Sono proprietario di un immobile confinante, tramite muro, con un altro nel quale si deve procedere a rifare un tetto. Devo partecipare alle spese di manutenzione di questo tetto? In altri termini, sono anch’io un condomino del fabbricato adiacente?
Per essere condomini (e, quindi, aver diritto a partecipare alle assemblee condominiali) bisogna essere titolari di un diritto di proprietà su di una unità immobiliare ubicata in condominio.
Quindi lei, per poter essere considerato un condomino del condominio afferente al fabbricato di due piani, deve essere proprietario di una unità immobiliare ubicata in quel fabbricato (proprietario di una qualsiasi unità immobiliare, anche semplicemente di un ripostiglio).
Solo nel caso in cui lei fosse proprietario di una unità immobiliare nel fabbricato di due piani, sarebbe un condomino di quel condominio e:
- avrebbe il diritto di partecipare alle assemblee condominiali di quel condominio;
- sarebbe pertanto anche obbligato (ai sensi dell’articolo 1123 del Codice civile) a partecipare alle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni di quel condominio (comprese, quindi, le spese per la ristrutturazione del tetto a cui si accenna nel suo quesito) in proporzione al valore della sua unità immobiliare.
Viceversa, se lei non ha alcuna proprietà nel fabbricato confinante, non è un condomino di quel fabbricato, non ha diritto di partecipare alle relative assemblee e non è tenuto a partecipare ad alcuna spesa relativa a quell’edificio.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte