Si può portare la bicicletta in condominio?


Dove si può lasciare una bici, un motorino o un monopattino all’interno di un condomino: sulle scale, sul pianerottolo, nell’androne o in casa?
Un nostro lettore, che svolge la propria attività lavorativa mediante una bicicletta, si è più volte trovato ad affrontare le contestazioni di alcuni condomini. Questi ultimi, nel vederlo, al rientro dal lavoro, salire la bici in ascensore per custodirla in casa e metterla così al riparo dai ladri, gli avrebbero detto che tale comportamento sarebbe illegittimo e pertanto vietato. Di qui il dubbio: si può portare la bicicletta in condominio? Vediamo cosa dice a riguardo la legge.
Indice
Bici in condominio: dove si possono poggiare?
Le biciclette, così come i motorini o i monopattini elettrici, non possono essere lasciati tanto nell’androne condominiale quanto nei pianerottoli. E ciò vale anche se non sono assicurati da una catena alla ringhiera delle scale. Ciò vale innanzitutto quando vi è uno specifico divieto nel regolamento condominiale che va pertanto osservato da tutti, anche da coloro che hanno acquistato l’appartamento in un momento successivo alla formazione del regolamento stesso.
Ma anche in assenza di un’espressa previsione nel regolamento, si ritiene che il deposito delle bici nell’androne o sui pianerottoli sia illegittimo perché implicito nel Codice civile. L’articolo 1102 Cod. civ. stabilisce infatti che ciascun condomino è libero di avvalersi dei beni comuni purché ciò non avvenga per un uso diverso dalla loro destinazione. E la destinazione dell’androne così come dei pianerottoli non è certo quella di un parcheggio di moto o bici. Ciò non toglie che una sosta momentanea, ossia per pochi minuti, sia comunque da ritenere tollerabile perché non comprime alcun diritto, sempre che le ruote non sporchino il pavimento; in tal caso, il condomino dovrà munirsi di secchio e strofinaccio per lavorare laddove siano finiti terra, fango e polvere.
Si può portare la bicicletta in ascensore?
Non ci sono invece divieti di sorta circa l’uso dell’ascensore per trasportare le biciclette o i monopattini, sempre che il regolamento di condominio non lo vieti. Funzione tipica dell’ascensore infatti è non solo quella di trasportare le persone ma anche gli oggetti necessari a queste ultime, tanto più se si tratta dei condòmini. Non si potrebbe imporre a un condòmino di portare le valigie o le buste della spesa per le scale.
Si può portare la bicicletta a casa in condominio?
È ancora più inverosimile pensare che un regolamento di condominio possa proibire di portare una bicicletta nel proprio appartamento. E ciò perché, seppure la legge consente ai regolamenti approvati all’unanimità di porre limitazioni all’uso della proprietà individuale – e quindi di vietare l’utilizzo dell’immobile secondo determinate modalità – una previsione del genere apparirebbe fin troppo restrittiva nei confronti del diritto di spostamento. Seppur è vero che la bici potrebbe essere lasciata all’interno del cortile, è anche vero che la stessa può essere più facilmente rubata rispetto a un’automobile. Senza contare che i suoi componenti sono maggiormente soggetti al rischio delle intemperie, potendosi arrugginire o rovinare. Di qui la necessità di salirla in casa piuttosto che lasciarla la sera all’aperto.