Foto minori su Internet: limiti di età, autorizzazione e normativa


Da che età il minore può esprimere il consenso alla pubblicazione di foto sui social network? È necessario il consenso di entrambi i genitori?
Da che età i minori possono decidere di pubblicare le proprie foto sui social network e fino a quando invece è necessario il consenso dei genitori? È sufficiente che l’autorizzazione sia prestata da uno solo di questi o ci vuole quella di entrambi? Cosa rischia chi pubblica foto di minori senza aver oscurato il volto e senza che sia prima intervenuto il permesso del padre e della madre? A questi dubbi ha dato una risposta la giurisprudenza. Ecco allora tutto ciò che c’è da sapere sulla pubblicazione di foto di minori su Internet, limiti di età, autorizzazione e normativa.
Indice
Perché non si pubblicano le foto dei bambini?
Le ragioni per cui non si possono pubblicare le foto di minori su Internet senza autorizzazione risiedono, da un lato, nelle esigenze di privacy e riservatezza che riguardano qualsiasi altro cittadino, a prescindere dalla sua età: nessuno infatti può diffondere il volto di una persona senza il consenso di questa. E, nel caso di minorenni, come vedremo a breve, il consenso deve essere prestato dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.
Dall’altro lato, ci sono motivi di sicurezza: non si vuol giustamente esporre il minore, in ragione della sua incapacità a difendersi da solo, al rischio di gravi illeciti come furti d’identità, manipolazioni digitali, ecc. Non è una leggenda (e i numerosi procedimenti penali lo dimostrano) che, attraverso procedimenti di fotomontaggio, si possa trarre, da una semplice foto del volto, materiale pedopornografico da far circolare in rete.
Inoltre, l’inserimento di foto di minori sui social network determina la diffusione delle loro immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, tra cui anche malintenzionati che potrebbero avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte su Internet. Il pregiudizio per il minore è, quindi, insito nella diffusione della sua immagine sui media digitali.
Normativa sulla tutela delle foto dei minori
La tutela del minore in rete trova spazio in numerose fonti del diritto: nazionali, comunitarie e internazionali. La prima di queste è la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Fanciulli del 1989.
È stata poi adottata la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia (art. 19), la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del minore del 1996 e la Carta di Nizza del 2000 (art. 24).
La disciplina si è chiusa con il Codice sulla privacy, ossia il decreto legislativo n. 196/2003, oggi parzialmente riformato dal Gdpr (General data protection regulation, ossia il Regolamento UE 2016/679).
Pubblicazione foto minori su Internet: ci vuole il consenso dei genitori?
Ci si è chiesto se, per la pubblicazione di foto di minori su Internet sia necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori o di uno soltanto. La giurisprudenza [1] ritiene necessario il consenso tanto del padre quanto della madre. La conseguenza è che nessuno dei due genitori può pubblicare, su un social network, le foto del figlio se l’altro si oppone. Si pensi al ricorrente caso dei genitori separati: la madre, a cui siano stati affidati i figli, non potrebbe effettuare foto o video con questi ultimi per poi pubblicarli sul proprio profilo social (o su quello degli stessi figli) se c’è il dissenso del padre. L’altro genitore potrebbe ricorrere al giudice per chiedere la cancellazione di tali contenuti dalla rete.
Allo stesso modo, non si possono fare foto ai figli di amici e poi pubblicarle senza che ci sia stata l’autorizzazione di entrambi i genitori. Ciò potrebbe succedere, ad esempio, in occasione di una festa tra compagni di classe o di asilo. Si ricordi poi che il consenso prestato alla foto non implica anche il consenso alla sua pubblicazione per il quale ci vuole un’autorizzazione ulteriore e apposita.
Da che età il minore può decidere se pubblicare foto su Internet?
In Italia si è stabilito che, a partire da 14 anni, il minore può prestare il consenso digitale e decidere quindi se e quando pubblicare proprie foto su Internet senza dover prima passare dalla “supervisione” dei genitori [2].
Ciò significa peraltro che anche i terzi possono pubblicare foto di un minore con almeno 14 anni, chiedendo direttamente a questi – e non al padre e alla madre – il relativo consenso.
Cosa fare in caso di pubblicazione di foto di minori su Internet?
Relativamente, poi, ai rimedi processuali esperibili al fine di garantire la tutela della privacy dei minori si ritiene che i genitori – o uno solo di questi – possano presentare un ricorso in via d’urgenza al tribunale civile, ai sensi dell’articolo 700 del Codice di procedura civile (oltre che degli artt. 614-bis e 709-ter c.p.c.).
Si tratta di una «tutela cautelare» prestata in tutte quelle situazioni di urgenza laddove il diritto dell’istante è evidente ed un eventuale ritardo nella tutela potrebbe causare al minore danni irreparabili [3].
Ne consegue, quindi, che il pregiudizio per il minore è insito nella stessa diffusione della sua immagine sui social network tanto che l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente.
note
[1] La giurisprudenza richiede, in assenza di norme specifiche al riguardo, che il consenso alla pubblicazione delle immagini relative ai minori sia espresso da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (ex multis, v. Trib. Rieti, 7 marzo 2019; Trib. Mantova, 19 settembre 2017 e Trib. Roma, 23 dicembre 2017).
[2] Art. 2-quinquies, comma 2, Codice della privacy come adeguato da d.lgs. n. 101/ 2018.
[3] Trib. Trani, ord. del 30 agosto 2021. in senso conf. Trib. Trani, 7 giugno 2021; Trib. Chieti, 21 luglio 2020 e Trib. Rieti, 7 marzo 2019).
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