Acquisto casa: quali comunicazioni bisogna fare


Cosa comunicare dopo la vendita o l’acquisto di un appartamento: la comunicazione all’amministratore di condominio e al Comune.
Chi acquista e talvolta anche chi vende una casa deve occuparsi di eseguire, subìto dopo la firma del rogito, due importanti comunicazioni: la prima all’amministratore di condominio e la seconda alla Questura o al Comando dei Vigili Urbani del Comune.
Esistono dei termini ben precisi e delle responsabilità che derivano dall’eventuale inadempimento, ragion per cui sarà bene sapere cosa prevede la legge e come muoversi.
Qui di seguito spiegheremo dunque quali comunicazioni bisogna fare dopo l’acquisto di una casa; ci occuperemo poi di spiegare se tali comunicazioni vanno fatte da chi vende o da chi compra e, soprattutto, come tutelare la propria privacy nel caso in cui non si voglia far sapere il prezzo di compravendita dell’immobile. Ma procediamo con ordine.
Indice
Comunicazione all’amministratore di condominio
Entro 60 giorni dalla firma del rogito, bisogna comunicare all’amministratore di condominio il passaggio di proprietà dell’immobile. Questo perché l’amministratore deve aggiornare l’anagrafe condominiale.
L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi 30 giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.
Chi deve comunicare all’amministratore la vendita di un immobile?
L’obbligo di fornire la comunicazione all’amministratore di condominio sembra ricadere su chi è effettivamente condòmino e quindi sull’acquirente, in quanto nuovo proprietario dell’immobile. Tuttavia, è interesse anche del venditore procedere al più presto a tale comunicazione. E ciò perché chi vende è responsabile con l’acquirente delle spese condominiali da questi maturate nell’anno in cui viene trasmessa la relativa comunicazione all’amministratore e nell’anno precedente. Questo significa che più tardi viene data tale informazione, più si protrae la corresponsabilità patrimoniale del venditore per le morosità dell’acquirente.
L’amministrazione chiede copia del rogito: è legittimo?
Non è necessario che la comunicazione dell’atto di vendita all’amministratore contenga anche l’indicazione del prezzo. È vero che l’articolo 63, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che «chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto»; tuttavia, il Garante della privacy ha precisato che «il condomino può dare notizia all’amministratore di condominio dell’avvenuto trasferimento di un diritto, come nel caso della compravendita di un’unità immobiliare, oltre che tramite la trasmissione della copia autentica dell’atto di cessione, anche mediante la cosiddetta dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante, purché essa risulti provvista di tutte le indicazioni utili all’amministratore ai fini della tenuta del registro dell’anagrafe condominiale» (si veda la newsletter del 30 ottobre 2017).
Inoltre, l’articolo 1130, n. 6, del Codice civile, relativamente alle informazioni occorrenti all’amministratore per aggiornare l’anagrafe condominiale, fa riferimento alle sole «generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare…», senza richiamare il prezzo di compravendita. Quest’ultimo elemento, infatti, è un dato “particolare” eccedente la portata e gli interessi condominiali, e quindi può non essere comunicato all’amministratore.
Quando si vende casa bisogna comunicarlo al Comune?
Quando si vende casa va data comunicazione alla Questura se è presente nel Comune. Se invece non c’è la Questura, la comunicazione va inviata al Comando dei Vigili urbani del Comune. Di norma, questa dichiarazione viene inviata dallo stesso notaio.
C’è poi la comunicazione al Comune per il cambio di residenza. Tale comunicazione va fatta sia dall’acquirente che dal venditore. Quanto al venditore questo deve presentarsi presso lo stesso Comune ove si trova l’immobile venduto se la sua nuova residenza rimane nella stessa città. Viceversa, se va a risiedere in un altro Comune, la comunicazione va data solo a quest’ultimo e non a quello precedente.
Chi compra casa invece deve recarsi presso il Comune dell’immobile se in esso fissa la propria residenza (cosa da fare obbligatoriamente entro 18 mesi se si acquista con il bonus prima casa).
Non va fatta comunicazione alla Motorizzazione o al Pra ai fini dell’aggiornamento della patente: ci penserà il Comune stesso nel momento in cui si comunica la variazione di residenza.