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Dimissioni: il datore di lavoro può rinunciare al preavviso?

14 Ottobre 2021 | Autore:
Dimissioni: il datore di lavoro può rinunciare al preavviso?

Nuova interpretazione della Cassazione: quando il dipendente si dimette rinunciando al preavviso, il datore di lavoro non è tenuto a versargli l’indennità sostitutiva.

Qui di seguito scopriremo se, in caso di dimissioni, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso e se, in tal caso, deve versare al dipendente dimissionario la cosiddetta «indennità sostitutiva di preavviso».

Prima però di affrontare questo specifico argomento dobbiamo ricordare cosa prevede la legge in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, risoluzione derivante quindi da licenziamento o da dimissioni volontarie. Ma procediamo con ordine.

A che serve il preavviso?

Il preavviso ha una funzione economica: serve ad attenuare le conseguenze dannose legate alla cessazione del contratto per la parte che subisce il recesso, il quale costituisce un atto unilaterale di esercizio di un diritto potestativo. In caso di licenziamento, l’istituto garantisce al lavoratore la continuità della retribuzione in un periodo di tempo tale da consentirgli di trovare una nuova occupazione; nell’ipotesi di dimissioni assicura al datore il tempo necessario a sostituire il dipendente che se ne va.

Quando dare il preavviso in caso di licenziamento? 

Salvo nel caso di licenziamento per giusta causa che avviene in tronco, il datore di lavoro deve sempre dare il preavviso prima di sciogliere il contratto di lavoro. La durata del preavviso è determinata dal contratto collettivo nazionale ed è parametrica sulla base dell’anzianità del rapporto di lavoro.

Ricordiamo che il licenziamento per giusta causa è quello derivante da condotte del dipendente talmente gravi da non consentire, neanche per un solo giorno, la prosecuzione del rapporto lavorativo. 

Anche però quando non ricorrono i presupposti del licenziamento per giusta causa, ossia in presenza di un licenziamento disciplinare per «giustificato motivo soggettivo» o di un licenziamento per motivi economici (ossia «per giustificato motivo oggettivo») il datore può disporre che detto licenziamento abbia effetto immediato, evitando quindi di dare il preavviso: in tal caso, il rapporto di lavoro si scioglie immediatamente ma al dipendente va pagata l’indennità sostitutiva di preavviso, una sorta di risarcimento per la perdita dello stipendio durante appunto il periodo di preavviso.

Quando dare il preavviso in caso di dimissioni?

Le stesse regole valgono per il dipendente. Se questi intende dare le dimissioni deve rispettare il termine di preavviso (anche questo determinato dal Ccnl). Il dipendente che voglia dare effetto immediato alle dimissioni, rimanendo a casa già dal giorno successivo alle dimissioni stesse, dovrà pagare al datore di lavoro l’indennità sostitutiva di preavviso.

Solo in caso di dimissioni per giusta causa è consentito risolvere immediatamente il rapporto lavorativo senza preavviso e senza pagamento dell’indennità. Ciò succede quando l’interruzione del contratto dipende da una grave condotta del datore come, ad esempio, il mancato pagamento dello stipendio, un atteggiamento mobbizzante, il demansionamento, ecc.

Fuori da questa ipotesi eccezionale, al lavoratore dimissionario che non intende dare il preavviso viene trattenuto un importo pari all’indennità sostitutiva.

Una volta comunicate le dimissioni, il lavoratore non può poi mutare opinione dichiarandosi successivamente disponibile a proseguire l’attività fino alla scadenza del periodo di preavviso. Ne consegue il diritto del datore di lavoro a trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso, a nulla rilevando l’esistenza di compiti aziendali residui da espletare da parte del lavoratore dimissionario. 

L’azienda può tuttavia accettare la volontà del lavoratore di non onorare il periodo di preavviso e, pertanto, decide di rinunciare all’indennità sostitutiva.

Può il datore di lavoro rinunciare al preavviso?

Potrebbe succedere che il datore di lavoro, ricevute le dimissioni, rifiuti il preavviso del dipendente. Cosa succede in questo caso? L’azienda dovrà pagare il preavviso?

Si è sempre detto che:

  • se il lavoratore non acconsente al recesso immediato e, quindi, vuol continuare a lavorare fino alla fine del preavviso, il datore di lavoro ha la possibilità di risolvere subito il contratto, mandando a casa il dipendente anche immediatamente, ma dovrà comunque pagargli la retribuzione;
  • se invece il lavoratore accetta il recesso immediato, il datore di lavoro, salvo diversa previsione contenuta nel contratto collettivo, deve versare al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso [1].

Di recente, però, la Cassazione [2] ha detto che il datore che rinuncia al preavviso non è tenuto a pagare l’indennità al lavoratore dimissionario.

Dunque, la parte che recede dal contratto non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al termine del preavviso. La libera rinunziabilità esclude che possano scaturire a carico del datore effetti obbligatori. La pronuncia in questione costituisce un’«assoluta novità» per ammissione della stessa Cassazione.

La Suprema Corte supera l’interpretazione tradizionale secondo cui, nel contratto a tempo indeterminato, il preavviso avrebbe natura reale, con il diritto della parte che recede a proseguire il rapporto fino alla scadenza del relativo periodo. 

Viene così offerta una nuova interpretazione dell’articolo 2118 del Codice civile. Secondo le nuove regole definite dalla Cassazione, dunque, chi recede è libero di scegliere fra la prosecuzione del rapporto durante il preavviso e la corresponsione a controparte dell’indennità con immediato effetto risolutivo del recesso. Ma in capo all’altra parte (quella cioè che non recede e subisce il recesso altrui) si configura un diritto di credito liberamente rinunciabile, mentre l’altra non ha alcun interesse giuridicamente qualificato alla prosecuzione del rapporto. 


note

[1] Cass. 15 giugno 1987 n. 5279 Cass. 29 maggio 1999 n. 5284.

[2] Cass. ord. n. 27934/21.


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