Entro quanto tempo esercitare il diritto al risarcimento e come si interrompe la prescrizione.
Per pretendere un risarcimento danni bisogna esercitare tale diritto entro il termine di prescrizione, scaduto il quale si perde ogni possibilità di agire in giudizio e, in definitiva, anche il relativo credito.
L’esercizio del diritto che serve a interrompere la prescrizione può consistere, come vedremo a breve, non necessariamente nell’avvio di un’azione giudiziale; il creditore può infatti limitarsi a inviare una semplice lettera di diffida con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata. Anche il riconoscimento del debito da parte del responsabile interrompe la prescrizione.
Ma procediamo con ordine e vediamo innanzitutto qual è la prescrizione del risarcimento danni e, in secondo luogo, come fare a interrompere il relativo termine.
Indice
Termine di prescrizione risarcimento del danno
Quando il danno deriva da un inadempimento contrattuale, il termine di prescrizione del relativo diritto al risarcimento è di 10 anni. È del tutto indifferente il fatto che il contratto sia stato stipulato per iscritto o verbalmente. Ad esempio, il diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale si estingue per decorso del periodo di prescrizione ordinaria decennale.
Quando invece il danno deriva da un altro comportamento illecito che non ha la sua fonte in un contratto, il termine di prescrizione è di 5 anni (così dispone l’articolo 2947 del Codice civile). Si pensi al caso di chi, avendo subito infiltrazioni d’acqua dalle tubature dell’appartamento sovrastante, intende agire contro il relativo proprietario per farsi rimborsare i soldi per la pittura del soffitto.
Solo in ambito di danni da sinistri stradali il termine di prescrizione è diverso ed è di solo 2 anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Da quando decorre il termine di prescrizione?
Il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando il danno si manifesta ed è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato: vale a dire dal momento in cui quest’ultimo viene a conoscenza del comportamento illecito, indipendentemente da quando è stato posto in essere. Questo significa che il termine di prescrizione potrebbe non iniziare mai a decorrere se il danno viene tenuto nascosto.
Ad esempio, in tema di responsabilità professionale per l’attività giudiziale dell’avvocato, il termine di prescrizione inizia a decorrere dall’emissione della sentenza che mette a nudo l’errore del legale e non dal momento in cui la condotta del professionista è stata posta in essere (si pensi al mancato deposito di note istruttorie) [1].
Diverso è il caso per l’attività stragiudiziale per il quale il danno può essere percepito anche prima.
Come impedire la prescrizione del risarcimento danni
L’unico modo per interrompere la prescrizione è di esercitare il proprio diritto. Come anticipato in apertura, ciò non richiede necessariamente l’avvio di un’azione giudiziale nei confronti del responsabile. È sufficiente diffidarlo con una normale lettera di contestazione (una comune diffida) purché se ne possa dimostrare il ricevimento. Ecco perché non è sufficiente una telefonata, un sms o una semplice e-mail. Bisognerà preferire la raccomandata a.r., la pec o il telegramma. In tali casi, il termine di prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente da capo a partire dal giorno successivo al ricevimento dell’atto: conta infatti la data di consegna al destinatario e non quella di spedizione. Con la conseguenza che eventuali ritardi o disguidi postali ricadono sul mittente.
La lettera deve descrivere in modo sufficientemente specifico il fatto che ha determinato il danno in modo da non lasciare spazio ad equivoci.
La prescrizione viene anche interrotta da un riconoscimento di responsabilità da parte del debitore, cosa che può avvenire in modo espresso o tacito, purché sempre per iscritto. Nel primo caso, si potrà trattare di una lettera in cui viene ammesso il debito. Il secondo caso invece si verifica in presenza di una comunicazione che indirettamente non fa che confermare la propria responsabilità (ad esempio, la richiesta di un termine per provvedere alla riparazione o al risarcimento).
Sicuramente, la notifica di un atto giudiziario (ossia la citazione o il ricorso al giudice) interrompe la prescrizione. In questo caso, però, il termine non inizia a decorrere nuovamente da capo ma resta sospeso durante tutta la durata della causa. Quindi, se il processo dura molti anni, non si può comunque mai formare la prescrizione.