Opposizione a decreto ingiuntivo senza autorizzazione assemblea


L’amministratore di condominio può opporsi al decreto ingiuntivo anche senza delibera dell’assemblea?
È indubbio che l’amministratore di condominio, allo scopo di recuperare i crediti del condomino stesso, possa nominare un avvocato di propria fiducia e conferirgli mandato senza prima consultare l’assemblea. Rientra infatti tra i suoi poteri quello di avviare autonomamente un ricorso per decreto ingiuntivo senza una previa delibera di delega. Che succede però se, dal lato attivo di creditore, il condominio passa a quello passivo di debitore: può l’amministratore presentare l’opposizione a decreto ingiuntivo senza autorizzazione dell’assemblea oppure necessita di un previo passaggio dinanzi all’adunanza dei condòmini affinché questi gli dicano se opporsi e quale legale nominare?
La questione è stata già affrontata dalla giurisprudenza. Secondo la Corte di Appello di L’Aquila [1], l’amministratore ha la legittimazione attiva per opporsi al decreto ingiuntivo notificato al condominio senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea. I giudici, nel ricordare che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo l’opponente assume la posizione processuale del convenuto in senso sostanziale (deve cioè difendersi da una pretesa avanzata nei suoi confronti), hanno evidenziato che, tutte le volte in cui la domanda proposta contro il condominio riguarda le parti comuni dell’edificio, la legittimazione processuale passiva dell’amministratore del condominio non incontra nessun limite. Anche nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, hanno concluso, l’amministratore che propone opposizione non necessità dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale, ai sensi del secondo comma dell’art. 1131 del Codice civile.
Identica la posizione del tribunale di Palermo [2] secondo cui, in tema di condominio, l’amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell’ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento da parte del condominio nei confronti di un terzo creditore in adempimento di un’obbligazione assunta dal medesimo amministratore, oppure per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l’esercizio dei servizi condominiali.
Più in generale, la giurisprudenza ha sposato la regola secondo cui l’amministratore di condominio convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio non ha bisogno di autorizzazione né ratifica da parte dell’assemblea, salvo l’obbligo, di mera rilevanza interna, di riferire a quest’ultima, in quanto trattasi di attività collegata all’esecuzione del mandato che gli è stato conferito [3]. Pertanto, l’amministratore senza che debba prima farsi autorizzare, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado per tutte le controversie che rientrano nell’ambito delle sue attribuzioni.
note
[1] C. App. Aquila sent. n. 668/2021.
[2] Trib. Palermo sent. n. 3058/2021.
[3] Trib. roma, sent. n. 18006/2019.