Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Mantenimento a carico del genitore senza potestà genitoriale

14 Ottobre 2021 | Autore:
Mantenimento a carico del genitore senza potestà genitoriale

Anche in caso di affidamento esclusivo il genitore è tenuto a versare gli alimenti al figlio.

Il genitore che ha perso la potestà genitoriale è tenuto a versare l’assegno di mantenimento per i figli? A rispondere a tale quesito è stata più volte la giurisprudenza [1].

La legge dice che, in caso di separazione, entrambi i genitori – siano essi stati sposati o conviventi – devono provvedere al mantenimento del figlio. Tale obbligo pesa su ciascuno dei due in proporzione alle rispettive capacità: il coniuge convivente prendendosi cura delle loro necessità quotidiane, quello non convivente invece versando all’altro un assegno mensile. 

Il versamento di tale assegno è dovuto anche in caso di affidamento esclusivo, situazione che, come noto, costituisce l’eccezione rispetto all’affidamento condiviso. Questo perché l’obbligo di mantenimento scaturisce dall’essere genitore e non dall’esercitare i poteri sul figlio. Chi mette al mondo un bambino se ne deve prendere cura finché questi non diventa capace di badare a sé stesso, ossia fino a quando non raggiunge l’indipendenza economica. 

Di solito, l’affidamento esclusivo è conseguenza di una personalità pericolosa per la crescita del bambino e per il suo sviluppo psico-fisico. Ragion per cui ad esso si accompagna spesso la perdita della capacità genitoriale. 

Ebbene, secondo i giudici, il genitore che perde la responsabilità genitoriale è tenuto a versare l’assegno di mantenimento anche ai figli maggiorenni. L’onerato resta obbligato finché il giovane non acquisisce un reddito tale da essere autosufficiente. 

È bene ricordare che l’articolo 30 della Costituzione stabilisce che padre e madre devono provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione della prole, anche se nata fuori dal matrimonio. Tali doveri – a cui corrispondono uguali diritti dei figli – sono ribaditi dall’articolo 316 del Codice civile che attribuisce la responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori (ciò che un tempo si chiamava potestà genitoriale).

La norma stabilisce espressamente che: «Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore».

Ma cos’è la responsabilità genitoriale? Tale concetto abbraccia i diritti e i poteri di scelta dei genitori connessi all’educazione e alle cure da fornire a un minore, il diritto di occuparsi di lui e dei suoi beni, il diritto di decidere in merito al luogo in cui vive, di collocarlo in una famiglia affidataria o in un istituto, ovvero di allontanarlo da tale luogo per un periodo determinato. Sono in realtà diritti, ma anche doveri. Tant’è che la loro violazione implica una responsabilità penale: quella per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Qualora il genitore violi o trascuri i propri compiti o abusi dei poteri correlati alla sua posizione, arrecando così un grave pregiudizio per il figlio, il giudice può dichiararlo decaduto dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Si tratta di un provvedimento che da un lato ha carattere sanzionatorio nei confronti del genitore che ha tenuto un comportamento gravemente scorretto; dall’altro lato, ha anche natura preventiva, in quanto diretto a salvaguardare l’equilibrato sviluppo psicofisico del minore messo in pericolo dalla condotta lesiva del genitore.

Vediamo ora quando scatta la dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale. Innanzitutto, è necessario che i soggetti coinvolti siano legati da un rapporto di filiazione: quindi, si deve trattare di padre o madre (anche adottivi) e figli (non anche nipoti). 

In secondo luogo, devono essere tenuti presenti il comportamento del genitore ed il pregiudizio per il figlio, legati da un nesso di causalità. Quanto al danno al minore, oltre ad essere grave, esso può essere fisico o morale, attuale o anche futuro, ma probabile. 

Come anticipato, dunque, la perdita della potestà genitoriale non fa venir meno l’obbligo per il genitore di contribuire al mantenimento del figlio versando all’altro genitore l’assegno mensile: assegno che viene determinato dal giudice, in assenza di accordo tra le parti. 


note

[1] Si veda ad es. Trib. Trani sent. n. 270/21.

Autore immagine: depositphotos.com


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA