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Ci si può iscrivere a due corsi di laurea contemporaneamente?

14 Ottobre 2021 | Autore:
Ci si può iscrivere a due corsi di laurea contemporaneamente?

Università: non si possono seguire due corsi di laurea nello stesso tempo, ma la legge sta per cambiare: ecco la proposta di abrogazione dell’articolo 142 del Regio Decreto n. 1592/1933.

Ci si può iscrivere a due corsi di laurea contemporaneamente? No: il divieto è contenuto in una legge che risale a quasi un secolo fa. In particolare, si tratta dell’articolo 142 del Regio Decreto n. 1592/1933 che contiene appunto il divieto di iscrizione contemporanea a diverse università. Vediamo più nel dettaglio cosa prescrive la legge.

Il divieto di iscrizione a due università

La norma in questione dispone nel seguente modo: «È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola».

Più in dettaglio, l’iscrizione ad un corso di laurea, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, master di I o II livello, tirocinio formativo attivo, non consente contemporanee iscrizioni ad altri percorsi universitari, ad eccezione che per l’iscrizione a corsi di formazione che non prevedono il rilascio di titoli accademici e a corsi di istituti superiori di studi musicali e coreutici (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 settembre 2011). In tutti gli altri casi, rimane fermo, in forza della citata norma del 1933, il divieto di iscrizione contemporanea a diverse università italiane o estere, o istituti universitari ed equiparati, e a diversi corsi di studio della stessa università. Ciò di fatto costituisce una penalizzazione per gli studenti italiani rispetto agli studenti di molti Paesi stranieri, dove la contemporanea iscrizione è non solo consentita, ma in taluni casi incentivata.

Una ulteriore forma di restrizione è determinata dalle disposizioni contenute nella legge di riforma dell’università (legge 30 dicembre 2010, n. 240), che vieta ai titolari di assegno di ricerca l’iscrizione a corsi di laurea di qualunque tipo, a dottorati di ricerca con borsa o specializzazione medica, tanto in Italia quanto all’estero: «La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche » (articolo 22, comma 3).

Il divieto di iscrizione a due lauree si applica anche ai fuori corso?

Secondo il Tar L’Aquila, il divieto si applica anche agli studenti fuori corso [1].

Cosa rischia chi si iscrive a due corsi di laurea contemporaneamente?

La norma non stabilisce in quali sanzioni incorre chi si iscrive a due corsi di laurea nello stesso tempo. Alcuni atenei procedono all’annullamento di tutta la carriera universitaria dello studente che abbia contravvenuto al divieto in commento. Tuttavia, secondo il Tar Milano [2], è illegittimo il provvedimento di annullamento di una laurea o diploma universitario disposto per contemporanea iscrizione in due diverse facoltà, almeno se non indica le ragioni di pubblico interesse che hanno imposto il sacrificio della posizione soggettiva dell’interessato, da tempo consolidata.

Quali sono gli effetti del divieto?

Le implicazioni di questa norma non riguardano solo l’aspetto didattico, per i giovani. Secondo la giurisprudenza, non consentendo la legge la contemporanea iscrizione a due corsi universitari e il conseguimento di due titoli accademici, ne consegue che in sede di formazione delle graduatorie provinciali del personale docente della scuola si ha diritto all’attribuzione di un punteggio per un solo corso [3].

Il divieto di iscrizione a due corsi di laurea contemporaneamente è incostituzionale? 

Non è dato sapere cosa la Corte Costituzionale pensi della legittimità dell’art. 142 del RD 1592/1933. Tuttavia, tale normativa è precedente all’entrata in vigore della Costituzione, i cui articoli 3, secondo comma, e 9, primo comma, rispettivamente recitano: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» e «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica». Di qui i dubbi circa la legittimità costituzionale del divieto di iscriversi a due corsi di laurea.

Cosa deve fare oggi chi vuole iscriversi a una seconda università?

Gli studenti già iscritti ad un corso di studio, che vogliano iscriversi ad un altro corso per il quale non sia prevista la possibilità di contemporanea iscrizione, sono costretti ad avvalersi della sospensione del primo corso oppure a ritirarsi dal primo percorso di studi prima di iscriversi al secondo.

Cancellazione del divieto di iscrizione a due università contemporaneamente

È stata di recente approvata, dalla Camera dei Deputati, una proposta di legge volta a superare il tradizionale e datato divieto di iscrizione a due corsi di laurea (atto camera 43). La Camera dei deputati ha infatti approvato il provvedimento che va a modificare l’articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 1592/1933. Ora il voto passa al Senato e la proposta diventerà definitivamente legge, così abrogando il divieto. L’intervento risponde all’obiettivo «di adeguare la normativa italiana a quella della maggior parte degli ordinamenti degli altri paesi europei che riconoscono agli studenti la facoltà di iscriversi contemporaneamente a più di un corso di studio, favorendo così anche l’interdisciplinarietà del sapere al fine di creare figure professionali che rispondano in modo più adeguato alla variabilità e alla complessità del mercato del lavoro», si legge ancora nel dossier. 

Da Montecitorio sottolineano inoltre che il divieto di iscrizione contemporanea «impedisce gli accordi tra atenei italiani in materia di titoli congiunti, lasciando agli studenti italiani la possibilità di conseguire un double degree solo sulla base di accordi stipulati tra università italiane e atenei stranieri».


note

[1] TAR L’Aquila (Abruzzo) sent. n. 200/1098.

[2] TAR Milano (Lombardia) sent. n. 54/1985.

[3] Trib. Ascoli Piceno sent. del 28.05.2010. 


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1 Commento

  1. Salve,

    Innanzitutto complimenti per l’esposizione dell’articolo, nonché i chiarimenti presenti.
    A tal proposito, vorrei chiedevi:
    per chi ha già delle Lauree ma è altresì iscritto all’Università per il conseguimento del terzo titolo Universitario ed un Perfezionamento (eccezione alla contemporanea iscrizione concessa dal MUR), può comunque presentarsi, in contemporanea al percorso universitario, come candidato esterno per il conseguimento di un secondo Diploma di scuola secondaria di secondo grado?

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