Nuove prove in appello nel rito del lavoro: Cassazione


Rito del lavoro: in appello ammessi nuovi documenti se ritenuti dal giudice indispensabili.
Indice
Nuove prove ammesse solo se indispensabili ai fini della decisione
Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l’ammissione di nuovi documenti, su istanza di parte o anche d’ufficio, solo nel caso in cui abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per indispensabilità delle nuove prove ad una loro influenza causale più incisiva rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto rilevanti, ovvero deve trattarsi di prove idonee a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito necessario della controversia.
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 28 settembre 2021, n.26257
Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello
Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, e ciò tanto più nel processo del lavoro, nel quale il sistema delle preclusioni trova un contemperamento, ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, nei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione. (Principio affermato con riguardo al rilievo d’ufficio, in grado d’appello, della mancanza di prova del requisito dimensionale, ai fini della reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento illegittimo).
Cassazione civile sez. lav., 05/08/2021, n.22371
Rito del lavoro: valutazione del giudice sull’ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello
Nel rito del lavoro, il giudice deve vagliare l’ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al “thema probandum”, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall’intero processo.
Corte di cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 20 marzo 2019, n.7883
Rito del lavoro: produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi
Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell’esigenza di replicare a difese altrui; peraltro, l’acquisizione documentale può essere disposta d’ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull’onere della prova.
Cassazione civile sez. lav., 17/12/2019, n.33393
Possibile la produzione dell’originale integrale della sentenza appellata
Nel rito del lavoro, il giudice d’appello, nell’esercizio dei suoi poteri istruttori d’ufficio, in applicazione del precetto di cui all’art. 437, comma 2, c.p.c., deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall’appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame.
(Nella specie, la S.C., cassando con rinvio la sentenza di appello, ha ritenuto ammissibile la produzione dell’originale integrale della sentenza impugnata da parte del lavoratore appellato, dopo che lo stesso aveva prodotto solo una copia parziale e ciò al fine della verifica dell’ammissibilità dell’appello).
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 16 maggio 2018, n.11994
Rito lavoro: produzione di nuovi documenti
Il pagamento costituisce eccezione in senso lato e dunque il giudice del rinvio deve rilevarlo anche d’ufficio quando esso risulti dalla documentazione ritualmente prodotta, in quanto la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437 c.p.c., può avvenire anche in appello (e quindi nel giudizio di rinvio), se essi siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, perché dotati di un grado di decisività e certezza tali che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia.
Cassazione civile sez. VI, 02/07/2018, n.17196
Divieto di nuove allegazioni in appello
Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è ammissibile la produzione di nuovi documenti, se muniti di speciale efficacia dimostrativa e ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione, ma ciò non consente alla parte di introdurre in secondo grado nuove allegazioni di fatto, restandone altrimenti snaturato il giudizio di primo grado, che finirebbe con lo svolgersi sulla base di elementi parziali.
(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all’integrazione al minimo sulla base del possesso del requisito reddituale, allegato e provato dal pensionato soltanto in grado di appello).
Corte di cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 6 marzo 2012, n. 3506