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Indennità di preavviso: va pagata in caso di dimissioni?

14 Ottobre 2021 | Autore:
Indennità di preavviso: va pagata in caso di dimissioni?

In caso di cessazione immediata del rapporto di lavoro, senza rispettare il periodo previsto dal contratto, è dovuta una somma sostitutiva della retribuzione?

Il lavoro stanca, specialmente se non è quello adatto (infatti il famoso saggio Confucio disse: «fai un lavoro che ti piace e non lavorerai mai un giorno in vita tua»). Dopo una lunga riflessione, hai deciso di dare, subito e senza preavviso, le dimissioni volontarie e di trovare presto un’altra occupazione, più confacente alle tue aspirazioni e capacità. Però, dare un taglio netto non significa lasciare tutto così com’è: le spettanze maturate per il lavoro svolto rimangono dovute. Così controlli con attenzione l’ultima busta paga rilasciata dal tuo ormai ex datore di lavoro e scopri che non è stata calcolata l’indennità sostitutiva del preavviso, che spetta nei casi di cessazione improvvisa del rapporto, come quando avviene un licenziamento. Allora ti chiedi: l’indennità di preavviso va pagata in caso di dimissioni?

In realtà, nel caso da cui siamo partiti non avresti diritto a ricevere nulla, piuttosto, dovresti essere tu a corrispondere una somma al tuo datore di lavoro, a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso. Il fatto che l’azienda non l’abbia calcolata significa, probabilmente, che ha rinunciato a quanto concesso dalla legge in suo favore. Devi sapere subito che questo emolumento ha una natura “bifronte” perché spetta non solo al lavoratore in caso di licenziamento intimato senza il periodo di preavviso richiesto dal contratto, ma anche al datore di lavoro, quando è il dipendente ad andarsene all’improvviso, senza dare all’azienda il tempo di riorganizzarsi. Così il lavoratore che decide di dare le dimissioni in tronco, con effetto immediato, rischia di perdere questa indennità ed anzi di dover essere lui a versarla, se il datore gliela richiede.

La giurisprudenza è stata a lungo divisa sulla questione se l’indennità di preavviso va pagata in caso di dimissioni, ma adesso sembra aver trovato la via e raggiunto un approdo: una nuova ordinanza della Cassazione [1] ha indicato quali sono i criteri da applicare in questi casi.

Indennità di preavviso: cos’è e quando spetta?

In ogni rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ciascuna delle parti – dunque sia il datore sia il lavoratore – può porre fine al contratto esercitando la propria facoltà di recesso. Il dipendente può decidere di dare le dimissioni in qualsiasi momento; anche il datore può licenziare, ma nel rispetto di alcuni limiti imposti dalla legge e solo in presenza di determinate ragioni dettate dalla legge (una giusta causa o un giustificato motivo oppure una riduzione di personale dovuta a esigenze di riorganizzazione aziendale, come nel caso dei licenziamenti collettivi).

Entrambi, però, sono tenuti a rispettare un determinato periodo di preavviso, che in concreto è fissato dai contratti collettivi, nazionali o aziendali, applicati al rapporto di lavoro; la durata è commisurata all’anzianità di servizio ed al livello di inquadramento del lavoratore, così c’è chi avrà diritto, ad esempio, a soli 10 giorni di preavviso e chi, invece, a 2 mesi o più.

Ecco perché, se una parte recede dal contratto di lavoro senza rispettare questo periodo di preavviso previsto, è obbligata a pagare, per legge [2], un’indennità sostitutiva del preavviso, che corrisponde alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se il preavviso fosse stato ottemperato. Già da qui puoi notare che anche il lavoratore, quando si dimette senza preavviso, deve versare questa indennità al suo datore di lavoro (di solito, ciò avviene mediante un’apposita trattenuta effettuata nella busta paga finale, quando c’è capienza).

Indennità di preavviso: a quanto ammonta?

L’indennità di preavviso comprende non solo la retribuzione base corrispondente al periodo “saltato” (cioè il tempo che intercorre tra la data di comunicazione della cessazione immediata del rapporto e quella che avrebbe dovuto essere rispettata seguendo il periodo di preavviso), ma anche tutti gli altri emolumenti, comunque denominati, erogati al dipendente ed aventi carattere continuativo, compresi i premi di produttività prestabiliti (o le provvigioni, se erano state pattuite): sono esclusi, quindi, solo i compensi occasionali o una tantum.

Il calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso avviene aggiungendo alla normale retribuzione fissa (il salario o lo stipendio) la media dei bonus percepiti nell’ultimo triennio (o per l’intera durata del contratto, se il rapporto ha avuto una durata inferiore a tre anni). L’indennità di preavviso soggiace a un termine di prescrizione di 5 anni, decorrente dal momento di cessazione del rapporto di lavoro; il termine può essere interrotto, prima della scadenza, da una richiesta di pagamento del creditore al debitore e, in tal caso, inizia a decorrere nuovamente.

Indennità di preavviso in caso di dimissioni

Come abbiamo visto, il periodo di preavviso ha una duplice funzione: in caso di licenziamento serve a concedere al lavoratore un adeguato lasso di tempo per trovare una nuova occupazione, mentre in caso di dimissioni ha lo scopo di consentire al datore di lavoro di assumere nuovo personale per rimpiazzare la perdita del dipendente (o di riorganizzare altrimenti la produzione con la forza lavoro già esistente). Perciò, il dipendente che dà le dimissioni con effetto immediato, e così non rispetta il periodo di preavviso previsto, dovrà corrispondere al suo ex datore di lavoro l’indennità di mancato preavviso, così come l’azienda che intima il licenziamento in tronco dovrà fare in favore del dipendente che ha mandato via improvvisamente, da un giorno all’altro.

L’azienda – come anche il lavoratore, ma è un caso più raro – può sempre liberamente rinunciare al preavviso (tecnicamente si dice che questo diritto potestativo ha natura obbligatoria, e non reale): in tal caso, perde il diritto a ricevere l’indennità di mancato preavviso, ma anche il dovere di versarla. A tal proposito, una innovativa pronuncia della Corte di Cassazione [1] ha stabilito che il datore che rinuncia al preavviso non deve pagare l’indennità al lavoratore dimissionario: in questo caso, infatti, il lavoratore che ha esercitato la propria facoltà di recesso immediato non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al termine del preavviso.

Per conoscere altre pronunce giurisprudenziali leggi “Indennità preavviso dimissioni: ultime sentenze“.


note

[1] Cass. ord. n. 27934 del 13.10.2021.

[2] Art. 2118 Cod. civ.


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