Incidente per danni da nubifragio: c’è il risarcimento?


Paga il Comune se l’automobilista urta un albero caduto durante un violento temporale? Quando si parla di caso fortuito?
Diluvia in città come non si vedeva dai tempi di Noè. Non ti trovi, però, su un’arca ma in auto e viaggi a velocità ridotta perché l’acqua è talmente tanta che riesci a fatica a vedere i bordi della strada. Senti che da ogni dove viene giù di tutto: foglie, rami. Finché, ad un certo punto, vedi crollare un albero davanti a te. Non ti è finito addosso per miracolo ma è successo l’esatto contrario: sei finito tu addosso alla pianta. Te la cavi con qualche escoriazione e con l’immancabile colpo della strega. Vieni assistito, passa la tempesta, trovi il modo di ragionare su quel che ti è successo e decidi di tirare in ballo il Comune per farti pagare le conseguenze delle lesioni e il conto del carrozziere. Ma quando capita un incidente per danni da nubifragio, c’è il risarcimento?
Si sa che il Comune è responsabile del danno causato dalle cose che ha in custodia (la strada, le piante di un parco se di sua proprietà, ecc.), salvo che provi il caso fortuito. Così recita il Codice civile [1]. Ed è qui che si apre un mondo: un nubifragio può essere considerato un «caso fortuito», improbabile e imprevedibile? E le conseguenze provocate dal violento fenomeno atmosferico possono essere ritenute altrettanto «improbabili e imprevedibili»?
Una recente sentenza della Cassazione ha sciolto questi dubbi rispondendo alla domanda di fondo: in caso di incidente per danni da nubifragio, c’è il risarcimento? Vediamo cosa ha stabilito la Suprema Corte.
Indice
Cosa si intende per caso fortuito?
Formalmente, si intende per caso fortuito l’evento naturale, o ad esso assimilato, imprevedibile e inevitabile, che si manifesta indipendentemente dalla volontà umana e dall’agire di una persona, rendendo impossibile l’adempimento di una obbligazione o il riconoscimento di una responsabilità. Qualcosa di non voluto, di inaspettato, di «non programmabile» né prevedibile, che comporta l’esclusione della colpevolezza sia per quanto riguarda la responsabilità contrattuale sia quella extracontrattuale.
Un caso emblematico può essere proprio il nubifragio più violento del previsto che abbatte alberi per la forza dell’acqua e del vento o la pianta che si spezza e cade sulla strada perché colpita da un fulmine. Volendo fare degli esempi più estremi, un caso fortuito può essere la caduta di un pezzo di ghiaccio dall’ala di un aereo in mezzo all’autostrada o sul tettuccio dell’auto (è successo qualche anno fa a Londra ma anche a Roma e in altre zone d’Italia).
Quando un incidente avviene per un caso fortuito?
Come abbiamo spiegato all’inizio, il Codice civile stabilisce che ciascuno è responsabile del danno provocato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Di fronte ad un incidente stradale, e ipotizzando un eventuale risarcimento, quando si può parlare di caso fortuito?
In assenza di altre precisazioni da parte del Codice, la giurisprudenza si è pronunciata più volte in merito. Un esempio per tutti, la sentenza con cui il tribunale di Brindisi ha spiegato che «l’esimente del caso fortuito consiste in un elemento imprevisto e imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell’evento, ponendosi come unica causa efficiente di esso. Di conseguenza – si legge ancora – lo scoppio improvviso di uno pneumatico di un’autovettura, con conseguenti sbandamento e capovolgimento della stessa e ferimento degli occupanti, costituisce, in mancanza di ogni elemento di colpa concorrente del conducente, sia sotto il profilo della velocità di marcia sia sotto quello del controllo dello stato di usura del copertone, un’ipotesi di caso fortuito» [2].
In altre parole: se si dimostra che il conducente controlla regolarmente le gomme e non andava ad una velocità elevata, lo scoppio dello pneumatico può essere ritenuto un caso fortuito, imprevisto e imprevedibile, che esime l’automobilista da ogni responsabilità sull’incidente.
Diverso il caso di chi fa un frontale con un’altra auto perché aveva il sole in faccia e, di conseguenza, la visibilità era ridotta. Dice a tal proposito la Cassazione: «L’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano derivati alle persone». Il conducente «è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità» [3].
L’incidente per un nubifragio è caso fortuito?
Nessun risarcimento nel caso in cui un automobilista urti contro un grosso albero caduto come conseguenza di un nubifragio. È sempre la Cassazione a stabilirlo con una recente sentenza [4].
Per la Suprema Corte, bisogna innanzitutto accertare se il Comune, proprietario del bene che ha causato il danno, ha effettuato «quell’ulteriore attività diretta ad eliminare gli elementi pericolosi non prevedibili, ma che si erano comunque verificati» e se in questa vicenda può parlarsi di «evento caratterizzato da imprevedibilità ed inevitabilità». Premettono anche i giudici di legittimità che «va esclusa la responsabilità del custode nel caso in cui egli non abbia avuto tempo sufficiente per intervenire ed eliminare l’imprevisto-imprevedibile, definibile caso fortuito».
In altre parole, la Cassazione ricorda che:
- in tema di circolazione stradale, è dovere primario dell’ente custode della strada garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e l’assunzione dei provvedimenti necessari;
- il custode della strada non è responsabile di ciò che non sia prevedibile oggettivamente ovvero di tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale, che, invece, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile, il che rende l’evento inevitabile.
Come vengono applicati questi principi al caso dell’automobilista che urta un albero caduto durante un nubifragio e all’eventuale richiesta di un risarcimento? Gli Ermellini spiegano che è da escludere la responsabilità del Comune, vista «la ricorrenza del caso fortuito costituito dall’alterazione imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile della res custodita», cioè della cosa in custodia. Il nubifragio e la contemporanea caduta dell’albero – conclude la sentenza – non sono eventi prevedibili e, quindi, il Comune non può evitare gli eventuali danni o segnalare l’imminente pericolo di qualcosa di eccezionale. Il che porta ad una conseguenza altrettanto inevitabile: nessun risarcimento è dovuto dall’ente locale in tali circostanze.
note
[1] Art. 2051 cod. civ.
[2] Trib. Brindisi sent. del 20.01.1989.
[3] Cass. sent. n. 52649/2014.
[4] Cass. sent. n. 27527/2021 dell’11.10.2021.