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Molestie al colloquio di lavoro: come difendersi

13 Ottobre 2021 | Autore:
Molestie al colloquio di lavoro: come difendersi

Avances sgradite e toccamenti del datore di lavoro: quando scatta il reato di violenza sessuale? È possibile registrare le conversazioni per difendersi?

Alcuni approfittano del loro ruolo per commettere soprusi nei confronti delle altre persone. Si pensi al pubblico ufficiale che abusa del suo potere per ottenere vantaggi indebiti, come ad esempio il poliziotto che chiede del denaro per chiudere un occhio su alcune irregolarità. Questi tipi di reati sono commessi non solo da chi riveste una carica pubblica, ma anche dai soggetti privati. È il caso delle prevaricazioni poste in essere dal datore di lavoro. Con questo articolo vedremo come difendersi dalle molestie al colloquio di lavoro.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito che il capo che si approccia in modo offensivo, prevaricatore e inopportuno nei confronti di una giovane donna presentatasi per un colloquio di lavoro commette il reato di violenza sessuale. Insomma, quando non c’è il libero consenso dell’altra parte, scatta sempre il delitto. Come difendersi dalle molestie al colloquio di lavoro? Quando c’è violenza sessuale? Scopriamolo insieme.

Molestie: che reato è?

Prima di vedere come difendersi dalle molestie al colloquio di lavoro occorre fare una distinzione tra il reato di molestie e quello di violenza sessuale.

La legge italiana non prevede il reato di molestie sessuali, bensì quello generico di molestia o disturbo alle persone. Per la precisione, il Codice penale [1] disciplina due tipi di molestia:

  • la prima presuppone che sia stato arrecato disturbo in luogo pubblico (cioè in un posto accessibile a tutti: piazze, strade, ecc.) o aperto al pubblico (luoghi ove è possibile a chiunque accedere, ma solo a determinate condizioni: si pensi ad un cinema o a un museo, ove è possibile entrare solamente pagando il prezzo del biglietto);
  • la seconda, prescindendo totalmente dal luogo, importa l’utilizzo del telefono come strumento per veicolare il comportamento indesiderato.

Ad esempio, l’uomo che rivolge all’ex fidanzata frasi ed attenzioni per ore, alla presenza di numerosi avventori del locale pubblico ove la donna lavora come cameriera, commette il reato di molestie [2].

Molestie: quando c’è stalking?

Se le molestie si ripetono nel tempo, tanto da creare un grave stato d’ansia nella vittima o da farle temere per la propria incolumità, allora scatta il reato di stalking [3], punito in maniera molto più severa rispetto alle semplici molestie.

Ad esempio, secondo la Corte di Cassazione [4], è configurabile il delitto di stalking nel caso in cui la vittima, per le ripetute molestie subite mediante continui approcci di natura allusiva alla sfera sessuale, ispirati da una logica di assillante corteggiamento avvenuti sul luogo di lavoro della persona offesa, manifesti un perdurante e grave stato di ansia e sia costretta a modificare le proprie abitudini di vita.

Violenza sessuale: quand’è reato?

Diverso è il reato di violenza sessuale [5], che viene commesso da chiunque costringa un’altra persona a compiere o subire atti sessuali.

Per “atti sessuali” non si intende solo il rapporto sessuale completo, ma qualsiasi coinvolgimento di parti del corpo erogene (non solo quindi gli organi genitali, ma anche le cosce, le labbra, il collo, il seno, il sedere, ecc.).

Si può quindi essere puniti per violenza sessuale anche per toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti, anche se compiuti sopra i vestiti e in modo fugace. Anche un lieve bacio, se carpito contro la volontà altrui, può costituire violenza sessuale.

Molestie del datore di lavoro: che reato è?

Le molestie del datore di lavoro, se si spingono fino a limitare la libertà della vittima e a costringerla a subire una violazione della propria sfera sessuale, costituiscono il reato di violenza sessuale.

Secondo una recente sentenza della Suprema Corte [6], i toccamenti e gli approcci prevaricatori del datore nei confronti della persona che si presenta al colloquio di lavoro sono inquadrabili senz’altro nel reato di violenza sessuale.

Nel caso di specie, la condanna è toccata al datore di lavoro che, approfittando del colloquio con una potenziale nuova dipendente, la approcciava con carezze, sfioramenti e toccamenti, nonostante la donna provasse ad allontanare l’uomo.

All’obiezione dell’imputato, secondo cui la donna, a fronte di queste “attenzioni”, non si sarebbe ritratta con vigore, la Corte risponde dicendo che la violenza non si misura dalla reazione, che è del tutto personale e imprevedibile, poiché non è raro che una donna in queste occasioni si senta paralizzata e non sia in grado di difendersi, tanto più in un contesto di soggezione quale quello del colloquio di lavoro.

Per la Cassazione, il semplice fatto che la vittima spostasse la sedia dalla scrivania del datore o cercasse pretesti per abbandonare l’archivio in cui si trovavano rappresentano condotte inequivocabilmente rivolte a esprimere in modo netto di non gradire quei comportamenti.

Insomma, c’è violenza sessuale ogni volta che si compiono atti sessuali senza il consenso dell’altra persona, anche se quest’ultima non reagisce violentemente alle avances sgradite ma manifesta il proprio dissenso in modo pacato e comunque inequivocabile.

Molestie al colloquio di lavoro: come difendersi?

Come difendersi dalle molestie sul posto di lavoro? Innanzitutto, non si deve temere di segnalare immediatamente il fatto alle forze dell’ordine.

Poiché il reato di violenza sessuale è procedibile a querela di parte, soltanto la persona offesa potrà sporgere denuncia, entro il termine di dodici mesi. Ciò significa che la vittima delle avances indesiderate del datore di lavoro non potrà contare sulla segnalazione di altre persone, ma dovrà trovare il coraggio di sporgere querela da sola.

Di norma, un buon metodo di difesa è quello di circondarsi di testimoni evitando, se possibile, di farsi trovare in luoghi isolati dal datore o da colui che si macchia di queste condotte.

Nel caso di colloquio di lavoro, è tuttavia probabile che il candidato si trovi da solo col capo che valuta l’assunzione. In questa ipotesi, non potendo avere testimoni (a meno che non sia consentito portare con sé qualcuno), è possibile difendersi dalle molestie portando con sé un registratore o altro dispositivo analogo (va bene anche lo smartphone).

Secondo la Corte di Cassazione [7], si può registrare la conversazione con il datore di lavoro se finalizzata all’esercizio del proprio diritto di difesa. L’importante è che la registrazione così ottenuta non sia utilizzata per scopi illeciti, ad esempio pubblicandola sui social solo per dileggiare il datore.

Dunque, un dipendente (o candidato al posto di lavoro) può registrare di nascosto la conversazione con il datore e questa è perfettamente legittima, se finalizzata a tutelare i propri diritti.

È inoltre possibile difendersi dalle molestie al colloquio di lavoro avvalendosi di qualsiasi altro mezzo di prova: oltre alla testimonianza di persone che hanno assistito al fatto, può essere utilizzato tutto ciò che possa servire a provare la condotta illecita, come ad esempio e-mail, lettere o messaggi dal cui contenuto si evince che il datore ha tentato di abusare della vittima.


note

[1] Art. 660 cod. pen.

[2] Cass., sent. n. 19483 del 23 aprile 2007.

[3] Art. 612-bis cod. pen.

[4] Cass., sent. n. 27909 del 19 luglio 2021.

[5] Art. 609-bis cod. pen.

[6] Cass., sent. n. 36755 dell’11 ottobre 2021.

[7] Cass., sent. n. 27424/2014.

Autore immagine: canva.com/

Cass. pen., sez. III, ud. 24 febbraio 2021 (dep. 11 ottobre 2021), n. 36755

Presidente Di Nicola – Relatore Macrì

Ritenuto in fatto

  1. Con sentenza in data 6 novembre 2019 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza in data 12 dicembre 2018 del Giudice dell’udienza preliminare di Savona, ha ridotto la pena nei confronti dell’imputato a mesi nove di reclusione nonché adeguato le pene accessorie con il beneficio della sospensione condizionale, per violenza sessuale consistente in toccamenti, ai danni di una giovane donna che si era recata da lui per un colloquio di lavoro.
  2. Con il primo motivo di ricorso l’imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Precisa che la donna soffriva di ansia da tempo anteriore a quello del supposto reato. Ammette di aver collocato la sua mano su quella della donna mentre stava manovrando il mouse. Si trattava di una condotta abituale per accelerare i tempi di azione di una persona meno esperta. Se la donna non avesse gradito, avrebbe potuto chiedere di interrompere il gesto. Aggiunge che era un giovane e noto avvocato e che aveva tutto da perdere per lo scandalo. Osserva che era singolare che la persona offesa, di 28 anni, con una solida famiglia alle spalle e con esperienze lavorative all’estero, non avesse interrotto la prova allorquando egli l’aveva toccata. Con riferimento all’episodio dell’archivio, precisa che l’ambiente era angusto e non era possibile che i corpi non venissero a contatto. D’altra parte, però, altre candidate nulla avevano lamentato. Evidenzia che nel certificato del pronto soccorso era attestata “obiettività cardiaca, polmonare e addominale nella norma, pressione arteriosa di 150 su 85”. Aggiunge che non era normale che avesse differito al giorno dopo il racconto dell’accaduto alla madre e che quando era tornata a casa si era prima cambiata e poi aveva raccontato il fatto al coniuge. La condotta tenuta non era conciliabile con quella di una persona sconvolta. La prova del (omissis) era terminata per una decisione sua e non della donna. Aggiunge che il (omissis), quando la donna si era presentata con due microcamere audio e video, non era accaduto nulla di significativo, ad eccezione di una fuggevole sbirciata nella scollatura che non integrava reato. La persona offesa aveva invece affermato che egli aveva tenuto condotte analoghe a quelle del (omissis). Dall’esame del video del (omissis) non era emerso nessuno dei sintomi che la donna aveva descritto come effetto del blocco cui era soggetta abitualmente quando si trovava in difficoltà, ovvero logorrea nel linguaggio e arrossamento del viso.

Contesta le spiegazioni della Corte territoriale e osserva che la denunciante aveva dato, seppur in buona fede, una lettura malevole dei comportamenti, in seguito alla formazione di un erroneo convincimento.

La donna aveva enfatizzato l’accaduto del (omissis). Sostiene che non si era superato il ragionevole dubbio.

Con il secondo deduce la violazione di legge in ordine alla consapevolezza del consenso. Anche a voler considerare vero il racconto, ci si trovava di fronte ad approcci non invasivi, consistenti in carezze e sfioramenti compatibili con la manifestazione del desiderio sessuale. Evidenzia che la donna non aveva mai espresso il suo dissenso, neanche per fatti concludenti. Nega una condotta insidiosamente repentina.

Nella memoria la difesa ribadisce le sue ragioni.

Considerato in diritto

  1. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche doglianze di fatto già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito.

Con il primo motivo la difesa ha sollevato dubbi sull’attendibilità della persona offesa in conseguenza del suo atteggiamento durante e dopo i toccamenti. I rilievi sono del tutto ininfluenti, perché, come correttamente evidenziato dai Giudici di appello, la violenza non si misura dalla reazione, che è del tutto personale e imprevedibile: non è raro che una donna in siffatte occasioni si senta paralizzata e non sia in grado di difendersi, tanto più in un contesto di soggezione quale quello del colloquio di lavoro. Quindi, non ha senso disquisire sulle possibili e ragionevoli difese che una vittima può esercitare, secondo la sua esperienza e personalità.

Inoltre, si è confidata subito con i suoi familiari, riuscendo a parlare con la madre, che aveva tentato di contattare nelle immediatezze, solo il giorno dopo. Anche sotto questo profilo il comportamento tenuto è coerente con quanto accaduto.

La giovane donna è stata considerata pienamente attendibile dai Giudici, in primo e secondo grado. È stato motivatamente escluso che avesse potuto fraintendere gli atteggiamenti dell’imputato per le sue pregresse problematiche collegate all’ansia: tali disturbi avevano infatti colpito la donna in conseguenza di eventi infausti, quali lutti familiari, ma non avevano potuto indurla a dare una connotazione sessuale a toccamenti occasionali, distorcendo la realtà.

Con il secondo motivo, la difesa addebita alla donna di non aver espresso chiaramente il suo dissenso.

I Giudici hanno accertato, invece, con motivazione immune da censure che la donna aveva tenuto comportamenti inequivocabilmente rivolti a esprimere in modo netto di non gradire quei comportamenti, perché aveva più volte spostato la sedia durante il lavoro alla scrivania per allontanarsi dall’uomo e aveva finto un’allergia alla polvere per uscire dall’angusto archivio, condotte queste sintomatiche del disagio e imbarazzo della vittima che avrebbero dovuto indurre l’uomo a desistere dal suo comportamento prevaricatore, offensivo e inopportuno.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.


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