Addio indennità sostitutiva di preavviso


Il datore di lavoro non deve più pagare l’indennità sostitutiva del preavviso al dipendente che dà le dimissioni con effetto immediato se manca la giusta causa.
Nuova rivoluzionaria interpretazione dell’articolo 2118 del Codice civile da parte della Cassazione [1]: tutte le volte in cui il dipendente dà le dimissioni con effetto immediato, rinunciando così al preavviso, il datore di lavoro non deve più versargli l’indennità sostitutiva del preavviso. Viene così superata un’interpretazione storica delle norme in materia di recesso unilaterale del rapporto di lavoro [2].
Ricordiamo che il preavviso è dovuto tutte le volte in cui una delle due parti comunica all’altra il recesso dal contratto: nel caso del datore si tratta del licenziamento, nel caso del dipendente si tratta delle dimissioni.
Solo se sussiste una giusta causa (di licenziamento o di dimissioni) non è più dovuto il preavviso e il contratto termina con effetto immediato. Anzi, in questo caso, è l’altra parte a dover versare l’indennità sostitutiva avendo, con il proprio comportamento illegittimo, costretto l’altra a interrompere il rapporto.
Così, ad esempio, il datore che non paga lo stipendio al dipendente costringendolo alle dimissioni per giusta causa, dovrà versargli l’indennità.
Si è sempre detto che, in caso di dimissioni del dipendente date con il preavviso, il datore di lavoro potrebbe rinunciare al preavviso stesso, interrompendo immediatamente il contratto: in tal caso, però, dovrà corrispondergli l’indennità sostitutiva del preavviso. Ebbene, questa regola è stata sgretolata dalla pronuncia della Cassazione in commento. Secondo la Corte, infatti, il datore potrebbe ben rinunciare al preavviso, costringendo il dipendente dimissionario a restare a casa già dal giorno successivo, senza però dovergli corrispondere nulla.
Si tratta – come ammette la stessa Suprema Corte – di un’assoluta novità nell’ambito lavoristico, che scardina un principio consolidato nella giurisprudenza.
Il datore che rinuncia al preavviso evita di pagare l’indennità al lavoratore dimissionario. Questo perché l’istituto previsto dall’articolo 2118 del cod. civ. (in forza del quale in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità) ha natura obbligatoria e non reale. Pertanto, in capo alla parte che non recede, si configura un diritto cui si può liberamente abdicare, mentre l’altra non ha un interesse qualificato alla prosecuzione del rapporto.
Risultato: chi recede è libero di scegliere fra la prosecuzione del rapporto durante il preavviso e la corresponsione a controparte dell’indennità con immediato effetto risolutivo del recesso. Ma in capo alla parte che non recede si configura il diritto di rinunciare al preavviso senza dover pagare perciò alcuna indennità all’altra.
Maggiori informazioni nell’articolo Dimissioni: il datore di lavoro può rinunciare al preavviso?
note
[1] Cass. ord. n. 27934/21.
[2] Cass. 15 giugno 1987 n. 5279 Cass. 29 maggio 1999 n. 5284.