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Arresto per omicidio stradale: quando è previsto?

6 Ottobre 2021 | Autore:
Arresto per omicidio stradale: quando è previsto?

Requisiti e condizioni per arrestare il responsabile dell’investimento nei casi di flagranza o quasi flagranza di reato: fino a quanto tempo dopo è possibile? 

Investire ed uccidere una persona mentre si sta guidando un autoveicolo provoca un trauma anche al conducente. A prescindere dal grado di colpa, si riscontra quasi sempre uno stato di shock. Alcuni cercano di evitare le conseguenze delle loro azioni scappando, ma con ciò commettono ulteriori reati, come la fuga e l’omissione di soccorso, e perciò aggravano la loro posizione. Altri, invece, più saggiamente si fermano, cercano di prestare qualche cura alla vittima e chiedono aiuto, avvisando le forze dell’ordine o il 118. L’omicidio stradale è un reato molto grave: prevede una pena base che va da 2 a 7 anni, ma con le aggravanti si può arrivare fino a 18 anni di reclusione. Queste severe pene, però, vengono irrogate solo a seguito del processo che si conclude con sentenza di condanna. Le norme consentono anche l’arresto in flagranza di reato che, a seconda dei casi, può essere obbligatorio o facoltativo.

Quando è previsto l’arresto per omicidio stradale? In questo articolo esamineremo le diverse ipotesi che possono presentarsi e i casi che lo consentono o che possono evitarlo: dal conducente che si è fermato e ha prestato soccorso, a quello che invece è fuggito ed è stato rintracciato solo a distanza di tempo attraverso le attività di indagine. In molti casi bastano poche ore, altre volte occorre un periodo più lungo, come quando nessuno ha assistito alla scena e non ci sono telecamere in zona.

Un concetto chiave che esamineremo è quello di flagranza, o quasi flagranza, oltre il quale l’arresto per omicidio stradale non è più consentito e gli inquirenti, per bloccare il probabile colpevole e limitarne la libertà personale devono ricorrere ad altre strade, come il fermo di indiziato di delitto, se c’è pericolo di fuga o l’applicazione di misure cautelari coercitive come la custodia in carcere o gli arresti domiciliari.

Il reato di omicidio stradale

L’omicidio stradale è un reato [1] attribuito a «chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale». Basta, quindi, una qualsiasi infrazione alle norme del Codice della strada, e perciò può essere responsabile di omicidio stradale anche un pedone, se con la sua condotta incauta ha provocato un incidente mortale.

Nell’ipotesi base il reato di omicidio stradale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni, ma vi sono numerose aggravanti per chi investe e uccide una persona. Esse scattano quando il conducente:

  • si pone alla guida «in stato di ebbrezza alcolica» con tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l o di «alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti»: la pena sale da 8 a 12 anni (se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l e il reo non è un conducente professionale, la pena va da 5 a 10 anni);
  • compie un eccesso di velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, e comunque non inferiore a 70 km/h, o su strade extraurbane eccede il limite imposto in quel tratto di almeno 50 km/h (pena da 5 a 10 anni);
  • attraversa un’intersezione con il semaforo rosso o circola contromano (pena da 5 a 10 anni);
  • fa inversione ad U in prossimità di intersezioni, curve o dossi o sorpassa un altro veicolo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua (pena da 5 a 10 anni);
  • guida senza patente o con patente sospesa o revocata o un veicolo di sua proprietà sprovvisto di assicurazione obbligatoria Rc auto (in tutti questi casi, la pena base viene aumentata fino a un terzo);
  • si dà alla fuga, senza fermarsi o scendere dal veicolo per prestare soccorso: la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a 5 anni [2];
  • provoca la morte di più persone (è l’omicidio stradale plurimo): qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, ma con il limite massimo di 18 anni di reclusione.

La pena, invece, è diminuita fino alla metà se l’evento non risulta conseguenza esclusiva dell’azione del colpevole, ma esistono cause concorrenti che l’hanno provocata, compresa la condotta della stessa vittima.

Arresto per omicidio stradale: quando è consentito?

L’arresto in flagranza di reato del conducente è obbligatorio in presenza delle aggravanti che comportano una pena da 8 a 12 anni (quindi la guida in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) ed è, invece, facoltativo in tutti gli altri casi.

L’arresto facoltativo in flagranza [3] viene compiuto quando la polizia giudiziaria intervenuta ritiene – ovviamente con una valutazione speditiva e fatta nell’immediatezza – che il soggetto sia pericoloso per la collettività e per l’ordine pubblico. C’è dunque un’ampia discrezione degli operanti nella decisione se procedere o meno all’arresto. Per questo motivo, il provvedimento di restrizione della libertà personale è sempre soggetto al controllo giurisdizionale: il pubblico ministero va avvisato subito dalla polizia giudiziaria e, se non decide di rimettere in libertà l’arrestato, deve depositare, entro 48 ore, la richiesta di convalida dell’arresto al giudice per le indagini preliminari. Il Gip, entro le 48 ore successive, dovrà decidere, in un’apposita udienza, se convalidare o meno l’arresto. Dunque, l’intera fase deve concludersi nell’arco massimo di 96 ore.

Arresto per omicidio stradale: entro quanto tempo?

In tutti i casi di arresto, sia obbligatorio sia facoltativo, deve sussistere il requisito della flagranza di reato, cioè la sua attualità. Per il Codice di procedura penale [4]: «È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima».

Questa seconda parte della norma riguarda il concetto di quasi flagranza, che è assimilata alla flagranza piena e che, di fatto, consente una notevole dilatazione dei tempi utili per procedere all’arresto, a condizione che l’indagine e le ricerche vengano avviate tempestivamente, subito dopo la scoperta del fatto, e non vengano interrotte. Il caso più frequente nella pratica è quello del pirata della strada che, dopo l’investimento, si dà alla fuga e viene rintracciato a distanza di ore o di giorni, nella sua abitazione o in qualsiasi altro luogo, dalla polizia che ha avviato incessanti ricerche ed è infine riuscita a risalire a lui grazie agli elementi di prova raccolti.

Arresto per omicidio stradale: come può essere evitato?

Il fatto che il conducente investitore si sia fermato sul luogo del sinistro e abbia chiamato egli stesso i soccorsi non è di per sé sufficiente ad escludere la possibilità di arresto in flagranza, se gli ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti ritengano che sia comunque pericoloso (ad esempio, perché in stato di evidente ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti e gravato da precedenti penali).

Una norma del Codice della strada [5] dettata in tema di reato di fuga (è il conducente che non si ferma dopo aver provocato un incidente con danni alle persone) dispone che evita l’arresto il conducente che, entro le 24 ore successive al fatto, si mette a disposizione della polizia giudiziaria e dunque si presenta ad un posto di Polizia. La giurisprudenza [6] ritiene applicabile questa ipotesi anche ai casi di omicidio stradale, soprattutto quando il colpevole non viene colto sul fatto e gli inquirenti avviano le ricerche per individuarlo. Così la presentazione spontanea evita l’arresto, purché avvenga entro 24 ore dalla verificazione dell’incidente.

Quando invece l’indiziato viene identificato e rintracciato, a casa o altrove, grazie all’autonoma attività investigativa compiuta dagli inquirenti, non c’è la sua volontaria messa a disposizione ed egli può essere arrestato, sempreché sussista ancora la quasi flagranza. Facciamo un esempio che riepiloga quanto abbiamo detto finora.

Mario guida di notte la sua autovettura. Procede ad alta velocità e investe un pedone che sta attraversando sulle strisce; il malcapitato muore poco dopo per le ferite riportate. Mario non si ferma, non presta soccorso, non dà l’allarme e fugge, ma gli inquirenti risalgono a lui grazie a un testimone che ha preso la targa della sua macchina. Dopo poche ore, i poliziotti lo raggiungono a casa e trovano vistose ammaccature sulla parte frontale della carrozzeria, un faro rotto e tracce di sangue sul cofano. Questi elementi costituiscono cose o tracce da cui appare che egli ha commesso il reato poco prima: Mario viene arrestato in quasi flagranza di reato di omicidio stradale.

Arresto per omicidio stradale: bastano le telecamere?

Nell’esempio che abbiamo appena fatto la polizia è risalita in poco tempo all’autore del reato grazie alle testimonianze acquisite sul posto. Ma cosa sarebbe successo se l’individuazione fosse avvenuta a posteriori, a seguito di un’attività investigativa compiuta esaminando i filmati degli impianti di sorveglianza presenti in zona? Per l’arresto per omicidio stradale bastano le telecamere?

Una nuova sentenza della Corte di Cassazione [7] ha annullato un arresto per omicidio stradale perché l’investitore era stato identificato soltanto a distanza di tempo ed esclusivamente grazie ai video estrapolati dalle telecamere di sorveglianza. Mancava, dunque, la quasi flagranza che costituisce un presupposto indefettibile dell’arresto. La Suprema Corte ha ritenuto insufficienti i vistosi danni riscontrati sulla carrozzeria del veicolo che erano compatibili con il sinistro verificatosi, in quanto la scoperta delle «cose o tracce» del reato non era avvenuta contestualmente all’individuazione del conducente, ma solo dopo e a seguito di essa.


note

[1] Art. 589 bis Cod. pen.

[2] Art. 589 ter Cod. pen.

[3] Art. 381 Cod. proc. pen.

[4] Art. 382 Cod. proc. pen.

[5] Art. 189, co. 8 bis, Cod. strada.

[6] Cass. sent. n. 29759 del 08.03.2017.

[7] Cass. sent. n. 36169 del 05.10.2021.

Autore immagine: 123rf.com

Cass. pen., sez. IV, ud. 22 settembre 2021 (dep. 5 ottobre 2021), n. 36169

Presidente Piccialli – Relatore Pavich

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorre avverso l’ordinanza in data 25 agosto 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città non ha convalidato l’arresto eseguito nei confronti di M.V. in relazione a reati di omicidio colposo stradale in danno di Ma.Fi. (che veniva investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali) aggravato dalla fuga ex artt. 589-bis e ter c.p., nonché di fuga e omissione di soccorso, p. e p. dall’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, avendo ritenuto non sussistenti gli estremi della c.d. quasi flagranza: osservava il giudice procedente che l’arrestato veniva fermato solo a seguito di attività investigativa della polizia giudiziaria, che ne aveva consentito l’individuazione, e in assenza delle condizioni alternative dell’inseguimento o della sorpresa dell’arrestato con cose o tracce del reato che ne consentissero il collegamento inequivocabile con lo stesso.

Quale unico motivo di doglianza il P.M. ricorrente deduce violazione di legge in riferimento alla mancata convalida e all’interpretazione della nozione di quasi flagranza di cui all’art. 382 c.p.p.: nel ricorso si osserva che nella specie l’indagato era stato tratto in arresto a seguito di un’attività di ricerca che si era basata non solo su notizie utili apprese da persone a conoscenza dei fatti, ma anche sull’acquisizione di immagini tratte da sistemi di videosorveglianza, ed aveva altresì condotto al rinvenimento della vettura con la quale era stato commesso il sinistro, che presentava danni alla carrozzeria compatibili con l’impatto; quest’ultimo elemento deve ritenersi idoneo a configurare la diretta percezione di “cose o tracce” del reato commesso. Peraltro, il fatto che la quasi flagranza sia compatibile con l’arresto posto in essere in condizioni di non immediatezza è confermato, a contrario, dall’art. 189 C.d.S., comma 8-bis, secondo il quale si sottrae all’arresto il conducente che, entro le ventiquattr’ore, si metta a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

Per quanto emerge dagli atti disponibili, la polizia giudiziaria si poneva alla ricerca dell’autovettura che non si era fermata in occasione dell’incidente e del conducente della stessa; tale ricerca conduceva gli operanti dapprima ad acquisire (tramite persone informate sui fatti e videoriprese di telecamere posizionate in zona) informazioni circa l’autovettura – risultata essere una Fiat Uno bianca – e gli occupanti della stessa; successivamente, ad accertare la targa del veicolo coinvolto nell’incidente; e, quindi, sulla base di elementi forniti dalla intestataria del veicolo (la quale riferiva di avere venduto la vettura), ad individuare il nuovo titolare nella persona dell’arrestato. Questi riferiva spontaneamente alla P.G. di avere provocato l’incidente e di avere occultato la vettura in un luogo di campagna, ove egli stesso conduceva gli operanti; sulla base di tali dichiarazioni, valutate unitamente alle condizioni dell’automezzo, la P.G. procedeva all’arresto.

2. Ciò posto, è opportuno considerare che la nozione di “quasi flagranza” evocata dal P.M. ricorrente comprende sia l’ipotesi in cui il soggetto attivo del reato, subito dopo il reato stesso, venga inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone; sia l’ipotesi in cui costui venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

All’evidenza, nel ricorso si fa riferimento a quest’ultima ipotesi.

Ma, sulla base della ricostruzione degli eventi ricavabile in atti, risulta evidente che il M. , lungi dal venire “sorpreso” dalla polizia giudiziaria, veniva invece identificato il giorno dopo l’incidente attraverso una serie di elementi acquisiti nelle ore successive dagli operanti: i quali lo raggiungevano presso la sua abitazione, da cui egli stesso, dopo avere ammesso di avere provocato l’incidente, conduceva gli agenti nel luogo ove aveva abbandonato il veicolo: il quale, effettivamente, presentava segni riferibili all’incidente del giorno prima.

Tanto osservato – ed in disparte ogni valutazione circa il corretto esercizio della facoltà di arresto, giustificata in alternativa dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto, ai sensi dell’art. 381 c.p.p. – risulta evidente che l’arresto è avvenuto al di fuori del paradigma tracciato dall’art. 382 c.p.p..

Si premette che, nell’ipotesi in esame, la giurisprudenza apicale di legittimità afferma che la condizione di “quasi flagranza” presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Sez. U, Sentenza n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591).

Nella specie, può affermarsi certamente che non sono ravvisabili nè l’immediatezza, nè l’autonomia della percezione delle tracce di reato, atteso che la polizia giudiziaria ha eseguito l’arresto, il giorno successivo al fatto, solo dopo avere acquisito informazioni che hanno condotto all’individuazione dell’acquirente del veicolo con il quale erano stati commessi i reati contestati; e che è stato lo stesso indagato, con le sue dichiarazioni, a condurre gli operanti nel luogo ove si trovava il veicolo, che presentava le tracce dell’incidente. A ben vedere, poi, solo dalle stesse dichiarazioni confessorie del prevenuto è stato possibile ravvisare anche il “collegamento inequivocabile” della vettura con l’accaduto.

Si soggiunge che le modalità e circostanze attraverso le quali gli operanti sono pervenuti all’identificazione e all’arresto del responsabile si discostano dalla nozione di “sorpresa” dell’autore del reato con cose o tracce dalle quali apparisse che egli avesse commesso il reato “immediatamente prima” (come testualmente recita l’art. 382 c.p.p.): l’individuazione del M. come responsabile dei reati a lui contestati è avvenuta infatti dopo l’audizione di una serie di soggetti e la visione di alcune videoriprese e da ultimo, decisivamente, sulla base delle dichiarazioni di uno sconosciuto che, contattati gli agenti della Polfer di (OMISSIS) il giorno successivo all’accaduto, riferiva loro il numero di targa del veicolo che aveva provocato l’incidente; e dell’intestataria formale del detto veicolo, L.S. , che indicava agli operanti le generalità del M. , quale acquirente della vettura. Seguiva l’incontro con il M. e con la di lui compagna – la quale si trovava a bordo dell’autovettura condotta dall’indagato in occasione dell’incidente – presso l’abitazione di costoro, ove il M. rendeva le sopra richiamate dichiarazioni confessorie, affermando di avere nascosto l’autovettura nel luogo ove egli stesso accompagnava gli operanti; solo a seguito di quest’ultimo passaggio, la P.G. constatava che il veicolo indicato dall’indagato presentava tracce riconducibili al sinistro.

3. Ciò posto, va ricordata l’eccezionalità dei poteri d’arresto in flagranza (o in quasi flagranza) di cui all’art. 380 c.p.p. e ss., poteri conferiti alla polizia giudiziaria (o, eccezionalmente, ai privati: art. 383 c.p.p.) in deroga ai principi generali in materia, che esprimono la garanzia della riserva di giurisdizione, la quale trova matrice nella previsione di cui all’art. 13 Cost., comma 3.

In tale quadro, la nozione di quasi flagranza dev’essere rigorosamente interpretata e perimetrata, tenendo presente che in generale essa è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare nesso tra il soggetto e il reato, il quale presuppone un rapporto di contestualità tra la condotta in cui si sostanzia l’illecito ed il fatto percettivo dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria che interviene procedendo all’arresto (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260085); il problema si pone in termini più stringenti con precipuo riferimento alle situazioni, come quella de qua, in cui vi sia una qualche soluzione di continuità fra il momento percettivo del reato e quello dell’arresto (non tanto sul piano temporale, quanto sotto il più delicato profilo dell’individuazione della correlazione tra l’azione illecita e l’attività di limitazione della libertà).

Una chiave di lettura che sembra attagliarsi al caso di specie è costituita dall’esigenza che la situazione prodromica all’arresto, pur superando l’immediata individuazione dell’arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all’illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento (Sez. 6, n. 19002 del 03/04/2012, Rotolo, Rv. 252872). Tale condizione si può configurare nei casi in cui l’arresto avvenga in esito a inseguimento, ancorché protratto ma effettuato senza perdere il contatto percettivo anche indiretto con il fuggitivo, o nel caso di rinvenimento sulla persona dell’arrestato di cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima; ma non si può configurare nelle ipotesi (come quella di che trattasi) nelle quali l’arresto avvenga in seguito a un’attività di investigazione, sia pure di breve durata, attraverso la quale la polizia giudiziaria raccolga elementi (dalla vittima, da terzi o anche autonomamente) valutati i quali ritenga di individuare il soggetto da arrestare, il quale beninteso non sia trovato con cose che lo colleghino univocamente al reato commesso nell’immediatezza e non presenti sulla persona segni inequivoci riconducibili alla commissione del reato da parte del medesimo.

4. In definitiva, e in sostanziale coerenza con l’indirizzo indicato dalle Sezioni Unite con la ricordata pronuncia, la nozione di quasi flagranza non può estendersi ai casi in cui si pervenga all’arresto solo in seguito allo svolgimento, da parte della polizia giudiziaria, di attività d’indagine (costituite da elementi dichiarativi da chiunque forniti, o da elementi oggettivi o fattuali diversi da quelli indicati nell’art. 382 c.p.p.) e delle conseguenti elaborazioni valutative che conducano all’individuazione del responsabile del reato: in tali ipotesi, l’arresto in flagranza concretizzerebbe una torsione del sistema e delle garanzie costituzionali che lo sorreggono, atteso che altro è l’adozione della misura precautelare affidata alla polizia giudiziaria sulla scorta di una costante attività percettiva o di inseguimento (nei sensi suesposti) o sulla base di segni o elementi oggettivamente univoci della commissione del reato percepibili, nell’immediatezza, sulla persona dell’autore; e altro è l’elaborazione valutativa delle risultanze investigative, la quale è di stretta pertinenza dell’autorità giudiziaria ed esula dalla nozione di flagranza o di quasi flagranza.

5. Quanto poi alla rilevanza decisiva delle ammissioni del M. , vale la pena richiamare, in coerenza con i principi fin qui esposti, l’orientamento secondo il quale la fragranza che consente l’arresto non è configurabile neppure quando essa risulti dalla confessione dell’indagato e, in generale, tutte le volte che si renda necessario un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell’istituto (Sez. 5, Sentenza n. 12669 del 17/02/2004, Piromallo, Rv. 227534 Sez. 1, n. 6642 del 11/12/1996, dep. 1997, Palmarini, Rv. 207085; Sez. 5, Sentenza n. 3032 del 21/06/1999, Carrozzino, Rv. 214473). A fronte di tale indirizzo, è ben vero che in altre pronunzie si è ritenuto legittimo l’arresto in quasi flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dall’autore del fatto sorpreso con tracce del reato, nell’immediatezza dello stesso (v. ad es. Sez. 5, Sentenza n. 11000 del 13/12/2019, dep. 2020, Trovato, Rv. 278798); ma nella specie si versa in una condizione affatto diversa, atteso che la scoperta delle “cose o tracce” sul veicolo non è avvenuta contestualmente all’individuazione del prevenuto e alle sue dichiarazioni confessorie, ma in conseguenza di queste ultime.

Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.


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