Multa per eccesso di velocità: se l’apparecchiatura non è segnalata


Ho ricevuto sei verbali emessi tutti dalla medesima apparecchiatura T-EX SPEED MAT 2086, posta all’interno di un centro abitato. Poiché ho personalmente verificato che ad oggi il cartello che avvisa della presenza dell’apparecchiatura è completamente celato dagli alberi, è possibile presentare ricorso?
Ai sensi dell’art. 142 del Codice della strada, le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, tramite l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice della strada. Inoltre, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.
La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse e comunque non superiore a quattro km (ministero dei Trasporti, Decreto ministeriale del 15 agosto 2007).
Vi sono una serie di precedenti giurisprudenziali secondo cui il verbale accertamento della multa per eccesso di velocità sarebbe illegittimo in assenza di idonea segnalazione dell’apparecchio di rilevazione. Le sentenze in questione trovano una solida base in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale «la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa» (Cass. 5597/2014).
Da ultimo, una recente ordinanza della Cassazione ha ribadito che «le postazioni di controllo (…) per il rilevamento della velocità devono essere (…) ben visibili» e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità è condizione di legittimità dell’accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito» (ordinanza 12 dicembre 2018 – 5 marzo 2019, n. 6407).
Alla luce di ciò, è possibile impugnare i verbali se effettivamente il cartello non è adeguatamente visibile e non ci sono altre segnalazioni e se ciò può essere dimostrato in giudizio dal ricorrente (tramite documentazione fotografica). I verbali devono essere impugnati con ricorso al Giudice di Pace competente, entro 30 giorni dall’avvenuta notifica.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone
Cassazione Civile con l’ordinanza 5532/17.Gli ermellini il provvedimento prefettizio che individua le strade lungo le quali è possibile installare le apparecchiature in questione, senza obbligo di fermo immediato del conducente (articolo 4 del decreto legge 121/02) “può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, Cds e non altre» e spetta al Tribunale il «sindacato e, a tal fine, verificare se le caratteristiche oggettive della strada in questione consentissero di ricondurla nell’ambito della categoria di cui alla lettera D) dell’articolo 2 cod. strada”