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Si può togliere i figli al piccolo spacciatore?

12 Ottobre 2021 | Autore:
Si può togliere i figli al piccolo spacciatore?

La Cassazione: viene meno il diritto-dovere di responsabilità genitoriale quando si crea un danno anche solo potenziale alla prole.

È uno dei rarissimi mestieri per i quali non esiste una scuola professionale: lo si impara facendo tesoro di quel che si è visto a casa fin da piccoli e da quello che la vita ha insegnato. Lo si porta avanti con il buon senso, non in base a ciò che si impara su inesistenti libri di testo. È così il mestiere del genitore: lo si impara strada facendo, tentando di operare sempre per il bene della prole. Fare il genitore, però, non sempre è un lavoro a tempo indeterminato: anche in questo caso, si può essere «licenziati» da un giudice quando il comportamento del padre o della madre (o di entrambi) può essere contrario all’interesse dei bambini. È così che si perde la responsabilità genitoriale quando si è violenti, quando si delinque, quando si è di cattivo esempio. Uno di questi casi può essere quello di chi è coinvolto, tanto o poco che sia, nel mondo della droga. Ma si può togliere i figli al piccolo spacciatore?

Una recente ordinanza della Cassazione ha stabilito che perfino un pusher di quartiere, un «pesce piccolo» del mercato degli stupefacenti, può perdere la responsabilità genitoriale per il potenziale danno che è in grado di provocare ai figli. Anche se non li sfiora nemmeno, anche se con loro non ha un atteggiamento violento. Vediamo.

Responsabilità genitoriale: in cosa consiste?

La responsabilità genitoriale è il diritto-dovere del padre e della madre di prendersi cura e di mantenere i figli, decidendo di comune accordo sulla loro istruzione ed educazione nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni e delle loro aspirazioni [1].

Questo diritto-dovere dei genitori interessa i figli minorenni non emancipati, nati sia in costanza di matrimonio sia fuori dal matrimonio oppure adottivi. In pratica, padre e madre rispondono di ciò che fanno i figli che, per la loro minore età, sono incapaci di agire e, pertanto, non sono in grado di compiere atti che incidono nella propria sfera giuridica, di esercitare diritti e di assumere doveri.

Responsabilità genitoriale: quando viene tolta?

Se appare abbastanza evidente che la responsabilità genitoriale scatta alla nascita e al riconoscimento del figlio oppure al momento dell’adozione, quando viene, invece, tolto questo diritto-dovere ai genitori? Succede quando uno di loro o entrambi hanno un comportamento pregiudizievole per la crescita e per il normale sviluppo dei figli.

In sostanza, il giudice del Tribunale per i minori può togliere la responsabilità genitoriale al padre, alla madre o a tutti e due quando:

  • non viene rispettato il dovere del genitore di provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione della prole;
  • non si tiene conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli anche ai fini delle scelte sul mantenimento, l’istruzione e l’educazione;
  • vengono violati gli obblighi di assistenza familiare, ad esempio abbandonando la casa familiare oppure dilapidando il patrimonio dei minori;
  • c’è un generale disinteresse nei confronti dei figli;
  • si abusa dei propri poteri di genitori;
  • ci sono dei maltrattamenti o delle violenze;
  • si tengono dei comportamenti tali da recare pregiudizio alla crescita dei figli o si creano situazioni di gravità, come nel caso di un genitore tossicodipendente o che abusa di sostanze alcoliche.

Cosa comporta perdere la responsabilità genitoriale?

Quando il Tribunale per i minori competente per territorio opta per togliere la responsabilità genitoriale a uno o a entrambi i genitori, il giudice valuta il destino della famiglia in base alla gravità dei fatti che hanno portato a tale decisione. Si può anche arrivare all’allontanamento dei minori dalla residenza familiare.

Nel caso in cui il provvedimento interessi solo uno dei genitori, l’altro si prende cura dei figli in via esclusiva. Se, invece, riguarda tutti e due, i minori possono essere collocati da parenti oppure in una struttura pubblica, come una casa di accoglienza.

In casi meno gravi, il giudice può decidere:

  • l’allontanamento provvisorio dalla casa familiare dei figli;
  • oppure l’allontanamento provvisorio del/dei genitore/i che ha/hanno un comportamento contrario all’interesse dei minori.

Il genitore a cui viene tolta la responsabilità genitoriale perde il potere di decidere in relazione ai figli. Non può più compiere alcuna scelta in ordine alla loro cura ed educazione né può più rappresentarli in giudizio ed amministrarne i beni. Può, comunque, continuare a frequentare i figli previa regolamentazione del diritto di visita. Nei casi più gravi, però, il giudice può vietare la frequentazione e contestualmente disporre l’allontanamento del minore o del genitore.

Il padre o la madre (o entrambi) colpiti dal provvedimento possono essere reintegrati nella responsabilità genitoriale con un provvedimento del giudice quando cessano le ragioni della decadenza e non vi è più pericolo di pregiudizio per i figli.

Il piccolo pusher può perdere la responsabilità genitoriale?

Una recente ordinanza della Cassazione [2] ha stabilito che anche un piccolo pusher può perdere la responsabilità genitoriale o, detto in altre parole, che si può togliere i figli a un piccolo spacciatore: conta – scrive la Suprema Corte – il fatto che la condotta tenuta dal genitore può essere contraria alla crescita e al normale sviluppo dei figli, per quanto in modo involontario. Il provvedimento di sospensione diventa definitivo anche quando l’uomo aveva il permesso di incontrare i minori.

Il caso esaminato dagli Ermellini riguardava un genitore coinvolto nel mondo della microcriminalità e della droga e rinchiuso in carcere. Esempio poco edificante – secondo l’ordinanza – verso i propri figli, anche se non ci sono mai stati degli episodi di violenza fisica o psichica nei confronti dei minori. È sufficiente – si legge ancora – che il comportamento del padre abbia già provocato un danno al figlio, in quanto il pregiudizio può essere anche solo ipotizzabile.


note

[1] Artt. 147 e ss. cod. civ.

[2] Cass. ord. n. 27553/2021 dell’11.10.2021.


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