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Atti osceni: quali sono i luoghi abitualmente frequentati da minori

13 Ottobre 2021 | Autore:
Atti osceni: quali sono i luoghi abitualmente frequentati da minori

Reato di atti osceni in luogo pubblico: per luoghi frequentati da minori si intendono quelli in cui la presenza di minori è sistematica.

Gli atti osceni in luogo pubblico non sono più reato. Dopo la depenalizzazione intervenuta nel 2016, tale comportamento viene punito con una semplice sanzione amministrativa che va da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro. 

La condotta però è tutt’ora reato quando consumata in un «luogo abitualmente frequentato da minori». Di qui il problema: quali sono i luoghi abitualmente frequentati da minori?

A spiegare cosa si debba intendere con tale locuzione è stata più volte la Cassazione. Una sintesi delle principali sentenze sul tema aiuterà a comprendere quindi quando gli atti osceni in luogo pubblico sono reato e quando invece sono un semplice illecito amministrativo.

Un luogo si considera abitualmente frequentato dai minori quando è altamente probabile la loro presenza

Il vagone di un treno

Per «luogo abitualmente frequentato da minori» non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di un’attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere «elettivo e sistematico».

Sulla base di questo principio la Cassazione ha detto che «l’interno di un vagone ferroviario in movimento per l’ordinario servizio viaggiatori non può essere ritenuto un luogo abitualmente frequentato da minori» [1].

Piscine comunali o aperte al pubblico

Le piscine aperte al pubblico, nel cui ambito rientra quella comunale, pur essendo destinate ad un pubblico indifferenziato per genere e per età, registrano certamente una forte presenza di minori essendo i soggetti che per motivi prettamente ludici, legati alla stessa età infantile, sono fortemente attirati dalla possibilità di immergersi in acqua e prediligono perciò i luoghi in cui vi sia la possibilità di farlo. 

Per parlare di luogo abitualmente frequentato da minori non è necessario che si tratti di esercizio o struttura esclusivamente riservati ai minori. La norma infatti usa l’espressione «luogo abitualmente frequentato da minori», non usa l’avverbio «esclusivamente». Pertanto, è sufficiente che esso registri sulla base di una «attendibile valutazione statistica» la possibile presenza di bambini. 

Non c’è reato quando si tratti di luoghi in cui la presenza di minori sia soltanto occasionale. Ne consegue, per converso, che quando tale presenza sia abituale, anche se non esclusiva, si verte comunque nell’ambito di «luoghi abitualmente frequentati da minori». 

Sulla base di tale principio, la Cassazione [2] ha formulato la condanna per atti osceni per un uomo che aveva mostrato a due bambine, all’interno di una piscina comunale, i propri genitali.

Scuola, muretto, impianti sportivi, ludoteche

Ai fini della configurabilità del reato di atti osceni in luogo pubblico, i luoghi abitualmente frequentati da minori al cui interno o nelle cui vicinanze deve essere commesso il fatto sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come scuole, palestre, circoli e impianti sportivi, luoghi di formazione culturale, recinti creativi all’interno dei parchi, ludoteche e simili), ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve (come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale.

Nel caso di specie, l’imputato aveva commesso atti osceni sulla pubblica via e in prossimità di un giardino pubblico, ma la mancata verifica circa la presenza di giochi o di altre attività ludiche per bambini in quello specifico parco non ha consentito di accertare che il luogo del commesso reato fosse «abitualmente frequentato da minori» [3].

Parco pubblico

Un parco pubblico, peraltro attrezzato con giochi e altalene, è un luogo abitualmente frequentato dai minori, locuzione che indica non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di un’attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico; pertanto, il compimento di atti osceni in tale luogo integra il reato di atti osceni in luogo pubblico [4].

Autobus di linea

Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni, per luogo abitualmente frequentato da minori si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico. 

La Corte ha così riconosciuto tale requisito ad un autobus di linea, adibito al trasporto di persone di una grande città abitualmente utilizzato – e dunque frequentato – da minori per gli spostamenti cittadini [5].

In auto con prostituta

A seguito della novella depenalizzazione, rimane come reato, punibile con la reclusione, l’atto osceno «commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori», se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano (nella specie, il ricorrente era impegnato, in ora notturna, con una prostituta a bordo della propria autovettura e sulla pubblica via, ma non vi era alcuna specificazione in ordine al fatto che l’episodio si fosse svolto nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori) [6].

Vicino la scuola

Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni, per luogo abitualmente frequentato da minori non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico. 

In motivazione, la Cassazione ha osservato che un tale requisito può essere riconosciuto, a titolo esemplificativo, alle vicinanze di un edificio scolastico, a strade o piazze notoriamente luogo di incontro di adolescenti, a quella parte di giardini pubblici specificamente attrezzata per lo svago dei bambini e dei ragazzi più piccoli, alle zone limitrofe ad istituzioni specificamente vocate alla cura ed assistenza dei minori [7].


note

[1] Cass. pen., sez. VI, ud. 17 giugno 2021 (dep. 2 settembre 2021), n. 32687

[2] Cass. pen. sez. III, 27/02/2020, n.16465.

[3] Cass. sent. n. 43542/2019.

[4] Cass. sent. n. 6281/2019.

[5] Cass. sent. n. 56075/2017.

[6] Cass. sent. n. 34598/2017.

[7] Cass. sent. n. 30798/2016.


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