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Pensione di reversibilità contesa tra vedova ed ex moglie

8 Ottobre 2021 | Autore:
Pensione di reversibilità contesa tra vedova ed ex moglie

Come si divide il trattamento economico tra il precedente coniuge del defunto e quello attuale? Quali sono i criteri di riparto?

Dopo la morte c’è chi si rivolta nella tomba a causa della sua pensione di reversibilità, che viene contesa tra la vedova e l’ex moglie, la prima donna che aveva sposato e dalla quale aveva divorziato per poi convolare a nuove nozze (la stessa cosa può succedere a parti invertite, quando muore la moglie e il marito divorziato si è risposato). Nel conflitto tra le due donne superstiti dello stesso marito defunto (potrebbero essere anche più di due, se ha avuto una vita intensa), come si determina la quota della pensione di reversibilità spettante all’una e/o all’altra, tenendo presente che questo trattamento economico non può essere duplicato?

Che succede quando la pensione di reversibilità viene contesa tra vedova e ex moglie? La legge fissa un criterio di riparto, che tuttavia non risulta sempre facile da applicare. Infatti, i parametri che ti descriveremo sono elastici e non esiste una tabella precisa che determina le rispettive quote della pensione di reversibilità da attribuire all’attuale coniuge superstite e al precedente coniuge divorziato; anche se spesso i giudici, nei casi più incerti, adottano un criterio quasi salomonico, attribuendo il 40% del trattamento alla prima moglie e il 60% alla seconda, quella attuale al momento del decesso del marito lavoratore o già pensionato.

Inoltre, bisogna sempre fare i conti con l’Inps, che procede alla liquidazione del trattamento pensionistico; le sue determinazioni, se errate, possono essere contestate ricorrendo al tribunale in funzione di giudice del lavoro e previdenza, ma è anche possibile, e il più delle volte indispensabile, instaurare un autonomo giudizio di divisione della pensione di reversibilità contesa tra la vedova e l’ex moglie. In tale causa, però, è necessaria la presenza dell’Inps che, come stabiliscono numerose sentenze, ha diritto di intervenire e di contraddire e perciò deve essere citato in giudizio, anche perché alla fine è lui il soggetto che paga.

Pensione di reversibilità: cos’è e a chi spetta?

La pensione di reversibilità è un trattamento economico di natura previdenziale che viene riconosciuto per legge [1] ad alcuni familiari superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto. Se si tratta di un lavoratore che muore prima di aver raggiunto la pensione la reversibilità viene definita, più propriamente, pensione indiretta e viene riconosciuta a chi ha perfezionato almeno 15 anni di anzianità contributiva oppure soli 5 anni, di cui almeno 3 devono essere maturati nel quinquennio precedente la data del decesso.

La pensione di reversibilità e la pensione indiretta spettano ai seguenti familiari:

  • al coniuge, anche se separato o divorziato, purché a seguito della separazione o del divorzio gli sia stato riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento o all’assegno divorzile. Inoltre, per poter percepire la pensione di reversibilità l’ex coniuge non deve essersi risposato;
  • ai figli minorenni (il limite di età è aumentato fino a 21 anni se studenti o frequentatori di istituti professionali, e fino a 26 anni se studenti universitari); non c’è alcun tetto di età per i figli inabili al lavoro;
  • in assenza del coniuge e dei figli, ai genitori aventi più di 65 anni di età, purché non siano titolari di pensione e risultino a carico del dante causa deceduto;
  • in mancanza dei soggetti contemplati nelle categorie precedenti, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, se erano a carico del defunto e sono inabili al lavoro.

Per ulteriori informazioni leggi l’articolo “Pensione di reversibilità: a chi spetta?”.

Pensione di reversibilità in caso di nuovo matrimonio: quando spetta all’ex coniuge?

Se il lavoratore o il pensionato deceduto aveva contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio, la ripartizione delle quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato viene effettuata dal tribunale: sarà il giudice che, a seguito della domanda giudiziale proposta da uno degli aventi diritto, deciderà come suddividere l’ammontare in base ai criteri che ora ti indicheremo.

La legge sul divorzio [2] stabilisce che al coniuge divorziato può essere riconosciuto il trattamento di reversibilità, purché:

  • sia titolare, al momento del decesso dell’ex coniuge, dell’assegno divorzile;
  • non sia passato a nuove nozze;
  • il rapporto, pensionistico o contributivo, da cui scaturisce la reversibilità sia anteriore alla sentenza di divorzio.

Pensione di reversibilità: criteri di riparto tra prima e seconda moglie

Una volta riconosciuta la spettanza della pensione di reversibilità al coniuge divorziato (per il vedovo o la vedova di chi è deceduto durante il nuovo matrimonio il riconoscimento è automatico), l’unico criterio legale [3], per ripartire questo trattamento economico tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite è quello della durata del matrimonio o, per essere più precisi, dei due rispettivi matrimoni (fermi restando i diritti autonomamente stabiliti in favore dei figli, degli ascendenti e dei collaterali).

A questo criterio base la giurisprudenza ha aggiunto ulteriori elementi di valutazione che, come insegna la Corte di Cassazione [4], sono collegati alla «finalità solidaristica» del trattamento di reversibilità, che per certi versi è analoga a quella dell’assegno divorzile e, dunque, è prettamente assistenziale e compensativa della scomparsa del titolare dello stipendio o della pensione.

Perciò, ai fini del riparto della pensione di reversibilità tra prima e seconda moglie, i giudici, oltre alla durata dei rispettivi matrimoni considerano anche questi fattori [5]:

  • lo stato di bisogno dei superstiti (le condizioni economiche vengono valutate con riferimento alla data della morte del dante causa e non rilevano le variazioni successive);
  • l’entità dell’assegno divorzile già riconosciuto all’ex coniuge;
  • la durata dell’eventuale convivenza prematrimoniale con colui o colei che poi è divenuto coniuge;
  • il legame affettivo esistente con la moglie superstite e con quella divorziata: per quest’ultima, il notevole tempo trascorso induce a ritenere ormai cessato ogni legame e questo inciderà negativamente sulla quota da attribuirle.

Divisione pensione di reversibilità: chi citare in causa?

Le cause civili instaurate tra l’ex coniuge e il coniuge superstite per la divisione della pensione di reversibilità richiedono la presenza necessaria di entrambe le parti (concretamente, sarà colui o colei che agisce a dover citare in giudizio l’altro coniuge o ex coniuge).

Ma il giudizio deve svolgersi anche in contraddittorio con l’Inps, che secondo la Corte di Cassazione è parte legittimata a contraddire in ordine alle pretese azionate dai coniugi l’uno contro l’altro. Infatti, essi vantano il riconoscimento di un diritto di natura previdenziale che verrà esercitato proprio contro l’Istituto per ottenere il pagamento dell’importo stabilito dal giudice (compresi gli arretrati spettanti dalla data del decesso). Perciò, se il ricorrente intraprende la causa senza citare l’Inps, il giudice dovrà dichiarare il difetto di contraddittorio e ordinarne l’integrazione.

A questi principi si richiama una recente sentenza del tribunale di Teramo [6], la quale ha stabilito che la controversia tra l’ex coniuge e la vedova per la ripartizione della pensione reversibilità del marito defunto deve svolgersi in contraddittorio con l’Ente erogatore; in quel caso, l’Inps era stato citato ma aveva chiesto l’estromissione dal giudizio che il giudice ha respinto.


note

[1] Art. 22 L. 903/1965.

[2] Art. 9, co.2, L. n. 898/1970.

[3] Art. 9, co.3 L. n. 898/1970.

[4] Cass. ord. n. 8263 del 28.04.2020.

[5] Cass. sent. n. 25656/2020 e n. 11202/2018.

[6] Trib. Teramo, sent. n. 436 del 06.10.2021.


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