Responsabilità avvocato: risarcimento e prescrizione


Quando si prescrive il diritto al risarcimento per responsabilità professionale e da quando inizia a decorrere il termine di prescrizione in caso di attività giudiziale?
Nel momento in cui un avvocato commette un errore professionale nell’ambito della propria attività difensiva, il diritto al risarcimento del cliente non è così scontato. Esso è innanzitutto subordinato all’esistenza di un danno e, in secondo luogo, all’esercizio di tale diritto entro i termini di prescrizione.
Da quando decorre la prescrizione e qual è questo termine? Quale prova fornire per dimostrare la colpa? Cerchiamo di fare chiarezza su tutti gli aspetti relativi alla responsabilità dell’avvocato, risarcimento e prescrizione. Ma procediamo con ordine.
Indice
La responsabilità dell’avvocato
Il danno cagionato dalla condotta dell’avvocato non deriva necessariamente dalla violazione di norme imperative (come ad esempio il divieto di falsificare atti), ma anche da colpe inerenti alla diligenza e perizia professionale, derivanti da condotte attive (si pensi a una strategia difensiva sbagliata) o omissive (l’omessa produzione di documenti).
Prova responsabilità avvocato
Non è sufficiente la semplice dimostrazione dell’errore professionale da parte dell’avvocato per accampare il diritto al risarcimento nei suoi confronti. Oltre a ciò è necessario provare che, senza tale errore, il giudizio avrebbe avuto un esito più vantaggioso per il cliente (non necessariamente favorevole). Si pensi al caso di chi, per colpa del proprio difensore, venga condannato a pagare un risarcimento di 100mila euro quando invece ne avrebbe potuto pagare solo 80mila.
Se, pertanto, in assenza dell’errore, la sentenza sarebbe stata identica, alcun diritto al risarcimento danni si può accampare nei confronti del professionista. Si pensi, ad esempio, al caso di un avvocato che dimentichi di produrre un documento nella fase istruttoria, documento però che non avrebbe avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione.
Serve quindi un giudizio probabilistico volto a verificare cosa sarebbe successo in assenza della colpa professionale e quale peso invece questa ha avuto sul processo.
Termine di prescrizione del risarcimento nei confronti dell’avvocato
La prescrizione del diritto dell’avvocato al recupero del proprio onorario si compie in soli 3 anni. Invece, il diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale si estingue per decorso del periodo di prescrizione di 10 anni (così come stabilito in via generale dall’articolo 2946 del Codice civile).
Da quando decorre il termine di prescrizione per la responsabilità professionale?
In tema di responsabilità professionale per l’attività giudiziale dell’avvocato, il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando il danno si manifesta ed è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla pubblicazione della sentenza, e non dal momento in cui la condotta del professionista ha determinato l’evento dannoso [1]. Così, ad esempio, se l’avvocato notifica in ritardo un atto di citazione, la prescrizione per l’azione di risarcimento nei suoi riguardi non decorre dalla notifica stessa, ma da quando viene pubblicata la sentenza con cui il giudice ha evidenziato tale errore.
Diverso è il caso per l’attività stragiudiziale per la quale la prescrizione decorre dalla commissione della condotta colpevole.
Come interrompere la prescrizione per la responsabilità dell’avvocato?
Per interrompere la prescrizione della responsabilità dell’avvocato non è necessario l’avvio dell’azione giudiziale di risarcimento. È sufficiente una semplice diffida. La richiesta di risarcimento inviata tramite raccomandata identifica un atto di costituzione in mora, idoneo a interrompere il decorso della prescrizione (articolo 2493, ultimo comma, del Codice civile).
L’effetto interruttivo è istantaneo, con annullamento del periodo anteriore e contestuale inizio di un nuovo periodo di prescrizione (nella fattispecie, decennale), senza che possa appunto tenersi conto del tempo antecedente all’interruzione.