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Sciopero personale aereo: c’è risarcimento?

8 Ottobre 2021 | Autore:
Sciopero personale aereo: c’è risarcimento?

Si ha diritto ad assistenza e compensazione quando un volo viene cancellato per una protesta dei lavoratori di una compagnia?

Per quanto si tratti di un sacrosanto e legittimo diritto di protesta, lo sciopero nel settore dei trasporti assomiglia molto ad un film giallo: fino all’ultimo istante non sai come andrà a finire. Non saprai mai se aderiranno all’astensione tutti i piloti, tutti gli assistenti di volo, tutto il personale di terra o se, alla fine, tutto rientrerà ed i viaggiatori partiranno regolarmente, caso mai con un po’ di ritardo. Speri fino in fondo che se qualche aereo deve decollare sia proprio il tuo. Invece, quel giorno all’aeroporto hai la conferma che è tutto bloccato. Avendo prenotato un mese prima, non potevi sapere, ovviamente, che proprio quel giorno ci sarebbe stata una giornata di agitazione. Un bel problema se avevi un appuntamento di lavoro dall’altra parte dell’Italia o una vacanza da iniziare con tanto di stanza già pagata in albergo. In caso di sciopero del personale aereo, c’è il risarcimento?

Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea [1] interviene sulla questione e richiama il Regolamento Ue sui diritti dei passeggeri. Per i giudici di Lussemburgo, è proprio su quel testo che si trova la risposta: il viaggiatore deve essere compensato per il mancato decollo, anche quando si tratta di un’astensione dal lavoro per solidarietà. Ecco i motivi per cui la Cgue ritiene che lo sciopero del personale aereodiritto al risarcimento.

Volo cancellato: quando c’è risarcimento?

Vediamo, innanzitutto, che cosa dice il Regolamento europeo chiamato in causa dalla sentenza della Corte di giustizia Ue. Occorre premettere che la normativa comunitaria viene applicata per:

  • voli all’interno dell’Unione gestiti da una compagnia aerea europea o extra-Ue;
  • voli che arrivano nell’Ue con provenienza da un Paese extra Ue e gestito da una compagnia aerea comunitaria;
  • voli in partenza dall’Ue con destinazione in un Paese extracomunitario e gestito da una compagnia aerea dell’Unione o extra Ue;
  • chi non ha già ricevuto benefici (risarcimento, volo alternativo, assistenza dalla compagnia aerea) per problemi connessi al volo ai sensi della normativa vigente in un Paese extra Ue.

Detto questo, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto all’assistenza in aeroporto e a scegliere tra:

  • rimborso del biglietto aereo;
  • imbarco su un volo alternativo;
  • volo di ritorno all’aeroporto di partenza (ad esempio, in caso di scalo per proseguire il viaggio con altro aereo).

Il diritto al risarcimento subentra nel caso in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione meno di 14 giorni prima della data prevista della partenza. Sarà la compagnia aerea a dover dimostrare di averti messo al corrente per tempo del fatto che il tuo aereo non sarebbe partito.

Volo cancellato: quando non c’è risarcimento?

Non sempre si ha diritto al risarcimento anche quando il passeggero è venuto a conoscenza della cancellazione meno di 14 giorni prima della partenza, magari anche il giorno stesso in cui si doveva imbarcare. Il viaggiatore resta a mani vuote quando la compagnia riesce a provare che l’aereo è rimasto a terra «per circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso».

Si pensi, ad esempio, alla chiusura dell’aeroporto di destinazione o di partenza per motivi di sicurezza o per un incidente o alla decisione di non decollare a causa di violenti temporali che metterebbero a repentaglio l’incolumità del personale di bordo e dei passeggeri.

Il vettore, insiste il Regolamento Ue, deve provare quelle «circostanze eccezionali» anche attraverso estratti di giornali di bordo o relazioni su incidenti. La prova va fornita all’organismo nazionale di applicazione competente ma anche ai viaggiatori che avevano prenotato un biglietto per quel volo.

Volo cancellato: lo sciopero è una circostanza eccezionale?

Motivi di sicurezza, condizioni meteo proibitive, incidente. Ma anche uno sciopero del personale aereo rientra tra le circostanze eccezionali che giustificano la cancellazione di un volo e che, quindi, non danno diritto al risarcimento del danno?

Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, non è così. Uno sciopero dei lavoratori di una compagnia aerea, anche per solidarietà nei confronti dei colleghi della sede principale, non può essere considerato un motivo sufficiente a lasciare i passeggeri a terra senza un risarcimento. Significa che i viaggiatori hanno diritto in questo caso ad una compensazione e all’assistenza così come disposto dal Regolamento Ue.

I giudici di Lussemburgo si sono pronunciati sul caso di un volo della compagnia Eurowings con partenza da Salisburgo e destinazione Berlino. I passeggeri non sono riusciti ad imbarcarsi a causa di uno sciopero del personale di bordo. Un’astensione decisa per mostrare solidarietà ai colleghi della società madre, cioè Lufthansa. Risultato: volo cancellato.

La Corte ha ritenuto che l’agitazione debba essere considerata non una circostanza eccezionale ma «un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro interessato». Questo, secondo i giudici, ha un’evidente conseguenza: la compagnia aerea deve mettere in conto la possibilità che i lavoratori possano organizzare delle proteste per avere dei miglioramenti contrattuali, il che obbliga il vettore stesso a predisporre una sorta di «piano B» per rispettare i diritti dei passeggeri.

Oltretutto – aggiunge la sentenza –, quando la principale società del gruppo proclama uno sciopero, è prevedibile che anche altre società dello stesso gruppo aderiscano all’agitazione per solidarietà con i colleghi o per difendere gli stessi interessi. Il che può significare solo una cosa: uno sciopero non è imprevedibile e tantomeno insolito. In altre parole, non può essere considerata una circostanza eccezionale come una minaccia di attentato o un incidente sulle piste di un aeroporto.


note

[1] Corte giustizia Ue sent. del 06.10.2021 su causa C-613/20.

[2] Regolamento Ue n. 261/2014.


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