Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Casalinga dopo la separazione: ha diritto all’assegno?

8 Ottobre 2021 | Autore:
Casalinga dopo la separazione: ha diritto all’assegno?

Si può pretendere il contributo dell’ex quando si rinuncia al lavoro dopo la fine del matrimonio per accudire i figli?

Chi, dopo la fine del matrimonio, deve accudire dei figli può trovarsi nella difficile situazione di dover andare al lavoro lasciando i bambini incustoditi perché non ha nessuno a cui affidarli. Pagare una baby-sitter vorrebbe dire dover rinunciare ad una parte non indifferente dello stipendio per darlo alla ragazza. Apparentemente, non resta che chiedere l’assegno di divorzio, in modo da costringere l’ex a dare economicamente una mano. Ma chi sceglie di fare la casalinga dopo la separazione ha diritto all’assegno?

«Apparentemente», si diceva. E il termine non è scelto a caso, perché la Cassazione un’alternativa l’ha trovata in una recente ordinanza [1]. Anzi, non «un’alternativa» ma «l’alternativa»: andare a lavorare. È l’unica cosa che può fare chi rinuncia alla carriera dopo la separazione per dedicarsi ai figli e alla casa, visto che si vedrà negare l’assegno divorzile. Sarà così, sempre che sia nelle condizioni psicofisiche di farlo, cioè che non abbia qualche patologia che glielo impedisce e che si trovi in un’età in cui si è in grado di lavorare. È quello che la Cassazione definisce «principio di autoresponsabilità». Vediamo come lo spiega la Suprema Corte.

Assegno divorzio: chi ne ha diritto?

La legge [2] chiede al giudice in caso di divorzio di ridistribuire la ricchezza dei coniugi a favore di chi resta nella situazione più debole, attraverso un contributo periodico al suo mantenimento, cioè l’assegno divorzile. A due condizioni, però: che il beneficiario del contributo non abbia i mezzi per sopravvivere e che non sia in grado, per ragioni oggettive, di procurarseli. Ad esempio, una malattia o l’età avanzata che impedisce di trovare un’occupazione.

Per determinare l’assegno, il giudice terrà in considerazione le condizioni personali di entrambi e ciò che ciascuno di loro ha dato a livello personale ed economico durante la convivenza, nella conduzione della famiglia e nella formazione del patrimonio comune o dell’altro. Verranno valutati anche i redditi di ciascun coniuge e la durata del matrimonio.

Assegno divorzio: chi non ne ha diritto?

Se, dunque, ha diritto all’assegno di divorzio chi non ha i mezzi per vivere e non è in grado di procurarseli per motivi oggettivi, non ha diritto a questo contributo il coniuge che:

  • ha già un reddito che, per quanto più basso rispetto a quello dell’ex, gli consente di essere economicamente indipendente;
  • ha la possibilità e la capacità di lavorare e di sopravvivere autonomamente;
  • non ha altre ragioni oggettive che gli possano impedire di rendersi indipendente;
  • ha subìto l’addebito della fine del matrimonio.

Niente assegno anche quando la durata del matrimonio è stata talmente breve da non riuscire a generare aspettative per il futuro e, pertanto, non c’è stato il tempo materiale di raggiungere un tenore di vita diverso da quello che si aveva prima delle nozze.

Assegno divorzio: spetta a chi bada ai figli dopo la separazione?

Con l’ordinanza recentemente depositata, la Cassazione non ha fatto altro che ribadire quanto abbiamo appena detto, cioè che per avere diritto all’assegno divorzile occorre dimostrare di non avere un reddito sufficiente a sopravvivere e di avere delle ragioni oggettive che impediscono di procurarselo. La Suprema Corte, però, precisa un ulteriore aspetto: non spetta il contributo dell’ex nemmeno quando la moglie, dopo la separazione, si è vista costretta a rimanere a casa per accudire i figli.

Gli Ermellini citano il principio di autoresponsabilità in questi termini: la donna avrebbe dovuto provare di non riuscire a trovare per motivi oggettivi un’occupazione per procurarsi delle risorse che garantissero il sostentamento suo e dei figli. In caso contrario, deve cercare un lavoro che le permetta di essere indipendente e di mantenere sé stessa ed i figli.

Diverso il caso di chi ha rinunciato al lavoro durante il matrimonio per badare a casa e figli ed ha consentito all’ex di crearsi una posizione lavorativa e sociale. Di far carriera, insomma. Sempre la Cassazione, infatti, ha appena confermato che in questo caso la pretesa dell’assegno divorzile è legittima [3].

Per la Corte, non basta il fatto che durante il matrimonio la coppia abbia diviso il ricavato della vendita di un immobile: la natura dell’assegno – scrivono i giudici supremi – «conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi – conclude la sentenza – non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi».


note

[1] Cass. ord. n. 27276/2021 del 07.10.2021.

[2] Art. 5 co. 6 legge n. 898/1970.

[3] Cass. sent. n. 27223/2021 del 07.10.2021.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA