Abuso mezzi di correzione: quando è reato?


Si può dare uno schiaffo o uno spintone al figlio quando si comporta male? Quali sono i metodi illeciti? Cosa rischiano i genitori troppo maneschi?
Disse una volta qualcuno: «La differenza tra uno schiaffo ed una carezza sta nella velocità. Ed il mondo oggi ha troppa fretta». Per stabilire l’entità di una sberla non esiste, però, uno strumento in grado di misurare la velocità con cui la mano raggiunge una guancia, cioè una specie di «autovelox del cartone in faccia». E nemmeno un tutor per calcolare quanto ci mettono le cinque dita a percorrere il tratto dalla partenza all’arrivo. Uno schiaffo lo si misura dal male che fa e dai segni che lascia. E da questi due elementi è possibile stabilire se il proprietario della mano merita una sanzione per «eccesso di velocità», soprattutto se il destinatario è suo figlio. Il che, fuor di metafora, si traduce in abuso di mezzi di correzione: quando è reato?
Tempo fa, era normale per un bambino tornare a casa e tacere se il maestro gli aveva dato una sberla per essersi comportato male: il piccolo era sicuro che se lo raccontava alla madre ne avrebbe presa un’altra, augurandosi che la mamma non lo raccontasse a papà in modo di evitare la terza. Oggi, l’insegnante verrebbe sospeso. E i genitori? Possono punire i propri figli muovendo le mani o devono tenerle in tasca per non rischiare un procedimento penale?
Di recente, la Cassazione ha confermato la condanna di una donna per avere esagerato nel correggere il comportamento del figlio. Due episodi di una certa consistenza in un anno le sono valsi l’accusa di abuso di mezzi di correzione. Due in un anno. In altri tempi, sarebbe stato un affare. Vediamo perché oggi è, invece, reato.
Indice
Si può dare uno schiaffo al figlio?
In tempi piuttosto recenti, la Cassazione è stata perentoria circa i metodi di correzione dei genitori, ricordando in una sentenza un principio ormai saldo nella giurisprudenza di legittimità: «L’uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito». In altre parole: se un mezzo di correzione è violento contrasta con il suo scopo educativo, sia perché si oppone alla dignità della persona sia perché si contraddice con la finalità di perseguire lo sviluppo armonico della personalità [1].
La legge non stabilisce, però, dove si trova il confine tra il metodo educativo e l’abuso del mezzo di correzione. Ma ci dà qualche indizio: non bisogna ledere la dignità e l’integrità fisica del minore, cioè bisogna evitare l’uso eccessivo o inopportuno di un mezzo il cui uso può essere considerato legittimo. Altrimenti si commette reato di abuso di mezzi di correzione. Insomma, un conto è uno scappellotto o un ceffone dato in un determinato contesto ed entro certi limiti, che di norma viene accettato. Ben diverso è mandare il figlio in ospedale.
Non a caso, la Suprema Corte ha stabilito che «gli atti di minima valenza fisica o morale necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi rispecchianti la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente sono legittimi» [2]. Tradotto: posso dare una sberla a mio figlio minorenne se lo becco al volante, se lo trovo a 12 anni con una sigaretta accesa in bocca, se scopro che ruba in qualche negozio.
Abuso dei mezzi di correzione: quando scatta?
Secondo il Codice penale [3], commette reato «chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o un’arte». In questi casi, si rischia la reclusione fino a sei mesi se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente. Se dal fatto deriva, invece, una lesione personale, la reclusione può andare da sei mesi a sette anni (ridotta a un terzo) a seconda della gravità. Se, infine, ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.
Il reato non si configura se il figlio è già maggiorenne poiché, nel momento in cui il ragazzo compie 18 anni, si conclude il diritto-dovere dei genitori di educarlo. Quindi, se si dà una sberla ad un figlio maggiorenne e gli si fa del male, lui può sporgere denuncia per lesioni. Se gli si vieta di uscire, altrimenti non mangia per tre giorni, si rischia la denuncia per minacce.
Abusare dei mezzi di correzione non vuol dire solo muovere le mani. Secondo diverse sentenze della Cassazione, si commette reato quando:
- si impone alla figlia un taglio di capelli e la si afferra con la forza per farglielo mentre la ragazzina si dimena rischiando la sua incolumità [4];
- si tiene un figlio minore di 2 anni legato alla tavola durante i pasti e lo si costringe a mangiare anche il cibo rigurgitato [5];
- si lega un figlio a una sedia con gli occhi bendati per costringerlo al solo ascolto dei cartoni animati [5];
- si chiude un figlio in un luogo buio per punizione [5];
- si punisce la cattiva condotta del figlio con continue e lievi percosse o tirate di capelli [6].
Si commette reato di lesioni personali quando si percuote un minore di 14 anni con una bacchetta sulle orecchie o sui glutei provocandogli dei lividi [7].
I mezzi di correzione non accettati
Le cose sono cambiate nel tempo e quello che una volta sembrava normale, anzi giusto e doveroso, oggi è vietato. Non sono ammessi come mezzi di correzione ad esempio:
- la cinghia;
- la frusta;
- la percossa;
- il pugno;
- un oggetto contundente lanciato o usato direttamente per colpire;
- le ingiurie;
- le minacce di morte;
- le punizioni degradanti o umilianti («ti mando a mangiare dalla ciotola del cane»).
Dare una spinta al figlio è reato?
Il concetto è sempre quello: un gesto apparentemente innocuo può diventare reato di abuso dei mezzi di correzione nel momento in cui procura una lesione, fisica o psicologica che sia. Così, la Cassazione ha recentemente condannato una donna per avere dato nell’arco di un anno una sberla e uno spintone al figlio. Con la prima, gli ha procurato delle escoriazioni al labbro, da cui è derivata «una malattia guaribile in tre giorni». Per la spinta, invece, il ragazzo ha battuto il tallone contro un mobile ed ha riportato un taglio di tre centimetri.
«Che sarà mai», si sarebbe detto qualche decennio fa. Che cosa significa oggi, lo spiega chiaro e tondo la Suprema Corte nella sentenza che trovi in fondo a questo articolo: la donna «ha abusato dei mezzi di correzione e disciplina in danno del minore a lei affidato, nella veste di genitore naturale, per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, tenendo presente la ripetitività delle condotte illecite poste in essere dalla donna ai danni di un ragazzino già fortemente provato dalla separazione dei genitori».
note
[1] Cass. sent. n. 25790/2014 del 16.05.2014.
[2] Cass. sent. n. 42648/2007 del 28.06.2007.
[3] Art. 571 cod. pen.
[4] Cass. sent. n. 11251/2010 del 21.10.2010.
[5] Cass. sent. n. 16491/2005 del 07.02.2005.
[6] Cass. sent. n. 3789/1997 del 07.11.1997.
[7] Cass. sent. n. 44621/2004 del 26.10.2004.
[8] Cass. senti. n. 37080/2021 del 12.10.2021.
Autore immagine: canva.com/