Cosa fare in caso di assegno insoluto?


Come recuperare dal debitore un assegno scoperto e non pagato.
Anche se ormai l’uso dell’assegno sta via via tramontando a favore di metodi di pagamento più sicuri e immediati – come il bonifico, la carta di credito o di debito – c’è ancora chi lo usa per i normali acquisti e chi invece, ricevendolo, è giustamente timoroso. L’emissione di un assegno bancario, infatti, a differenza di quello circolare, non garantisce che sul conto vi sia l’importo necessario al suo pagamento e ben potrebbe succedere di scoprire, solo dopo qualche giorno, che è “scoperto”. Ebbene cosa fare in caso di assegno insoluto? Ecco alcuni chiarimenti che serviranno ad orientarsi nel difficile compito del recupero del credito.
Indice
Cosa significa assegno insoluto?
«Assegno insoluto» è un termine che sta a indicare un conto corrente privo della provvista necessaria a coprire l’importo facciale dell’assegno stesso (ossia la somma riportata in alto a destra del titolo). C’è chi usa l’espressione «assegno a vuoto» e chi invece dice «assegno impagato»: la sostanza è sempre la stessa.
L’assegno è insoluto non solo quando il conto corrente è in rosso ma quando, pur attivo, presenta una disponibilità insufficiente a pagare il creditore.
Sotto un profilo civilistico, emettere un assegno a vuoto costituisce un inadempimento contrattuale che giustifica l’avvio di un’azione di recupero credito (di cui parleremo a breve).
Sotto un aspetto penale, l’emissione di un assegno a vuoto non è più reato come lo era un tempo. Oggi, questo comportamento dà solo luogo all’applicazione di sanzioni amministrative da parte della Prefettura, sanzioni che possono essere evitate versando immediatamente l’importo sul conto o direttamente al creditore. Inoltre, chi subisce il protesto viene segnalato per un minimo di 6 mesi alla Centrale Rischi Interbancaria come “cattivo pagatore” e, di conseguenza, non può aprire altri conti, emettere ulteriori assegni o chiedere mutui e finanziamenti.
Insoluto a prima presentazione
Quando un assegno è scoperto, la banca lo invia al notaio per farlo protestare. Con il protesto il titolo viene riconsegnato al creditore che, con questo in mano e tramite il proprio avvocato, può procedere direttamente al pignoramento dei beni del debitore, senza bisogno di passare prima dal tribunale e intentare una causa o chiedere un decreto ingiuntivo. L’assegno protestato è infatti un «titolo esecutivo», un documento cioè che acquista la stessa forza di una sentenza del giudice.
Tuttavia, prima di procedere al protesto, la banca invia una segnalazione a colui che ha emesso l’assegno (cosiddetta comunicazione di insoluto a prima presentazione) onde dargli un termine per effettuare un versamento sul conto corrente e coprire così l’intero importo facciale del titolo. In tal modo, egli può evitare sia il protesto che le sanzioni. Se ciò non avviene, il titolo passa al notaio per il protesto.
Quanto tempo c’è per incassare l’assegno?
L’assegno va incassato entro 7 giorni se emesso su piazza (ossia nello stesso Comune ove si trova la banca emittente) o 15 giorni se emesso fuori piazza (ossia in un Comune diverso).
Il fatto di portare l’assegno in banca oltre tale termine non esclude il pagamento dello stesso o la perdita del diritto di credito. L’unica conseguenza è che il debitore potrebbe revocare l’ordine di pagamento alla propria banca.
In buona sostanza, prima della scadenza dei 7 o 15, chi ha emesso l’assegno non può revocarlo (salvo ne dichiari il furto o lo smarrimento) e il titolo andrà comunque pagato; viceversa, dopo tale termine, è possibile farlo senza fornire motivazioni.
Se anche il debitore ordina alla propria banca di non pagare l’assegno, il creditore che ne è in possesso può comunque agire per il recupero dei propri diritti.
Cosa bisogna fare in caso di assegno insoluto?
Chi, dopo aver portato un assegno all’incasso, scopre che è scoperto, subisce già un primo danno: la banca infatti preleva dal suo conto le spese di insoluto, corrispondenti a quelle necessarie al protesto (all’incirca 100 euro). Tali somme possono essere poi recuperate insieme a quelle dell’assegno seguendo la procedura che a breve descriveremo.
Dopo aver fatto protestare l’assegno al notaio, la banca lo restituisce al creditore affinché questi avvii la procedura di recupero del credito (se intende farlo). Non è quindi la banca ad attivarsi al posto del proprio cliente per attivare le procedure giudiziali contro il debitore.
Se però il debitore intende pagare l’assegno dovrà versare al creditore il valore nominale del titolo, ovvero l’importo che era apposto sull’assegno, con l’aggiunta di una sanzione pari al 10% dell’importo, il rimborso delle spese di addebito per insoluto e delle spese legali e gli interessi di mora.
Una volta ricevuto l’assegno protestato dall’istituto di credito è necessario – come detto – attivarsi per avviare il recupero degli importi. Questa procedura è a spese del creditore e va gestita tramite un avvocato.
Se il recupero del credito avviene entro 6 mesi dall’emissione dell’assegno, il creditore non è tenuto ad attivare una causa o una richiesta di decreto ingiuntivo. Egli dovrà solo notificare al debitore una diffida – il cosiddetto atto di precetto – attraverso l’ufficiale giudiziario e poi passare al pignoramento dei beni del debitore stesso (immobili, mobili, crediti verso terzi come lo stipendio, la pensione, il canone di locazione, azioni, quote societarie, ecc.).
Se invece decorrono più di 6 mesi, il creditore dovrà rivolgersi prima al giudice e ottenere – sempre a proprie spese – un decreto ingiuntivo. Il decreto andrà notificato al debitore e, dopodiché, si potrà procedere alla notifica del precetto e al pignoramento. Il debitore ha comunque 40 giorni di tempo per presentare opposizione al decreto ingiuntivo e avviare una causa.
Come sapere se un assegno è coperto o scoperto?
Purtroppo non c’è modo di tutelarsi in anticipo dagli assegni insoluti se non quello di fare indagini sull’affidabilità finanziaria di colui che lo ha emesso. A tal fine, si potrà verificare se questi è già stato protestato (esiste un apposito Registro presso la Camera di Commercio) e se è titolare di un reddito fisso (che, in caso di inadempimento, potrebbe essere pignorato).