Plagio musicale: come si calcola il risarcimento


Plagio musicale, la fama dell’autore dell’illecito riduce l’entità del risarcimento.
Di recente, la giurisprudenza della Cassazione si è occupata di spiegare come si calcola il risarcimento per il plagio musicale. Facciamo un passo indietro e vediamo innanzitutto quando c’è plagio, fino a quante note si possono copiare in un brano e come si può avere il copyright di una canzone.
Indice
Copyright: cos’è e come funziona?
Anche se in molti lo chiamano copyright (termine di derivazione anglosassone), la definizione giuridica corretta – almeno nel nostro ordinamento – per definire la tutela delle opere artistiche è «diritto d’autore».
Per tutelare una propria creazione, come una canzone o i suoi testi, è sufficiente riuscire a dimostrare di esserne stato l’originario creatore. Non serve quindi una registrazione, un atto notarile o una certificazione della Siae: basta la prova dell’anteriorità della propria creazione. Prova che può essere fornita in qualsiasi modo: anche con la registrazione di un’esibizione live o con una marca temporale su uno spartito.
Il plagio scatta quando si copia la canzone di un altro autore, a prescindere dal fatto che questa sia edita o dalla circostanza di averlo fatto volontariamente: anche chi, per pura coincidenza e nella più completa buona fede, crea un brado identico a uno già esistente commette plagio.
Quando scatta il plagio?
La legge non fissa un criterio predefinito per stabilire quando c’è plagio: non stabilisce cioè fino a quante note di un brano si possono copiare senza commettere plagio. Si tratta al contrario di una valutazione che va fatta caso per caso.
Tuttavia, il plagio scatta solo quando l’opera copiata è dotata di valore creativo, ha cioè una sua intrinseca originalità. Pertanto, non si può parlare di plagio nei confronti di una tarantella popolare o di una strofa parlata, come nel caso del rap.
Nell’ambito della musica leggera e pop-rock, il plagio scatta quando viene riprodotta la linea melodica principale del brano, quella cioè rappresentata dal ritornello. Non rilevano quindi né le strofe, né il timbro, né il ritmo, né gli accordi.
La melodia è l’elemento individuante della creazione ed è l’unico che viene tutelato. Si tratta del principale elemento di riconoscibilità di una canzone, ciò che con immediatezza viene percepito dai normali ascoltatori.
Molte canzoni, oggi, vengono distinte solo sulla base del ritornello: è non appena si intona quest’ultimo che è possibile distinguere il brano di un autore da quello di un altro. E pertanto è su di esso che ricade, il più delle volte, il diritto d’autore.
Cosa fare in caso di plagio?
Chi viene leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in un giudizio civile per ottenere che, oltre al risarcimento del danno, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione. L’opera colpevole di plagio deve quindi essere tolta dal commercio.
Come si calcola il risarcimento per il plagio?
Nel nostro ordinamento, il risarcimento del danno non scatta in automatico per il semplice fatto che sia stato compiuto un illecito. Serve sempre la prova – anche presuntiva – di un danno concreto e attuale. Ed è proprio in proporzione a tale danno che viene commisurato il risarcimento.
L’articolo 158 della legge sul diritto d’autore stabilisce genericamente come determinare il risarcimento in caso di plagio.
Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato tenendo conto dei seguenti fattori:
- il lucro cessante ossia la perdita subita a titolo di mancato guadagno per il brano copiato;
- il danno morale subito dall’effettivo autore dell’opera che si è visto sottrarre una propria creazione.
Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.
La Cassazione [1] ha di recente integrato tali regole fornendo ulteriori elementi per stabilire il risarcimento per il plagio musicale.
In caso di plagio musicale, quando cioè una canzone è considerata copia di un’altra, l’autore della canzone copiata ha diritto a ottenere il pagamento di un risarcimento pari agli utili percepiti dall’autore dell’illecito, in violazione del proprio diritto.
Tuttavia, dalla somma accertata per lo sfruttamento dell’opera altrui devono essere sottratti: da un lato, i costi sopportati dalle case discografiche e dall’artista per la promozione e diffusione del brano; dall’altro, l’autonomo contributo al successo dell’opera «propiziato dalla notorietà dell’interprete e dalle concrete capacità esecutive ed evocative del medesimo, tali da suscitare l’interesse del pubblico».
Questo significa che la fama dell’autore del plagio riduce l’entità del risarcimento. E ciò perché verosimilmente lo stesso risultato economico non sarebbe stato raggiunto da un autore meno noto: sicché, quest’ultimo non può avvantaggiarsi integralmente del successo conseguito dal primo per via della propria notorietà.
Approfondimenti sul plagio
Per maggiori approfondimenti, leggi:
- Plagio involontario;
- Come funziona il copyright per le canzoni;
- Il “plagio musicale”: fino a quante note si può copiare un brano?;
- Plagio musicale: ultime sentenze.