Periodo di maturazione delle ferie e sospensione del lavoro. Chi sceglie il periodo di ferie durante l’anno e quanti giorni spettano al lavoratore dipendente.
Non è facile stabilire come calcolare le ferie e, spesso, c’è bisogno di un consulente del lavoro che sappia leggere il contratto collettivo nazionale. Tuttavia alcune regole, fissate dalla legge, consentono di farsi un’idea molto precisa.
Il diritto alle ferie è riconosciuto dalla Costituzione. Si tratta di un diritto «indisponibile» ossia a cui non si può rinunciare neanche in cambio di una maggiorazione retributiva. Il datore di lavoro quindi è obbligato a mandare in ferie il dipendente, anche contro la sua volontà. Ma come si calcolano le ferie? Ecco le principali regole previste dalla legge per tutti i lavoratori. La materia è comunque regolata principalmente dai contratti collettivi nazionali e dalle prassi aziendali.
Indice
Diritto alle ferie
Il lavoratore dipendente ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Il godimento delle ferie deve essere concesso in un periodo possibilmente continuativo.
Il contratto collettivo può prevedere disposizioni più favorevoli al lavoratore.
Il periodo di ferie, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Il godimento effettivo delle ferie non può mai essere sostituito dal pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute.
Pertanto, non è possibile raggiungere un accordo transattivo di rinuncia alle ferie maturate trattandosi di diritto alle ferie indisponibile. È possibile monetizzare le ferie solo nel caso in cui cessi il rapporto di lavoro nel corso dell’anno e, quindi, prima del godimento delle ferie già maturate (si pensi a un dipendente licenziato a marzo, quando già ha maturato diversi giorni di ferie nel corso dell’anno).
Come si stabilisce il periodo di ferie?
Alla luce di quanto stabilito dalla legge è possibile stabilire tre diversi periodi di ferie:
- primo periodo di due settimane (nell’ambito del periodo minimo di quattro settimane previsto dalla legge) da fruirsi, su richiesta del lavoratore, in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione;
- secondo periodo di due settimane (nell’ambito del periodo minimo di quattro settimane previsto dalla legge), da fruirsi – anche in modo frazionato – entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione delle ferie, fatti salvi termini più ampi previsti dalla contrattazione collettiva. Qualora, invece, la contrattazione collettiva stabilisca un termine più rigido rispetto a quello di 18 mesi, il superamento del limite fissato dal contratto collettivo potrà determinare una mera violazione contrattuale;
- terzo periodo, ulteriore rispetto al periodo minimo di quattro settimane, solo se previsto dal contratto collettivo (che, come detto, può prevedere un trattamento più favorevole rispetto alla legge): da fruirsi – anche in modo frazionato – entro il termine stabilito dall’autonomia privata (contrattazione collettiva, contrattazione individuale, usi aziendali).
In deroga a quanto stabilito dalla legge, il Ccnl può ridurre il limite delle prime due settimane per cui è obbligatorio il godimento delle ferie nell’anno di maturazione, purché tale riduzione non comprometta la funzione delle ferie e derivi da particolari esigenze aziendali. Lo stesso Ccnl può altresì estendere il termine di 18 mesi entro cui il dipendente potrà godere del secondo periodo di ferie, sempre che il rinvio della fruizione del periodo feriale non snaturi la funzione delle stesse.
Nell’ipotesi in cui le quattro settimane non vengano fruite entro il termine legale di 18 mesi o entro quello più ampio fissato dalla contrattazione collettiva e il mancato godimento non sia imputabile alla volontà del lavoratore, quest’ultimo ha diritto a richiedere il risarcimento del danno (da dimostrare a sua cura).
Chi sceglie la data delle ferie?
Il periodo di fruizione delle ferie è stabilito dal datore di lavoro in modo non arbitrario, ma tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. Alcuni contratti collettivi prevedono, tra l’altro, che la determinazione del periodo di ferie debba avvenire d’intesa con le RSU, a pena di illegittimità.
In ogni caso, il datore di lavoro deve comunicare preventivamente al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Conteggio ferie
Il dipendente che non lavora per l’intero periodo di maturazione – come di frequente accade nei contratti a termine o in caso di assunzione o cessazione del rapporto nel corso dell’anno – ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al servizio effettivamente prestato.
Le modalità di conteggio dei mesi e delle frazioni di mese lavorate vengono stabilite dai contratti collettivi. Generalmente, ogni mese di servizio dà diritto ad 1/12 del periodo annuale di ferie spettanti; le frazioni di mese di almeno 15 giorni valgono come mese intero.
Come si calcolano le ferie?
Il Contratto collettivo nazionale (Ccnl) può stabilire la durata delle ferie in base ad una serie di parametri: qualifica contrattuale, anzianità di servizio, età, ecc.
Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di servizio prestato. Esse maturano, durante un periodo stabilito dalla legge, in presenza della prestazione lavorativa o di un’assenza che, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, viene equiparata al servizio effettivo.
L’anzianità di servizio decorre dal momento in cui ha inizio l’esecuzione del contratto sino alla data di cessazione del rapporto. Essa viene computata in presenza di lavoro effettivo, intendendosi per tale i periodi in cui il lavoratore presta di fatto lavoro a favore dell’azienda. Nell’anzianità vanno inoltre ricomprese le pause ed i momenti di sospensione del lavoro finalizzati a ritemprare le energie psicofisiche del lavoratore (ferie, festività, riposi settimanali e giornalieri, eccetera).
La legge – ed in alcuni casi la contrattazione collettiva, la prassi amministrativa e la giurisprudenza – individuano situazioni per cui l’anzianità di servizio decorre anche in mancanza di una prestazione lavorativa effettiva.
In generale, si può affermare che l’anzianità di servizio decorra anche a fronte delle seguenti assenze del lavoratore: malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale, permessi per malattia del bambino, congedo matrimoniale, aspettative per cariche pubbliche (membri del parlamento nazionale ed europeo, membri di Enti locali, ecc.), permessi per disabili, richiamo alle armi.
Quando maturano le ferie?
Di seguito vengono riportate sia le cause di assenza per le quali matura comunque il diritto, sia quelle per le quali invece non matura il diritto alle ferie, salvo – ricordiamolo ancora una volta – quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento:
- Astensione obbligatoria per maternità e congedo di paternità/Sì;
- Astensione facoltativa per maternità/No;
- Malattia del bambino/No;
- Congedo matrimoniale/Sì;
- Infortunio/ Sì;
- Ferie/Sì;
- Sciopero/No;
- Cig a zero ore/No;
- Cig a orario ridotto/Si;
- Cig straordinaria/No (per le ore non lavorate);
- Malattia/Sì;
- Incarichi presso i seggi elettorali/Sì;
- Richiamo alle armi/Sì;
- Permessi retribuiti/Sì;
- Aspettativa/No;
- Contratti di solidarietà/Sì;
- Permessi per disabili e loro familiari/Sì;
- Preavviso non lavorato/No;
- Periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione/No;
- Aspettativa sindacale per cariche elettive/No.