso questo tipo di multe.
Indice
Guida senza cinture di sicurezza: quali sanzioni?
Cosa succede a chi guida senza cinture di sicurezza? Il Codice della strada [2] è molto severo e prevede una doppia sanzione:
- una multa da un minimo di 83 euro a un massimo di 332 euro per chi non la indossa affatto e da 41 a 167 euro per chi la indossa ma in maniera scorretta (ad esempio, allacciandola male o lasciandola dietro le spalle) o comunque «ne altera o ne ostacola il normale funzionamento»;
- la decurtazione di 5 punti dalla patente (i neopatentati, cioè coloro che hanno conseguito l’abilitazione alla guida da meno di tre anni, hanno la decurtazione raddoppiata e, dunque, perdono 10 punti).
Inoltre, se il conducente è recidivo (è tale chi ha commesso un’analoga violazione nel biennio precedente) avrà anche una terza sanzione, che è la sospensione della patente per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.
Ricorso multa per guida senza cinture di sicurezza: quando si può fare?
Il ricorso contro una multa per guida senza cinture di sicurezza può essere proposto, analogamente a quanto avviene per tutte le altre infrazioni al Codice della strada, impugnando il verbale di contravvenzione entro 30 giorni davanti al giudice di Pace oppure entro 60 giorni al Prefetto del luogo dell’infrazione.
Uno dei motivi più frequenti di ricorso riguarda i conducenti esentati dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza, che precisamente sono:
- gli appartenenti alle forze armate e di polizia in servizio di emergenza o impegnati nelle scorte;
- i guidatori di veicoli in servizio antincendio e sanitario, come i camion dei Vigili del fuoco e le autoambulanze, e di veicoli per la raccolta e il trasporto rifiuti o destinati all’igiene ambientale;
- gli istruttori di scuola guida;
- le donne in stato di gravidanza e i soggetti affetti da patologie che esonerano dall’uso delle cinture, purché siano muniti di apposita certificazione medica (che nel caso delle donne incinte può essere rilasciata anche dal ginecologo).
Per ulteriori informazioni su chi non è tenuto a indossare la cintura leggi “Esenzione cintura di sicurezza: in quali casi“.
Multa per guida senza cinture: c’è obbligo di contestazione immediata?
Di norma, secondo quanto dispone il Codice della strada [3], la multa per guida senza cinture deve essere fatta, «quando è possibile», con contestazione immediata, dunque fermando il veicolo ed elevando subito il verbale.
In alcuni casi, però, il Codice consente la contestazione differita dell’infrazione; ciò avviene soprattutto quando non è possibile fermare il veicolo senza mettere in pericolo la circolazione stradale. I motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata sono molteplici: uso di sistemi di rilevamento elettronico, eccessiva velocità, manovre azzardate, ecc. (per conoscere tutti i casi leggi “Multa: quando non è necessaria la contestazione immediata dell’infrazione“). Questi motivi devono essere sempre esplicitati nel verbale, che va notificato al trasgressore (o, se non è stato identificato, al proprietario del veicolo, che è obbligato in solido con il conducente) entro 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione.
Guida senza cinture contestata a distanza: è valida?
La nuova sentenza del giudice di Pace di Ferentino [1] che ti abbiamo anticipato all’inizio ha affrontato il caso di un automobilista che era stato contravvenzionato, ed aveva subito la decurtazione di punti dalla patente per essere stato notato a distanza dai vigili urbani mentre guidava senza cinture. Il ricorrente ha contestato questa circostanza, sostenendo di avere le cinture regolarmente allacciate.
Normalmente, non è possibile smentire gli agenti rilevatori con questo genere di osservazioni, perché quanto da loro attestato nel verbale nella loro qualità di pubblici ufficiali fa fede fino a querela di falso [4] circa la provenienza da chi lo ha redatto, le dichiarazioni rese dalle parti e «gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti».
Ma le circostanze ritenute coperte da questa «fede privilegiata»- e dunque ritenute pienamente attendibili nella loro veridicità – sono solo quelle, oggettive e fattuali, che sono cadute sotto la diretta percezione dei verbalizzanti e non altre, come quelle semplicemente dedotte, valutate o desunte. In altre parole, il verbale fa piena prova solo di quanto gli agenti attestano aver rilevato o essersi compiuto sotto i loro occhi.
Perciò, il giudice di Pace rileva che «la percezione sensoriale non può giovarsi della fede privilegiata, in quanto bisogna fornire prova della fondatezza dell’accertamento». E proprio qui emerge il punto dolente che ha portato all’annullamento del verbale: la sentenza sottolinea che «trattandosi di veicoli in movimento, il relativo accertamento non può nemmeno costituire adeguato supporto probatorio, proprio a causa della distanza e del movimento del veicolo».
Che fare, allora? Secondo il giudice, la presenza di un fondato dubbio deve condurre all’accoglimento dell’opposizione dell’automobilista avverso la multa, come avviene nel diritto penale, ove il dubbio conduce all’assoluzione dell’imputato. Questa posizione è stata espressa anche dalla Corte di Cassazione [5].
Insomma, le valutazioni dei verbalizzanti sul mancato uso delle cinture non sono sempre credibili ma, come afferma la Suprema Corte, perdono la loro fede privilegiata quando «possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo».
Il metro di valutazione delle circostanze riportate nel verbale cambia, appunto, quando l’attestazione del pubblico ufficiale non riguarda – spiegano gli Ermellini – «la percezione di una realtà statica (ad es. la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento)» – il che avviene quando il veicolo viene fermato sul posto e gli agenti ben notano che le cinture non sono indossate – bensì attiene «all’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante».
Quindi, in tali casi di contestazione a distanza di un’infrazione alle regole di circolazione stradale, come quella relativa all’obbligo di indossare le cinture, l’automobilista non dovrà espletare il procedimento di querela di falso, ma potrà fornire la prova contraria di quanto affermato dai verbalizzanti nel normale giudizio di opposizione alla multa e l’apprezzamento dei fatti sarà rimesso al giudice di merito. Per ulteriori informazioni leggi anche “Multa per guida senza cinture: come difendersi?“.
note
[1] Giudice di Pace di Ferentino, sent. n. 135 del 23.09.2021.
[2] Art. 172, co.10, Cod. strada.
[3] Art. 200 Cod. strada.
[4] Art. 2700 Cod. civ.
[5] Cass. sent. n. 17106 del 03.12.2002 e n. 15324 del 21.07.2005.