Reddito di cittadinanza: obbligo di comunicare le vincite


Ho aiutato un amico che percepisce il reddito di cittadinanza a giocare i bonus di benvenuto dei siti AAMS. Le domande sono: non è vietato fare scommesse, l’importante è non superare la soglia di vincite di 6000 euro, giusto? Se non supera questa soglia non deve dichiarare queste vincite? La soglia aumenta di 2.000 € per ogni componente del nucleo familiare? Ho letto in altri articoli esterni che bisogna dichiarare qualsiasi vincita al lordo senza nessuna soglia: quale delle due notizie è vera?
In merito al primo quesito, la soglia di 6.000 euro non è una soglia di vincita, ma è la soglia massima di patrimonio mobiliare che un nucleo familiare di una sola persona può possedere.
In merito al secondo quesito, la risposta è positiva, ma si intende la soglia del patrimonio mobiliare, non la soglia della vincita: ad esempio, se vinco mille euro ma il mio patrimonio mobiliare è già al limite di 6mila euro, devo dichiarare la vincita perché comporta la perdita del requisito per il reddito di cittadinanza, anche se la somma incassata è inferiore a 6.000 euro. Ogni variazione del patrimonio mobiliare che determina la perdita del diritto al sussidio, infatti, va comunicata all’Inps, entro 15 giorni, utilizzando il modello Rdc- Pdc Com Esteso. La mancata comunicazione entro i termini delle variazioni del patrimonio o del reddito, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del Rdc, è punita con la reclusione da uno a tre anni (art. 7 DL 4/2019).
In merito al terzo quesito, la soglia che non è, ripeto, relativa alle vincite, ma al patrimonio mobiliare, aumenta di 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10 mila euro, incrementati di ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al secondo.
I massimali sono ulteriormente incrementati di 5mila euro per ogni componente con disabilità, come definita a fini Isee, e di 7500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Inoltre, il patrimonio mobiliare influisce sull’Isee, che a sua volta influisce sul diritto al reddito di cittadinanza: ha diritto al Rdc chi ha un Isee non superiore a 9.360 euro.
In merito al quarto quesito, come appena osservato, ogni variazione del patrimonio mobiliare, quindi ogni vincita, va comunicata all’Inps, entro 15 giorni, utilizzando il modello Rdc- Pdc Com Esteso, solo se determina il superamento della soglia massima di patrimonio mobiliare.
Se sono single, quindi la mia soglia relativa al patrimonio mobiliare massimo che posso avere è pari a 6.000 euro, basta una vincita anche d’importo molto basso, ad esempio 300 euro, per far scattare l’obbligo di dichiarazione all’Inps. Se, invece, il mio patrimonio mobiliare è a zero e vinco 6.000 euro esatti (non un centesimo di più) non devo dichiarare nulla perché non supero la soglia patrimoniale.
Ricordo che nel patrimonio mobiliare, come definito ai fini Isee e ai fini Rdc, rientrano le seguenti voci:
- depositi e conti correnti bancari e postali: bisogna considerare il saldo contabile attivo al lordo degli interessi al 31.12 del 2° anno precedente e la giacenza media;
- conti correnti esteri;
- carte prepagate ricaricabili aventi un proprio Iban;
- libretti a risparmio libero/vincolato (tutte le forme di deposito libero o vincolato, i libretti nominativi o al portatore, sia bancari, che postali e coop);
- conto terzi individuale/globale;
- depositi titoli di massa o in serie, nominativi o al portatore o all’ordine, azioni, depositi a custodia per i fondi di qualsiasi tipologia: bisogna considerare il controvalore dei titoli indicato nell’estratto inviato dal gestore al 31.12 del 2° anno precedente;
- titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni: bisogna considerare il valore nominale al 31.12 del 2° anno precedente;
- carte di credito prepagate ricaricabili senza iban: bisogna considerare il saldo attivo al 31.12 del 2° anno precedente;
- rapporti fiduciari: bisogna considerare il controvalore contabile a fine anno di ogni rapporto fiduciario indicato nel resoconto periodico;
- gestione collettiva del risparmio (Sgr e Oicr), Sicav, sia italiano sia estero;
- certificati di deposito e buoni fruttiferi anche postali;
- assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, polizze vita Unit-linked;
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati;
- partecipazioni in società non azionarie e partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati: bisogna indicare il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione Isee oppure, in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali al 31.12 del 2° anno precedente;
- ditta individuale: bisogna considerare il patrimonio netto al 31.12 del 2° anno precedente, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali.
- altri strumenti e rapporti finanziari: in questa categoria rientra tutto ciò che non è appositamente specificato; possono rientrarvi, ad esempio, i lingotti d’oro, ma può rientrarvi anche il conto di gioco.
Articolo tratto da una consulenza resa dalla dott.ssa Noemi Secci, consulente del lavoro.
Bisognerebbe dichiarare le vincite, ma le perdite? Quelle non contano?