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Padre trascura il figlio: risarcimento danni

7 Ottobre 2021 | Autore:
Padre trascura il figlio: risarcimento danni

Il genitore che si disinteressa del bambino o del ragazzo lo priva del sostegno alla crescita; commette un illecito e deve risarcire i danni materiali e morali.

I genitori devono sempre provvedere all’assistenza materiale e morale dei propri figli minori, fino a quando non saranno cresciuti e avranno raggiunto l’indipendenza economica. Questi obblighi non vengono meno neppure nel caso in cui il figlio sia nato fuori dal matrimonio e un genitore non lo abbia riconosciuto. Così se il padre trascura il figlio sarà tenuto al risarcimento dei danni che gli ha provocato con la sua assenza.

Il risarcimento danni dovuto dal padre che trascura il figlio comprende sia gli aspetti patrimoniali, se ha omesso di mantenerlo economicamente, sia quelli morali, dovuti alla sofferenza psicologica causata dal suo disinteresse e dalla sua assenza dalla vita del bambino e del ragazzo (è un aspetto doloroso, specialmente durante gli anni della crescita).

Così il figlio privato del sostegno genitoriale può agire contro il genitore per ottenere il ristoro di tutti i danni provocati dall’abbandono; se il padre naturale non lo aveva neppure riconosciuto, il figlio potrà esercitare l’apposita azione di riconoscimento di paternità. Questi diritti possono essere azionati anche dalla madre, fino a quando il figlio è ancora minore. Ella avrà anche diritto ad essere risarcita delle spese che ha dovuto affrontare da sola per mantenere il bambino.

Obbligo mantenimento figli minori

L’obbligo di mantenere i figli minori sorge al momento della loro procreazione e perdura sino al raggiungimento della maggiore età o anche oltre, se essi non hanno raggiunto l’indipendenza economica o se sono affetti da disabilità. L’art. 30 della Costituzione stabilisce il dovere dei genitori di «mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio» .

La legge [1] impone ad entrambi i genitori il dovere di contribuire alle spese necessarie non solo alla sussistenza dei figli (che rimane comunque basilare), ma anche a quelle relative all’istruzione e all’educazione e a tutti gli aspetti della crescita. Vi è, inoltre, un analogo obbligo di assistenza morale dei figli minori.

Gli stessi doveri riguardano i genitori separati, o divorziati, in ossequio al principio di bigenitorialità [2], tant’è che la violazione degli obblighi di assistenza familiare costituisce reato [3], oltre a configurare l’illecito civile che ora esamineremo.

Padre assente: risarcimento danni

Il genitore che si disinteressa del figlio e rimane indifferente nei suoi confronti ed assente dalla sua vita commette un illecito, perché contravviene ai doveri di mantenere, istruire ed educare i figli e di fornire loro il supporto affettivo necessario ad una crescita sana ed equilibrata. Dalla condotta illecita deriva senza dubbio l’obbligo di risarcire i danni, che comprendono anche il particolare aspetto che la Corte di Cassazione ha più volte definito «privazione genitoriale» [4].

Il risarcimento di questo illecito endofamiliare spetta come conseguenza del disagio che il figlio privato dell’assistenza del padre ha subito durante la sua crescita, senza ricevere quell’importante sostegno – non solo materiale, ma prima di tutto morale – che la figura genitoriale gli avrebbe dovuto fornire.

Risarcimento dovuto dal padre che trascura i figli: cosa comprende?

Il risarcimento dovuto dal padre assente al figlio comprende due tipi di danno:

  • il danno non patrimoniale, che concerne la sofferenza patita dal figlio per essere stato privato della figura genitoriale; l’entità del risarcimento sarà maggiore quanto più lungo è stato il periodo di assenza protratta nel tempo (ci sono padri che scompaiono sin dal momento della nascita del loro figlio ed evitano anche di riconoscerlo);
  • il danno patrimoniale, che comprende tutti i pregiudizi economici derivati dalla mancata assistenza materiale, compreso il non aver potuto proseguire gli studi (in questo caso c’è un danno da perdita di chance consistente nella perdita di opportunità lavorative).

Padre naturale che non riconosce il figlio: deve risarcire?

I doveri del genitore scattano anche in caso di nascita di un figlio naturale, senza alcuna differenza rispetto ai figli legittimi. Dunque, anche il figlio nato fuori dal matrimonio, e riconosciuto dalla sola madre, potrà chiedere i danni al padre che non lo ha riconosciuto e proprio per il mancato riconoscimento, come ha affermato la Corte di Cassazione [5].

In applicazione di questi principi, una recente sentenza del tribunale di Vercelli [6] ha stabilito che il padre naturale di un minore deve risarcire il danno non patrimoniale procurato al figlio (che non era stato riconosciuto spontaneamente, ma solo in via giudiziale) per il totale disinteresse manifestato nei suoi confronti sin dalla sua nascita, e per averlo privato durante la sua crescita del sostegno affettivo e psicologico di riferimento della figura paterna.

Il tribunale ha preliminarmente accertato la paternità dal fatto che il genitore si era rifiutato di sottoporsi all’esame del Dna: questo comportamento viene valutato dai giudici proprio come «argomento di prova» [7] della paternità (per approfondire questo aspetto leggi “Padre non vuole riconoscere il figlio: cosa rischia?“).

A livello patrimoniale, i giudici hanno anche stabilito un risarcimento dei danni in favore della madre, quantificati in tutte le somme che il padre obbligato avrebbe dovuto corrispondere per il mantenimento della figlia ma non aveva mai versato. Infatti, il rimborso ha natura indennitaria e serve per compensare il sacrificio economico sostenuto dalla madre che, durante gli anni di crescita del bambino, ha dovuto sopportare interamente tutte le spese.


note

[1] Artt. 147, 315 bis e 316 bis Cod. civ.

[2] Art. 337 ter Cod. civ.

[3] Art. 570 Cod. pen.

[4] Cass. ord. n. 14382/2019 e sent. n. 3079/2015.

[5] Cass. sent. n. 14382/2019 e n. 17140/2017.

[6] Trib. Vercelli, sent. n. 440 del 23.09.2021.

[7] Art. 116, co.2 Cod. proc. civ.


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