Vorrei donare una somma importante ad una società. Come posso fare considerato che attualmente essa si trova in difficoltà nel proseguire l’attività?
Le donazioni sono regolate dagli articoli 769 e seguenti del Codice civile. Sicuramente, è possibile la donazione in favore di una società e, quindi, anche di una società a responsabilità limitata.
La donazione, ai sensi dell’articolo 782 del Codice civile, richiede (considerato il non modico valore della somma che lei ha intenzione di donare):
- la forma dell’atto pubblico (occorre, cioè, che l’atto di donazione venga necessariamente predisposto da un notaio il cui onorario è di solito, salvo diverso accordo delle parti, posto a carico del donatario);
- l’accettazione del donatario (cioè la società, nella persona del suo legale rappresentante, dovrà partecipare all’atto di donazione dichiarando di voler accettare l’importo donato).
Naturalmente, la donazione a favore della società potrà avvenire se la società sarà, al momento della donazione, ancora esistente.
Occorrerà, quindi, che il notaio (o anche lei) verifichi che la società in questione non sia stata già cancellata dal registro delle imprese prima della sottoscrizione della donazione da parte del suo legale rappresentante (verifica che è tanto più necessaria nel suo caso nel quale, sulla base degli elementi da lei forniti nel quesito, risulta che la società non stia navigando in acque tranquille).
Questa verifica può essere fatta consultando la visura camerale aggiornata della società in questione.
Se la società risultasse già estinta, la donazione potrebbe essere fatta a favore della persona fisica di un socio che, come impone la legge, dovrà accettare la donazione partecipando, dinanzi al notaio, alla lettura dell’atto pubblico e sottoscrivendolo.
Aggiungo, infine, che lei può anche decidere che la donazione dell’importo alla società possa avere effetto dopo la sua morte.
In questo caso, dovrebbe inserire nel suo testamento una disposizione (chiamata tecnicamente “legato”) con la quale dichiara appunto di legare (sarebbe a dire donare) l’importo in favore della società, oppure, nel caso in cui essa risultasse già estinta al momento del suo decesso, in favore della persona fisica (da indicare con nome e cognome) che era in precedenza socia della stessa società.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte