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Notifica al vecchio indirizzo di residenza: è valida?

12 Ottobre 2021 | Autore:
Notifica al vecchio indirizzo di residenza: è valida?

Se è stato fatto il cambio all’Anagrafe, le lettere raccomandate inviate al precedente recapito sono nulle? Cosa succede se la variazione non è stata comunicata?

Hai cambiato casa da tempo, ma la posta continua ancora ad arrivare alla tua precedente abitazione. Un giorno scopri che ci sono anche alcuni avvisi di giacenza di lettere raccomandate, che non hai ritirato. Potrebbero contenere cartelle esattoriali, multe stradali o atti giudiziari. Perciò, ti domandi: la notifica al vecchio indirizzo di residenza è valida?

La notifica serve a far avere al destinatario la conoscenza legale degli atti che gli vengono inviati; per questo motivo il procedimento di recapito e consegna deve seguire rigorose forme. Se esse non vengono rispettate, gli effetti della notifica non si producono, a meno che il destinatario non abbia comunque avuto notizia del contenuto delle missive inviategli (come nel caso in cui si costituisca in giudizio proprio per contestarle) o non si sia sottratto volontariamente alle ricerche dell’ufficiale giudiziario o del postino, rendendosi irreperibile.

Dunque, se la notifica non è perfezionata, cadono anche gli atti successivamente instaurati sulla base di essa (ad esempio, un pignoramento basato su un decreto ingiuntivo o su una cartella esattoriale mai pervenuti). Ecco perché le conseguenze sono estremamente importanti. Vediamo, quindi, se la notifica al vecchio indirizzo di residenza è valida oppure può essere contestata ed esaminiamo le varie ipotesi che possono verificarsi.

Notifica a destinatario assente o irreperibile: procedura

Le notifiche possono essere fatte dagli ufficiali giudiziari, dai messi incaricati dal Comune o dall’Agente di riscossione ed anche mediante il servizio postale, con l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, chiamata anche con ricevuta di ritorno. In tali casi, il notificatore è il postino e quanto egli attesta nell’avviso di consegna o di mancato recapito si presume vero fino a querela di falso, poiché egli è un pubblico ufficiale e i documenti che sottoscrive e rilascia hanno il valore di relata di notifica.

La notifica deve essere fatta nelle mani del destinatario o nel suo luogo di residenza o dimora abituale, che solitamente corrisponde all’indirizzo di residenza anagrafica; se l’interessato aveva già eletto un domicilio apposito, la notificazione può essere fatta anche nel luogo scelto (ad esempio, presso il proprio avvocato).

Se al momento del recapito il destinatario è temporaneamente assente, la raccomandata può essere validamente consegnata ad un familiare convivente o a una persona addetta alla casa (come la colf, la baby sitter o la badante) o, se si tratta di una persona giuridica (come una società), anche ad un incaricato addetto alla ricezione degli atti. In subordine, il plico può essere consegnato al portiere del palazzo o a un vicino (ma solo se questi accetta di riceverlo).

In assenza di un soggetto legittimato a ricevere l’atto (la consegna non può essere fatta a minori dei 14 anni di età e a persone palesemente incapaci), il destinatario troverà nella buca delle lettere l’avviso di avvenuto deposito della raccomandata presso l’ufficio postale dove potrà andare a ritirarla (è il cosiddetto avviso di giacenza).

Si adotta, invece, la diversa procedura di notifica per irreperibilità quando il soggetto, nonostante le ricerche compiute, risulta essersi trasferito in un luogo sconosciuto: è il caso di chi ha cambiato residenza senza aver comunicato la variazione all’Anagrafe e, dunque, il notificatore che si reca nel precedente luogo non trova più nessuno, nemmeno il nome sul citofono. Si tratta di un’irreperibilità assoluta, ben distinta dai casi di temporanea assenza del destinatario da un luogo che rimane sempre quello di sua residenza e dimora abituale. Qui la procedura è più snella e prevede – quando le ricerche nell’ultimo indirizzo noto hanno avuto esito vano – soltanto il deposito di una copia dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso nell’Albo pretorio.

Notifica di atti giudiziari al vecchio indirizzo: è nulla?

Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione [1], la notifica di atti giudiziari e processuali fatta al precedente indirizzo del destinatario è nulla se viola le regole di consegna che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente, ma non è inesistente. La differenza pratica tra nullità e inesistenza della notifica sta nel fatto che il destinatario può sanare la nullità (non l’inesistenza) se si costituisce in giudizio: in tal caso, l’atto notificato, sia pure in modo invalido, ha comunque raggiunto il suo scopo [2] perché è giunto a conoscenza dell’interessato, che non ha avuto una compromissione del suo diritto di difesa.

Una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione [3] ha affermato che la notifica del decreto ingiuntivo eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici può essere dichiarata nulla se:

  • il destinatario prova in modo «convincente» di essersi trasferito altrove;
  • il notificante era a conoscenza (o avrebbe potuto esserlo, con l’uso dell’ordinaria diligenza) del nuovo indirizzo.

Soltanto in queste ipotesi può ritenersi «prevalente sul dato della residenza anagrafica la residenza reale» ossia la dimora abituale ed effettiva [4]. Quindi, non si può cercare di imbrogliare il creditore semplicemente spostando la propria residenza anagrafica, magari indicando un indirizzo fittizio e del tutto diverso dalla dimora abituale: i certificati anagrafici hanno solo un valore presuntivo e il creditore può sempre provare che il debitore risiede altrove (così come il debitore può dimostrare che il creditore conosceva l’indirizzo effettivo, e in tal caso è nulla la notifica fatta al luogo di residenza anagrafica ormai cessata).

Notifica degli atti tributari al vecchio indirizzo: è legittima?

Gli atti tributari, come gli avvisi di accertamento, le cartelle esattoriali e le ingiunzioni di pagamento, vengono notificati al domicilio fiscale del contribuente, il quale ha l’onere di informare l’Agenzia delle Entrate (anche in via telematica) di qualsiasi variazione. Il domicilio fiscale non sempre coincide con la residenza anagrafica (ad esempio, nel caso di persone giuridiche o di persone fisiche residenti all’estero ma che hanno prodotto redditi in Italia).

Se il cambio di residenza non viene comunicato, l’Ufficio può validamente eseguire le notificazioni all’ultimo domicilio fiscale che gli è noto [5], come ha affermato più volte la Cassazione [6]. Per altre informazioni leggi “Notifica tributaria a soggetto irreperibile: come funziona?“.

Notifica multa stradale al precedente indirizzo

Nel caso di verbale per violazioni alle norme di circolazione del Codice della strada, può accadere che nel momento in cui arriva la raccomandata contenente la multa stradale:

  • il cambio di residenza non era stato formalizzato e dunque il nuovo recapito è ignoto. In tal caso, l’Amministrazione può validamente eseguire la notifica al precedente indirizzo;
  • il cittadino ha già fatto la prevista comunicazione di variazione di residenza all’Ufficio anagrafe: siccome essa viene annotata nei registri dello stato civile, e tramite lo scambio telematico ha automaticamente effetto anche sugli archivi della Motorizzazione e del Pra (ai quali le Autorità attingono per reperire gli indirizzi dei proprietari dei veicoli), le multe devono essere inviate al nuovo indirizzo, altrimenti saranno nulle, come ha affermato la Cassazione [7].

Precisamente, il termine di 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione entro i quali va effettuata la notifica inizia a decorrere dal momento dell’annotazione della variazione di residenza nei registri dello stato civile; perciò, la multa notificata oltre tale data sarà invalida per tardività (per approfondire leggi “Notifica multa al vecchio indirizzo di residenza: è valida?“).


note

[1] Cass. ord. n. 4529/2019.

[2] Art. 156 Cod. proc. civ.

[3] Cass. ord. n. 27368 del 08.10.2021.

[4] Art. 139 Cod. proc. civ.; Cass. n. 30952/2017, n. 3590/2015 e n. 25713/2014.

[5] Art. 60 D.P.R. n. 600/1973.

[6] Cass. sent. n. 23509/2016, n. 18934/2015 e n. 25272/2014.

[7] Cass. Sent. n. 24720/2018.


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