Sequestro preventivo di beni: quando?


La prognosi di pericolosità delle cose sequestrate è automatica o va motivata caso per caso? Quali sono le condizioni di applicabilità del provvedimento?
Sei imputato di un reato tributario e hai subìto il sequestro preventivo dei tuoi conti correnti e di alcuni beni immobili. Questo sequestro è finalizzato alla confisca, che arriverà in caso di condanna; intanto, però, gli inquirenti hanno messo un vincolo anticipato sulle tue proprietà, impedendoti di disporne. Non puoi prelevare i soldi depositati in banca e non puoi vendere le case.
Ora ti domandi se questo provvedimento è legittimo e, dunque, ti serve sapere quando può scattare il sequestro preventivo di beni e quali requisiti, di forma e di sostanza, occorrono. Da qui puoi arrivare ad analizzare la motivazione del provvedimento adottato dagli inquirenti e capire se è completa oppure carente in qualche elemento: in tal caso, il provvedimento può essere annullato e i beni dovranno esserti restituiti.
Sul punto, è intervenuta una nuova sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha indicato il contenuto obbligatorio della motivazione del decreto di sequestro preventivo di beni ed ha chiarito quando deve essere più intensa per evitare di sacrificare eccessivamente il diritto di proprietà.
Indice
Sequestro preventivo: cos’è?
Il sequestro preventivo è una misura cautelare reale, cioè apprende e vincola le cose, i beni di un soggetto, prima che venga accertata la sua responsabilità penale. In ciò si differenzia dalle misure cautelari personali (come la custodia in carcere o gli arresti domiciliari) che colpiscono la libertà individuale, anche in questo caso prima di una sentenza di condanna.
Il sequestro preventivo è disciplinato dal Codice di procedura penale [1], che fissa le condizioni di applicabilità: il sequestro viene disposto «quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati». Il sequestro preventivo è sempre possibile sulle cose di cui è consentita la confisca, obbligatoria o facoltativa [2].
La confisca è di due tipi:
- obbligatoria quando riguarda cose intrinsecamente illecite (come le sostanze stupefacenti, il materiale pedopornografico o le armi clandestine) o che costituiscono il prezzo del reato (ad esempio, il frutto di una rapina);
- facoltativa quando colpisce le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (ad esempio, l’autovettura usata dal rapinatore, se non è di proprietà di un terzo estraneo al reato) o che ne costituiscono il prodotto o il profitto (come il ricavato della vendita di droga o i proventi illeciti della corruzione).
Sequestro preventivo: come si applica?
La procedura di applicazione del sequestro preventivo ai beni dell’imputato o dell’indagato inizia con la richiesta fatta dal pubblico ministero al giudice competente (il giudice del dibattimento penale se il processo è già iniziato, altrimenti il Gip, se il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari) che, se decide di accogliere l’istanza, dispone il sequestro con decreto motivato.
Il pubblico ministero ed anche la polizia giudiziaria d’iniziativa possono disporre il sequestro preventivo d’urgenza, nei casi in cui non è possibile attendere il provvedimento del giudice, il quale comunque deve decidere sulla convalida del provvedimento entro le successive 48 ore, altrimenti il sequestro perde efficacia.
Come opporsi al sequestro preventivo?
Contro il decreto di sequestro preventivo è possibile proporre ricorso entro 10 giorni dalla data di esecuzione (o dal successivo momento in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza), al tribunale del riesame [3], che deciderà sulla restituzione delle cose sequestrate al proprietario; il provvedimento del tribunale è impugnabile in Cassazione per vizi di legittimità.
Oltre all’imputato o all’indagato può presentare ricorso negli stessi termini anche il proprietario delle cose sequestrate, se è persona diversa (ad esempio, l’intestatario di un’autovettura sequestrata perché il conducente è stato trovato in stato di ebbrezza durante la guida).
Sequestro preventivo e confisca: quali rapporti?
Il sequestro preventivo viene disposto per togliere subito all’indagato o all’imputato la libera disponibilità dei suoi beni, dunque molto prima che il processo arrivi a conclusione e venga emanata l’eventuale sentenza di condanna, che disporrà la confisca delle cose già sequestrate.
La confisca è un provvedimento definitivo, perché una volta adottata le cose non possono più essere restituite (a seconda del tipo dei beni, verranno acquisite al patrimonio dello Stato, oppure vendute o distrutte), mentre il sequestro ha carattere provvisorio ed è sempre revocabile se vengono meno i presupposti della sua adozione e in ogni caso viene meno se l’imputato viene assolto.
Sequestro preventivo: motivazione
Uno degli elementi indefettibili del decreto di sequestro preventivo è la motivazione: l’esposizione delle ragioni che hanno reso necessario adottarlo non possono mai mancare e devono essere compiutamente esposte, sia pure in forma sintetica.
Al riguardo va tenuto presente che i due presupposti essenziali del sequestro preventivo – e la cui esistenza nel caso concreto va riportata nella motivazione del decreto – sono:
- la presenza di gravi indizi di commissione del reato ipotizzato e che giustifica l’adozione del sequestro; gli indizi non devono avere la consistenza della prova richiesta per la condanna, ma devono comunque essere elementi che inducono a ritenere la responsabilità penale della persona cui sono attribuiti;
- il “periculum in mora”, cioè una prognosi di pericolosità sul rischio che la libera disponibilità delle cose potrebbe comportare in assenza del vincolo cautelare (ad esempio, il profitto del reato potrebbe andare disperso).
Obbligo di motivazione del sequestro preventivo: Cassazione
Una nuova sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione [5], risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha affermato che il decreto di sequestro preventivo deve esporre i motivi in base ai quali è stato ritenuto sussistente il pericolo di dispersione dei beni, tranne che nelle ipotesi di confisca obbligatoria, per le quali basta specificare la loro appartenenza al novero di tali beni, in quanto per essi la confisca è imposta direttamente dalla legge. In sostanza, va precisato perché si ritiene necessario colpire i beni anticipando gli effetti della confisca.
Prima della pronuncia delle Sezioni Unite, la giurisprudenza era divisa sulla necessità di una motivazione specifica del periculum in mora nei casi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente [6], come quelli adottati per i reati tributari o contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, peculato, ecc.). Ora, la Suprema Corte ha escluso ogni automatismo tra la confiscabilità del bene e la sua pericolosità presunta: perciò, è sempre richiesta un’adeguata motivazione sulle ragioni che giustificano l’apposizione del vincolo in via anticipata, prima della condanna definitiva.
Questo giudizio è necessario anche alla stregua del principio di proporzionalità, riconosciuto dalla Costituzione e dalla normativa dell’Unione Europea, che – sottolinea il Collegio – «impone di evitare un’indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in tutto o in parte, inutilmente vessatorio».
Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite è il seguente: «Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2 cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. proc. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege».
note
[1] Art. 321 Cod. proc. pen.
[2] Art. 240 Cod. pen.
[3] Artt. 322 e 324 Cod. proc. pen.
[4] Cass. S.U. sent. n. 36959 del 11.10.2021.
[5] Art. 322 ter Cod. pen. e art. 12 bis D.Lgs. n. 74/2000.