Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Bonifico con causale «prestito»: quali rischi?

10 Ottobre 2021 | Autore:
Bonifico con causale «prestito»: quali rischi?

La somma accreditata viene considerata un mutuo, quindi va restituita a chi l’ha versata, se chi l’ha ricevuta non dimostra una valida ragione per trattenerla.

Attenzione ai bonifici con causale «prestito»: il rischio è quello di doverli restituire. Forse più poi che prima, attesi i tempi lunghi della giustizia, ma il risultato è certo. Infatti, il nostro ordinamento non ammette trasferimenti di denaro ingiustificati: ogni spostamento patrimoniale deve avere una causa. È tale un contratto ed anche una donazione spontanea, ma il titolo del movimento deve sempre risultare ed emergere in qualche maniera, possibilmente da un documento scritto, che è stato redatto e viene conservato a fini di prova.

E allora cosa c’è di meglio che fare tutto ciò in modo semplice e veloce, attraverso un normale bonifico con causale «prestito»? Il rischio maggiore in questo caso è che la causale venga compilata da chi invia il bonifico, non da chi lo riceve e si vede accreditare la somma sul conto con quella motivazione già preconfezionata. Se magari quell’importo era atteso e preteso per un altro titolo – come il pagamento di una fattura, o una caparra per un acquisto da perfezionare in futuro – il ricevente dovrebbe premunirsi, contestando al più presto questa circostanza, altrimenti potrebbe essere chiamato un domani a restituire la somma che ha ricevuto.

La Corte di Cassazione in una nuovissima ordinanza [1] ha affermato senza esitazioni che la causale «prestito» contenuta in un bonifico bancario costituisce valida prova di un finanziamento intercorso tra le parti, se chi ha ricevuto quell’importo non riesce a smentirla con altre motivazioni che giustificano il movimento di denaro avvenuto sui conti correnti: una volta compiuto tale ragionamento, è inevitabile il passaggio successivo, e cioè l’obbligo di restituzione della somma bonificata.

Il contratto di mutuo

Il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro, o di altre cose fungibili, e chi le riceve si obbliga a restituirle nella stessa specie e qualità [2]. I mutui stipulati con le banche per finanziare l’acquisto di un immobile sono una sottospecie di questa categoria, ma, in base alla definizione generale, il mutuo è ben possibile tra privati, anche con gli interessi, sempreché i tassi praticati non siano usurari (anche se chi eroga finanziamenti in modo abituale deve ottenere una speciale abilitazione dalle autorità di vigilanza, a partire dalla Banca d’Italia, per poter legittimamente operare sul territorio italiano).

A differenza della maggior parte dei contratti, che si concludono con il semplice consenso, come la compravendita, il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata (altrimenti è soltanto una promessa di mutuo, che impegna le parti a consegnare il bene).

La prova del contratto di mutuo

In base alle regole generali sull’onere probatorio[2] chi pretende la restituzione di una somma di denaro data a mutuo deve esercitare un’azione giudiziaria, intraprendendo una causa civile, nella quale dovrà dimostrare i fatti posti a fondamento della sua pretesa. In questo processo, in qualità di mutuante, deve fornire la prova dell’esistenza e della validità del contratto di mutuo in base al quale aveva erogato quell’importo al mutuatario, cioè a colui che ha ricevuto in prestito quei soldi. Detto per inciso, è per questo motivo che le banche si cautelano preliminarmente contro tali difficoltà probatorie, stipulando il mutuo nella forma, pressoché incontestabile, dell’atto pubblico notarile, e garantendosi ulteriormente con l’ipoteca sul bene per il quale il finanziamento è stato concesso.

In altre parole, dal titolo – nel nostro caso, il contratto di mutuo – deriva l’obbligo della restituzione, che viene richiesta giudizialmente a chi aveva ricevuto la somma di denaro, se egli non ha provveduto spontaneamente a rimborsarla e si è rifiutato di farlo.

Bonifico con causale «prestito»: restituzione della somma ricevuta

L’esistenza di un contratto di mutuo tra le parti può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova ammesso, come i documenti e le testimonianze. In assenza di un contratto esplicito e stipulato per iscritto, la documentazione bancaria costituita dal bonifico effettuato, con una causale che riporta le diciture «mutuo», «finanziamento» o «prestito», costituisce quantomeno un importante elemento indiziario dell’esistenza del contratto di mutuo, che può bastare a fondare la restituzione, se il mutuatario non riesce ad offrire elementi di segno contrario.

Nella vicenda alla quale abbiamo accennato all’inizio, la Cassazione ha ritenuto che la prova del mutuo consisteva, appunto, nell’ordine di bonifico effettuato (che vale anche come imputazione di pagamento), recante la causale «prestito». La Suprema Corte ha precisato che «l’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa»; perciò la sola, e pur dimostrata, dazione della somma «non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione»; a meno che – ma è un caso raro – chi ha ricevuto il denaro a mutuo non ammetta espressamente che la causale era proprio quella di un finanziamento erogato in suo favore.

Quello che ti abbiamo esposto è solo il primo passaggio del ragionamento svolto dagli Ermellini. Il punto chiave sta nell’impossibilità, per la legge italiana, di ammettere trasferimenti di denaro (o di altri tipi di beni) avvenuti senza giustificazione. Se essi fossero consentiti, pur potendoci essere spostamenti “innocenti” di ricchezze, si aprirebbe un pericoloso varco a fenomeni di violenze, minacce o inganni, che a posteriori sarebbero difficilmente dimostrabili quando ormai lo spostamento dei beni è avvenuto e si è consolidato nei suoi effetti.

Il principio dell’arricchimento ingiustificato

Tutti gli spostamenti patrimoniali richiedono una causa che li giustifichi: ad esempio, il contratto di compravendita è la causa che giustifica sia il trasferimento del bene al compratore, sia il pagamento del prezzo al venditore. Esiste un generale principio di arricchimento ingiustificato, sancito dal Codice civile [3], in base al quale «chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale».

Inoltre, è previsto che «qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda» e questa proposizione viene in rilievo proprio con riguardo al contratto di mutuo che, come abbiamo visto, ha per oggetto la consegna di una somma di denaro o di altre cose fungibili, che come tali possono essere restituite per equivalente.

Obbligo restituzione somma bonificata come prestito: quando scatta?

La Suprema Corte, nella nuova sentenza che stiamo esaminando, sottolinea che «il nostro ordinamento annovera tra i suoi principi basilari quello dell’inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro».

Applicando questi principi al nostro caso del bonifico con causale «prestito», la conseguenza è dirompente: se al di là di quanto riportato nella documentazione bancaria non emerge una diversa e valida causa della dazione della somma, chi l’ha ricevuta è tenuto a restituirla. A questo punto, l’onere della prova si ribalta: il mutuante ha dimostrato l’avvenuta erogazione del mutuo, producendo il bonifico bancario con la causale che lo attesta; ora, tocca al mutuatario dimostrare che c’era stata un’altra ragione per quello spostamento patrimoniale oppure che egli è legittimato in un’altra maniera a trattenere la somma ricevuta (ad esempio, se si tratta di una caparra regolarmente incamerata).

Il Collegio avverte che questa indagine «va compiuta con una certa cautela, e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri».

Così il caso esaminato dai giudici di piazza Cavour è stato risolto: il mutuatario non è riuscito a dimostrare in modo compiuto e convincente un’altra ragione che giustificasse quel bonifico ricevuto, e perciò dovrà restituirlo a chi gli aveva accreditato quella somma bonificata come «prestito». Per completezza va anche detto che questa decisione non è definitiva: la Cassazione, infatti, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello che aveva negato la restituzione ed ha rimesso ad essa gli atti per un nuovo esame della vicenda, da compiersi alla stregua dei principi enunciati.

Bonifico con causale «prestito»: approfondimenti

Se sei interessato ad approfondire ulteriormente la tematica trattata, puoi leggere anche questi articoli:


note

[1] Cass. ord. n. 27372 del 08.10.2021.

[2] Art. 1813 Cod. civ.

[3] Art. 2697 Cod. civ.

[4] Art. 2041 Cod. civ.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA