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Aumento dell’assegno di mantenimento quando il figlio cresce

7 Ottobre 2021 | Autore:
Aumento dell’assegno di mantenimento quando il figlio cresce

Come cambiano gli alimenti per i figli se questi diventano maggiorenni, studiano, vanno all’università e aumentano le esigenze. 

La misura dell’assegno di mantenimento per i figli che il genitore divorziato deve versare all’ex non è necessariamente fissa e immutabile. Al contrario va adattata, di volta in volta, alle esigenze della prole: esigenze che possono mutare nel tempo in base all’età, agli studi prescelti, al percorso formativo, alla vita di relazione e, quindi, anche al contesto sociale. Pertanto, è del tutto lecita la richiesta di un aumento dell’assegno di mantenimento quando il figlio cresce. Questo perché, per dirla con parole semplici, costano di meno i pannolini che i libri di scuola. Un bambino di tre anni, che ancora non ha proprie esigenze, grava in misura inferiore sulle tasche dei genitori rispetto ad uno adolescente o, peggio ancora, ad un universitario. 

A confermare questo principio di mutevolezza degli alimenti in favore della prole è stata più volte la Cassazione che però avverte: il tutto va sempre commisurato alle capacità reddituali dei genitori [1]. 

Vediamo dunque come varia l’assegno di mantenimento quando il figlio cresce.

Come si determina il mantenimento per i figli

In assenza di accordo tra le parti, è il giudice a fissare la misura dell’assegno di mantenimento che il genitore “non collocatario” (quello cioè non convivente con i figli) dovrà versare all’altro. Si tratta di un contributo annuale che, solo per comodità, viene spalmato su 12 mensilità: esso, pertanto, va versato anche durante quei brevi periodi dell’anno in cui i figli vanno a stare dall’altro genitore (quello cioè presso cui non hanno la residenza).

In questo modo, il mantenimento viene diviso equamente tra i due genitori in proporzione alle rispettive capacità economiche: in parte a carico di quello convivente (che si prende cura delle esigenze quotidiane dei figli) e in parte a carico di quello non convivente (che partecipa a tali esborsi versando appunto l’assegno periodico). 

Ecco perché non è corretto pensare che la misura dell’assegno di mantenimento debba coprire tutte le spese per la prole: esso infatti copre solo la parte a carico del genitore non collocatario, residuando il resto a carico dell’altro che vi provvede in natura e con le proprie capacità economiche.

Misura dell’assegno di mantenimento

Il giudice, nel calcolare l’assegno di mantenimento per i figli, ha di mira un solo obiettivo: quello di garantire ai figli stessi il medesimo tenore di vita che questi avevano quando ancora vivevano con il padre e la madre. Sicché, tanto è elevato il reddito di questi ultimi, tanto maggiore sarà il mantenimento. 

La misura del mantenimento per i figli viene fissata sulla base delle capacità economiche dei genitori al momento in cui si svolge il processo. Ma nulla toglie che la sentenza possa essere oggetto di successive revisioni al variare delle capacità economiche dei genitori stessi o delle esigenze dei figli. 

Così, un genitore che abbia un altro figlio da una seconda unione può chiedere una revisione dell’assegno per il figlio derivante dalla precedente unione: se così non fosse, si comprimerebbe in modo eccessivo il sacrosanto diritto alla scelta di diventare genitori.

Modifica dell’assegno di mantenimento quando il figlio cresce

Il genitore collocatario può chiedere un aumento del mantenimento quando il figlio cresce. Studi e maggiore età giustificano un mantenimento più corposo per il figlio. Del resto, se è vero che l’assegno mira a garantire non solo il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (cibo, alloggio, cure mediche e istruzione) ma anche di quelle voluttuarie e relazionali (sport, viaggi, mezzi di locomozione, iniziative extra-scolastiche, svago, ecc.) è anche vero che, mutando l’età, può mutare la misura dell’assegno.

Un genitore che abbia ricevuto un assegno di 300 euro per il figlio neonato può chiedere una revisione non appena questi diventa liceale o ha necessità di studiare all’università, specie se fuori sede. 

Certo, dell’aumento delle esigenze del figlio si devono far carico entrambi i genitori, in modo proporzionale e secondo le rispettive capacità economiche: ma proprio per questo, per evitare cioè che il maggior carico ricada sul genitore collocatario, anche l’assegno di mantenimento può essere oggetto di revisione.

Del resto, la legge è chiara nel dire che la quantificazione dell’assegno di mantenimento per la prole deve considerare «le attuali esigenze del figlio» che si modificano in relazione alla loro età e al loro sviluppo.

Naturalmente, l’ultima parola spetta sempre al giudice che dovrà valutare, caso per caso, non solo l’incremento delle spese per la gestione dei figli ma anche le capacità economiche dei genitori oltre le quali chiaramente non si può mai andare e che costituiscono un limite oggettivo. 

Bisogna quindi tenere conto di un limite di «ragionevolezza»: sarebbe ingiustificata una richiesta di aumento del mantenimento avanzata solo dopo pochi mesi dalla precedente sentenza o rivolta ad ottenere un assegno di 1.000 euro da chi ne guadagna appena 1.200 al mese.


note

[1] Cass. civ., sez. VI, ord., 30 luglio 2021, n. 21993.

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Cass. civ., sez. VI, ord., 30 luglio 2021, n. 21993

Presidente Acierno – Relatore Caiazzo

Rilevato che:

Con sentenza emessa l’11.9.18 il Tribunale di Trento dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da B.R. e G.V. in data 12.10.85, disponendo che a favore della figlia maggiorenne il padre versasse mensilmente la somma di Euro 350,00 oltre adeguamenti istat, quale contributo al suo mantenimento, e il 50% delle spese straordinarie, come già stabilito nella sentenza di separazione, condannando la B. al pagamento delle spese di giudizio. Avverso tale sentenza propose appello la B. , deducendo l’errata valutazione delle situazioni reddituali e patrimoniali degli ex-coniugi e, pertanto, l’erronea determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del padre e a favore della figlia, anche per l’aumentata disponibilità reddituale dell’ex-marito il quale aveva disdettato un contratto di locazione dove abitava, con un risparmio mensile di Euro 500,00, mentre di nessun incremento patrimoniale o reddituale aveva beneficiato l’appellante, dipendente di Poste Italiane s.p.a. Inoltre, l’impugnazione criticava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva posto integralmente le spese giudiziali a carico dell’appellante, non avendo il Tribunale considerato che l’aumento dell’assegno di mantenimento era stato chiesto in misura contenuta. Si costituì l’appellato. Con sentenza emessa il 16.5.2019, la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminò l’assegno mensile a carico del G. , quale contributo al mantenimento della figlia F. , nella somma di Euro 400,00 mensili oltre rivalutazione automatica, osservando che la crescita e la maggiore età conseguita dalla figlia e il tempo decorso dalla precedente statuizione giustificavano l’aumento del contributo suddetto da parte del padre, seppure in misura inferiore alla somma di Euro 500,00 richiesta dalla ex-moglie, in conseguenza del prepensionamento del G. e del decremento del suo reddito (almeno in parte bilanciato dal mancato pagamento del canone di locazione); l’esito complessivo del giudizio giustificava la riforma del regime delle spese, previa condanna dell’appellato al pagamento di 1/2 delle spese processuali di primo grado, oltre alla sua condanna al pagamento di 2/3 di quelle del secondo grado. Il G. ricorre in cassazione con tre motivi. Non si sono costituiti gli intimati.

Ritenuto che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 323 e 345 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 100 c.p.c., per non aver la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’appello per mancanza dell’interesse ad impugnare, avendo la controparte fatto ricorso ad un mezzo d’impugnazione non conforme allo scopo perseguito, deducendo anche una pretesa creditoria diversa da quella oggetto di primo grado. Al riguardo, il ricorrente lamenta che i fatti sopravvenuti dedotti dall’appellante erano circostanze nuove, per cui non sussisteva l’interesse ad impugnare dal momento che il risultato cui tendeva l’appello non riguardava l’erroneità della sentenza di primo grado, ma appunto, la formulazione di fatti nuovi (quale l’esonero dal pagamento del canone di locazione a carico del G. , fatto che avrebbe dovuto essere introdotto con un ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, a norma della L. n. 898 del 1970, art. 9). Il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte territoriale tenuto conto della modificazione in pejus delle condizioni economiche del ricorrente intervenute medio tempore dopo la sentenza di primo grado, nè delle capacità patrimoniali della controparte, la quale abitava in casa di proprietà ed era proprietaria di altro immobile non locato. Inoltre, il ricorrente lamenta che le esigenze della figlia non erano aumentate dopo la sentenza di primo grado. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, lamentando la condanna del ricorrente al pagamento, con le suddette percentuali, delle spese del doppio grado, non avendo la Corte territoriale considerato la condotta della B. la quale aveva rifiutato, all’udienza innanzi alla stessa Corte, un aumento di Euro 50,00 proposto in via conciliativa chiedendo almeno la somma di Euro 420,00 per il contributo al mantenimento della figlia, sicché la controparte era da considerare soccombente, avendo con la sentenza impugnata conseguito solo un aumento di 50 Euro a fronte della richiesta dell’aumento di 150,00 Euro. Il primo motivo è infondato. Invero, la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d’appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio (Cass., n. 9553/19; n. 1824/05). Ora, nella fattispecie, legittimamente è stato proposto appello per la modifica dell’assegno di mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente, anche per fatti verificatisi nelle more, dovendo il giudice d’appello tener conto anche dei sopravvenuti mutamenti delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti. Il secondo motivo è parimenti infondato, avendo la Corte territoriale esaminato ogni questione formulata dal ricorrente e tenendone conto nell’aver accolto parzialmente la richiesta di aumento della somma oggetto del contributo al mantenimento della figlia. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti inerenti ai criteri di liquidazione delle spese processuali, ex artt. 91 e 92 c.p.c.; al riguardo, va altresì osservato che la Corte territoriale ha compensato parzialmente le spese del giudizio d’appello in considerazione del parziale accoglimento dell’istanza di aumento della somma dovuta a titolo di mantenimento della figlia. Attesa la mancata costituzione della Bolognesi, nulla per le spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.


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