Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Mantenimento: spetta all’ex che dorme con un altro uomo?

11 Ottobre 2021 | Autore:
Mantenimento: spetta all’ex che dorme con un altro uomo?

Separazione e divorzio: il diritto agli alimenti viene meno quando si crea una stabile convivenza basata sulla condivisione delle spese e della vita comune. 

È ancora altalenante la giurisprudenza in tema di convivenza successiva al matrimonio e di perdita del diritto agli alimenti da parte dell’ex coniuge. 

La domanda che, il più delle volte, ci si pone all’indomani di una separazione o di un divorzio è se spetta il mantenimento all’ex che dorme con un altro uomo. 

Il punto più delicato della questione è determinare se il semplice fatto di condividere il letto per qualche giorno a settimana possa considerarsi come prova della nascita di una nuova famiglia di fatto, circostanza questa che fa perdere ogni diritto alimentare. 

Sul tema, sarà bene fissare alcuni punti chiave su cui si è già pronunciata la Cassazione. Ma procediamo con ordine.

Nuova convivenza e diritto al mantenimento

La scelta dell’ex coniuge di intraprendere una relazione con un’altra persona, relazione basata su una «stabile convivenza», determina la perdita del diritto al mantenimento. Questo perché la costituzione di un nuovo nucleo familiare implica l’assunzione di una responsabilità – morale e patrimoniale – che non può certo ricadere su altri (nella specie, su colui che prima versava gli alimenti). 

Tale principio, ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza, ivi compresa la Cassazione, ha però un punto critico: cosa si intende per «stabile convivenza»?

Esistono due orientamenti: uno più rigido, secondo cui, per perdere il diritto agli alimenti, non basta una semplice convivenza, dovendo invece ricorrere tutti gli elementi della famiglia di fatto, basata quindi su un progetto di vita comune stabile; un altro più elastico, per il quale basta il semplice fatto di andare a vivere a casa del nuovo compagno/a. 

Cassazione: per perdere il diritto al mantenimento basta dormire con il partner?

Di recente, sulla questione è tornata la Cassazione [1] a cui è stato chiesto se il diritto al mantenimento spetta anche all’ex che dorme con un altro uomo. La Suprema Corte, in questa circostanza, ha stabilito che il diritto al contributo economico permane nel caso in cui con il nuovo partner vi sia «una condivisione limitata del budget e della vita». Quindi, il semplice fatto di condividere il letto non basta a far venire meno il diritto agli alimenti. 

La Cassazione ha stabilito la revoca dell’assegno di mantenimento per una donna che, pur mantenendo domicilio e residenza diversi, aveva una relazione stabile con periodi continui di convivenza con il nuovo compagno

Nel caso di specie, il tribunale aveva condannato un uomo a corrispondere all’ex consorte un assegno di divorzio, sul presupposto che la convivenza più o meno stabile con un altro individuo da parte della moglie non aveva evidenziato un «progetto di vita comune» tale da rendere il nuovo nucleo «una vera famiglia di fatto». È solo in presenza di quest’ultima infatti che viene meno – secondo la sentenza in commento – il diritto all’assegno di mantenimento. 

Di conseguenza, l’ex coniuge che ha «una limitata condivisione del budget e della vita» con un nuovo partner non può equipararsi a chi invece costituisce una vera e propria famiglia di fatto. 

Il fatto che il nuovo compagno si fermi «in modo frequente» a casa della donna ma trascorra «la sua vita altrove, nella propria casa, da solo o con il figlio» non ha alcun rilievo ai fini dell’obbligo di versamento degli alimenti. 

Mantenimento solo a chi non può mantenersi da solo

Nel caso di specie, il riconoscimento dell’assegno divorzile era stato ammesso considerata l’incolpevole incapacità lavorativa della donna «che, data l’età e l’annosa inesperienza frutto presuntivo di una scelta coniugale condivisa, le rendeva oggettivamente assai difficile se non impossibile il rientro sul mercato del lavoro».

“Piazza Cavour” ha ricordato che l’assegno va sempre riconosciuto se si accerta che chi lo chiede non ha mezzi adeguati né la possibilità di procurarseli. Ma l’inadeguatezza e l’incapacità vanno calate nel contesto sociale del richiedente. Il giudice del merito deve dunque applicare un criterio integrato che tenga conto di come oggi esistano vari modelli familiari. 

Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte di vita: bisogna quindi tener conto di quanto è durato il matrimonio e valutare se il rapporto ha portato uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale al di fuori della famiglia. 

Il nuovo testo dell’articolo 5 della legge sul divorzio consente di formulare un giudizio di adeguatezza sulle legittime aspettative reddituali che conseguono al contributo personale ed economico che ciascuna parte fornisce alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio, individuale e comune. E in fatto di accertamenti fiscali la legge ha potenziato i poteri istruttori che il giudice può esercitare d’ufficio, anche se i diritti in gioco hanno natura prevalentemente disponibile.


note

[1] Cass. ord. n. 26682/21 del 1.10.2021.

Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 1° ottobre 2021, n. 26682

Presidente Bisogni – Relatore Acierno

Rilevato che:

1. 11 Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 113/2017, pronunciandosi sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da S.G. contro P.F. , ha posto a carico di quest’ultimo l’obbligo di corrispondere all’ex coniuge l’assegno divorzile nella misura di 900,00 Euro mensili, escludendo che la convivenza, più o meno stabile, della Salvarani con un altro uomo, abbia il progetto di vita comune capace di renderla una vera famiglia di fatto. 2. Avverso la presente pronuncia ha proposto appello P.F. , con il quale ha chiesto la revoca dell’assegno divorzile alla luce dell’asserita autosufficienza economica della S. e della comprovata convivenza stabile con un altro uomo, tenuto conto anche che la presunzione degli elevati redditi dello stesso P. è priva di riscontri e contraddetta dalle dichiarazioni fiscali prodotte in giudizio. 3. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 2127/2018, ha parzialmente accolto l’appello del P. , rideterminando l’assegno divorzile nella misura inferiore di 400,00 euro. 3.1. Con riferimento alla convivenza della S. con il Sig. M.G. , la Corte ha confermato l’accertamento svolto dal Tribunale, dal momento) che la coppia ha una limitata condivisione del budget e della vita. Di fatti, il M. , se da una parte si ferma in modo frequente anche la notte dalla S. , dall’altra, trascorre la sua vita altrove, nella propria casa, da solo o con il figlio. 3.2. In merito) all’assegno divorzile, è stato riconosciuto il diritto della S. a percepirlo, considerata la sua incolpevole incapacità lavorativa che, data l’età e l’annosa inesperienza frutto presuntivo di una scelta coniugale condivisa, le rende oggettivamente assai difficile se non impossibile il rientro sul mercato del lavoro. Tuttavia, l’importo è stato diminuito posto che non sono state condivise le conclusioni del Tribunale in relazione all’elevato tenore di vita matrimoniale ed all’elevato reddito dell’ex marito, attesa la modestia delle denunce fiscali versate in atti. 3.3. Alla luce di tali elementi è stato affermato che un assegno divorzile nella misura di 400,00 Euro risulta sostenibile per il P. e consente alla S. di integrare i risparmi derivanti dalla vendita di un immobile, così da non costringerla a vivere senza una minima sicurezza per il futuro dato che per sua scelta matrimoniale oggi non ha lavoro e non si sa che pensione possa mai avere. 4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione S.G. . P.F. ha depositato ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Considerato che:

5. Con il primo ed unico motivo del ricorso principale, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per avere il giudice di appello diminuito la somma dell’assegno divorzile con motivazione incompleta, inconferente ed anche illogica, senza che siano stati adeguatamente valorizzati i sacrifici della ricorrente per le esigenze familiari e gli altri criteri di cui all’articolo citato, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 18287/2018. 5.1. Il motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di Appello applicato correttamente i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18278/2018, secondo la quale il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge – cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, – richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. 5.2. Invero, il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto prospettato nella presente censura, non si è fondato su una mera equiparazione economica dei patrimoni dei due coniugi ma, al contrario, ha tenuto conto della complessa situazione della ricorrente e, precisamente, della sua incolpevole capacità lavorativa dovuta all’età ed ai sacrifici compiuti per la vita coniugale, che le precludono il rientro sul mercato del lavoro. Tale situazione, poi, è stata comparata e bilanciata con la circostanza che la S. è titolare di risparmi personali derivanti da una vendita immobiliare e con le risultanze fiscali relative alla posizione economica del P. , cosicché, se da una parte è stato riconosciuto il diritto della ricorrente all’assegno divorzile, dall’altra, è stata ritenuta eccessiva la somma determinata dal primo giudice. 5.3. In conclusione, la rideterminazione dell’assegno divorzile nella misura di 400,00 Euro risulta pienamente conforme al disposto normativo di cui alla L. citata, art. 5, avendo la Corte territoriale valutato tutti i criteri previsti dalla norma per la quantificazione dell’assegno medesimo, e pienamente coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., n. 18287/2018), essendo stata pienamente valorizzata la funzione compensativo-perequativa dell’assegno divorzile oltre che quella assistenziale. 6. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta la violazione di legge per non avere la Corte di Appello considerato quale causa di esclusione dell’assegno divorzile la convivenza intrattenuta dalla S. con il M. , la quale ha avuto inizio prima della separazione con il P. ed è proseguita ininterrottamente anche dopo. 7. Nel secondo motivo del ricorso incidentale si censura la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. Lamenta la controparte che non sussiste il diritto della S. all’assegno divorzile dal momento che la stessa ha mezzi più che adeguati per vivere e, ove ne divenisse priva, è in grado di procurarseli autonomamente, essendo in possesso del diploma di ragioneria ed essendo stata per anni contitolare di un’agenzia. 8. 11 terzo motivo di ricorso incidentale censura la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, con riferimento ai criteri necessari per determinare l’ammontare dell’assegno divorzile. 11 P. lamenta di essere stato ingiustamente gravato dell’assegno divorzile nonostante le sue scarse ricorse economiche, considerato che ha ceduto gli immobili alla moglie ed ha venduto l’unico a sé intestato per estinguere il mutuo ed ha poi acquistato un immobile gravandosi di un nuovo mutuo ipotecario. 9. Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità poiché si limita a contestare nel merito l’accertamento di fatto svolto dalla Corte cli Appello con riferimento all’assenza di una convivenza stabile e continuativa tra la S. ed il M. . Invero, il controricorrente non fornisce alcun elemento concreto in grado di provare la stabilità della convivenza, prospettando esclusivamente una diversa lettura dei fatti di causa sulla base della testimonianza del figlio – P.M. , la cui efficacia probatoria è stata pienamente valutata dal giudice di appello che non l’ha ritenuta dirimente ai fini della prova della stabile convivenza. 9.1. Si osserva che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, 11 giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass., n. 6519/2019). 10. 11 secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto contestano il riconoscimento a favore della S. del diritto all’assegno divorzile, sono inammissibili per le ragioni che seguono. 10.1. Come affermato in sede di esame del primo ed unico motivo del ricorso principale, la Corte di Appello ha rideterminato l’assegno divorzile nella misura di 400,00 Euro tenendo conto di tutti i criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5 e valorizzando la funzione perequativo-compensativa del suddetto assegno in piena conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., S.U. n. 18287/2018). 10.2. Per contro, il controricorrente, con le presenti censure, si limita a chiedere un riesame nel merito delle conclusioni del giudice di appello, in forza della prospettata autosufficienza economica della S. e della criticità della propria situazione economica. Trattasi di circostanze che, in guanto genericamente dedotte e non supportate da elementi concreti, sono inidonee a scalfire la ratio del provvedimento impugnato, la quale si è fondata su un esame complessivo e comparativo delle posizioni economiche e personali dei due coniugi, nonché sui rispettivi ruoli endofamiliari, con piena valorizzazione dei criteri dell’art. 5 di cui si lamenta impropriamente l’omesso esame. 11. Ciò determina il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale. Alla luce della soccombenza reciproca delle parti, il Collegio ritine opportuno procedere alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese tra le parti. Sussistono i presupposti processuali per applicare D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA