Decreto ingiuntivo senza procura alle liti: è valido?


Il mandato difensivo conferito all’avvocato del creditore va inserito tra gli atti da notificare al debitore? Cosa succede se manca?
Quando arriva un decreto ingiuntivo la prima cosa che si fa è controllare chi lo manda e a quanto ammonta la cifra che il creditore pretende in pagamento; dopodiché, si inizia ad imprecare. In realtà, ci sarebbero altri aspetti da verificare con attenzione, perché la loro mancanza potrebbe invalidare l’ingiunzione. Uno di questi è la sottoscrizione dell’avvocato che lo ha chiesto ed ottenuto dal giudice, scrivendo e depositando gli atti per conto del creditore. Deve aver ricevuto da lui un formale incarico a farlo, altrimenti non sarebbe legittimato ad agire a suo nome. Così ci si chiede: il decreto ingiuntivo senza procura alle liti è valido?
Il decreto ingiuntivo viene emesso dal giudice su richiesta del creditore e questa istanza viene fatta da un avvocato (in genere, lo stesso che aveva scritto e inviato la lettera di costituzione in mora e di diffida ad adempiere). Però, mentre la lettera può essere anche redatta personalmente, senza l’assistenza di un legale, per proporre il ricorso finalizzato ad ottenere il decreto ingiuntivo serve necessariamente un avvocato (a meno che il valore sia inferiore a 1.100 euro, nel qual caso è il creditore stesso che può depositarlo alla cancelleria del giudice di pace).
Spesso, però, i decreti ingiuntivi che vengono notificati ai debitori non contengono questa informazione e sono privi dell’indicazione del difensore o del rapporto che lo lega al creditore: allora come si fa a sapere che dietro quell’atto c’è veramente un avvocato incaricato di redigerlo e di chiederne l’emissione al giudice? Il decreto ingiuntivo senza procura alle liti è valido?
Indice
Procura alle liti per decreto ingiuntivo
La procura alle liti è uno degli elementi indispensabili da indicare nel ricorso per decreto ingiuntivo promosso dal creditore, salvi i casi di competenza del giudice di pace per valore non superiore a 1.100 euro [1]. Il ricorrente deve indicare il nominativo del suo avvocato e i suoi recapiti (compreso l’indirizzo Pec) e deve depositare presso la cancelleria del giudice, oltre ai documenti che provano l’esistenza del credito azionato (ad esempio, fatture, cambiali o assegni), anche la procura alle liti che gli ha rilasciato.
La procura alle liti, cioè il mandato che il creditore ha conferito al proprio avvocato per assisterlo, agire in giudizio e rappresentarlo durante la causa, è di solito un atto separato dal ricorso per decreto ingiuntivo (o dall’atto di citazione, se la causa è proposta per le vie ordinarie): è contenuta in un foglio a parte, che il cliente firma di fronte all’avvocato il quale ne autentica la sottoscrizione. La legge [2], infatti, consente che la procura alle liti sia apposta, indifferentemente, «in calce o a margine» della citazione o del ricorso, e precisa che «la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia» (si tratta degli allegati digitali alla “busta telematica” con cui si trasmettono i messaggi Pec aventi valore di notifica).
Mancanza della procura alle liti: quali conseguenze?
Il giudice, quando controlla che vi siano i presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo, deve verificare che negli atti depositati dal creditore istante vi sia anche la procura alle liti, ma non sempre lo fa e comunque qualcosa può sfuggire anche all’occhio umano più attento. Perciò, nei giudizi di opposizione i debitori eccepiscono, talvolta, la mancanza della procura alle liti nella copia del decreto ingiuntivo che è stato loro notificato, in modo da farlo dichiarare nullo.
Il Codice di procedura civile [3] prevede che il decreto ingiuntivo venga notificato al debitore per copia autentica, mentre l’originale rimane, insieme al ricorso depositato dal creditore e al decreto emesso dal giudice, nel fascicolo custodito dalla cancelleria, che il debitore potrà consultare quando proporrà la sua opposizione a decreto ingiuntivo. Per questo motivo chi ha ottenuto un decreto ingiuntivo, e ovviamente vuole azionarlo, deve munirsi di una copia autentica da utilizzare per la notifica, chiedendone il rilascio alla cancelleria del giudice che ha emesso il decreto.
Decreto ingiuntivo: a chi va notificato?
Il decreto ingiuntivo va notificato personalmente al debitore ingiunto (entro 60 giorni dalla sua emissione, 90 giorni se il debitore risiede all’estero), non al suo legale, perché non si è ancora instaurato un processo [4] (se ti interessa approfondire questo aspetto, leggi qui come avviene la notifica di un decreto ingiuntivo). La causa ci sarà solo se il debitore presenta opposizione al decreto; altrimenti, decorsi 40 giorni dall’avvenuta notifica, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo e il creditore potrà avviare l’espropriazione forzata sui beni del debitore, che saranno sottoposti a pignoramento.
Solo in casi eccezionali è ammessa l’opposizione tardiva [4], cioè dopo la scadenza del termine di 40 giorni, se il debitore prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica o per cause di forza maggiore.
Decreto ingiuntivo: anche la procura alle liti va notificata?
Una nuova e importante sentenza della Corte di Cassazione [6] ha affrontato il problema della validità del decreto ingiuntivo senza procura alle liti e ha stabilito che essa deve essere presente negli atti depositati in cancelleria a sostegno della domanda, ma non è necessaria la sua notificazione assieme al decreto, neanche quando la notifica avviene via Pec.
La Suprema Corte ha rilevato che la norma del Codice di procedura civile sulla notificazione del decreto ingiuntivo [3] si limita a richiedere che vengano notificati al debitore ingiunto solo il ricorso e la copia autentica del decreto, ma non prevede che debba essere anche allegata la procura alle liti del difensore che effettua la notificazione. Del resto, la norma che disciplina le notificazioni degli atti giudiziari da parte degli avvocati [7] prevede che l’avvocato – anche quando esegue la notifica a mezzo Pec – deve essere munito di procura alle liti, ma – precisa il Collegio – «non che tale procura debba essere allegata all’atto da notificare».
Così gli Ermellini hanno risolto la questione affermando il seguente principio di diritto: «Ai sensi dell’art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo Pec, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio».
Perciò, se e quando il debitore ingiunto proporrà opposizione, potrà sempre verificare se la procura alle liti era stata rilasciata ed è presente nel fascicolo e, in caso negativo, contestarne la mancanza e così far dichiarare nullo il decreto ingiuntivo, eccependo la carenza di un presupposto indispensabile per la sua emissione; ma non potrà fondare la sua opposizione sulla mancanza della procura alle liti nel decreto ingiuntivo che gli è stato notificato.
note
[1] Art. 82 Cod. proc. civ.
[2] Art. 83 Cod. proc. civ.
[3] Art. 643 Cod. proc. civ.
[4] Art. 137, 170, 479 e 654 Cod. proc. civ.
[5] Art. 650 Cod. proc. civ.
[6] Cass. sent. n. 27154 del 06.10.2021.
[7] Art. 1 L. n. 53 del 21.01.1994.