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Bullismo: responsabilità e conseguenze penali

14 Ottobre 2021 | Autore:
Bullismo: responsabilità e conseguenze penali

Quali reati comporta il bullismo e come denunciare episodi di bullismo? Cosa rischia il cyberbullo a livello legale? Quali le pene?

Contro gli episodi di bullismo e cyberbullismo i tribunali hanno eretto una barricata: sono stati introdotti principi volti a rafforzare la tutela delle vittime e a prevenire gli illeciti, coinvolgendo genitori e insegnanti.

Nel definire responsabilità e conseguenze penali del bullismo dobbiamo però partire ricordando i capisaldi del nostro ordinamento giuridico. 

La responsabilità penale, quella cioè conseguente al compimento di un reato, è solo personale: ricade cioè unicamente su chi commette l’azione illecita. Questi ne risponde se ha compiuto almeno 14 anni, subendo così tanto il processo quanto le relative sanzioni. Mai la responsabilità penale può essere scaricata su altri soggetti come genitori o insegnanti: neanche quella di un minorenne.

Discorso diverso vale per la responsabilità civile ossia per l’obbligo di risarcire la vittima: questa scatta solo al compimento dei 18 anni. A rispondere invece delle conseguenze della condotta illecita di un minorenne sono i suoi genitori o coloro che ne hanno la custodia (gli insegnanti dal momento in cui questi entra a scuola sino a quando ne esce). Il minore quindi non paga mai i danni dei suoi reati, pur subendone le relative sanzioni penali. 

Dunque, in relazione a un reato come il bullismo posto da un minorenne, sarà questi – se ha almeno 14 anni – a rispondere penalmente della propria condotta, mentre i danni alla vittima vanno pagati dai suoi genitori. 

Se il bullo ha meno di 13 anni il reato non può essere punito, fermo restando l’obbligo di risarcimento in capo al padre e alla madre.

Una volta analizzati i principi generali della responsabilità civile e penale possiamo vedere, più nel dettaglio quali sono le responsabilità e le conseguenze penali del bullismo. 

Bullismo: responsabilità degli insegnanti

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice civile, gli insegnanti sono responsabili [civilmente] del danno cagionato dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza a meno che provino di non aver potuto impedire il fatto, ossia di aver fatto tutto il possibile per anticipare la condotta illecita ed eliminarne le conseguenze dannose. 

Nel 2017, è stata però introdotta una nuova legge di contrasto al bullismo e al cyberbullismo: la legge n. 71/2017. A seguito di tale riforma, per dimostrare di aver fatto tutto il possibile al fine di evitare le condotte lesive, l’insegnante non può più limitarsi a dimostrare di aver vigilato sugli studenti, ma deve provare di aver messo in atto anche strumenti educativi e preventivi come i corsi e i laboratori pratici contro il bullismo. Così, è legittima la sanzione disciplinare irrogata a un’insegnante che isola la vittima di bullismo anziché sostenerla, «dimostrando di non rendersi conto della gravità dei fatti» [1].

Come detto, il ministero dell’Istruzione e la scuola (per conto degli insegnanti) devono risarcire il danno alla vittima del bullismo se l’atto violento viene posto dall’inizio alla fine delle lezioni o meglio da quando l’alunno entra nell’istituto a quando ne esce, intervallo compreso. 

Nel caso di accertamento di un atto di bullismo, gli insegnanti dovrebbero accompagnare la vittima a casa anziché lasciarla andare da sola, così consentendole magari di tentare atti di suicidio.

Gli insegnanti devono vigilare nelle classi, nei corridoi e finanche nei bagni; essi devono in generale controllare che non ci siano episodi di isolamento, minacce o violenze private in corso. 

Basta una sola segnalazione degli studenti circa le “abitudini” invalse tra i compagni di giochi pericolosi per far scattare un obbligo di sorveglianza maggiore da parte della scuola [2]. 

La responsabilità della scuola che non vigila sui “giochi pericolosi” degli studenti sussiste anche durante la ricreazione, specie quando si tratta di alunni ancora piccoli come quelli della scuola media. 

Risarcimento del danno alla vittima del bullismo

Nel momento in cui si va a liquidare il risarcimento del danno, bisogna considerare tanto le conseguenze immediate del bullismo, quanto il dolore dell’animo che deriva dalla continua esposizione a offese e minacce. Si tratta di un danno morale che va quantificato di volta in volta, tenendo conto della gravità della condotta e delle conseguenze che essa ha determinato. 

I sintomi da tenere in considerazione sono l’alterazione successiva delle abitudini di vita, i sensi di colpa, la vergogna e l’isolamento della vittima. Tutte conseguenze da valutare per risarcire il danno patito dalla vittima [3].

Per determinare il danno vanno valutati il dolore dell’animo, la disistima, la paura e la rabbia provocati nella vittima. Per determinare il danno morale vanno considerati: la reiterazione degli episodi illeciti, la fragilità psicologica della vittima e la mancanza di accudimento e pronta reazione da parte del personale scolastico.  

Responsabilità dei genitori

La responsabilità non è solo della scuola. Sui genitori ricade un obbligo ancora più pregnante rispetto a quello di vigilanza degli insegnanti: quello di fornire una ferrea educazione al figlio. 

Come per i prof, anche per i genitori vale l’esonero della responsabilità se dimostrano di «non aver potuto impedire il fatto», ma la prova è estremamente difficile. Difatti, nel compiere l’atto di bullismo, il giovane dimostra di non aver ricevuto una corretta educazione. È proprio nel gesto stesso che è implicita la responsabilità dei genitori. Del resto, se il giovane fosse stato educato per come si deve non avrebbe mai commesso il reato, sicché il problema non si sarebbe posto già alla radice.

Per la Corte di Cassazione i genitori devono dare anche il buon esempio, insegnando ai figli a comprendere il disvalore delle proprie condotte, visto che «l’educazione è fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti» [4]. 

Tra i doveri educativi dei genitori rientra anche quello di rendere i propri figli «capaci di dominare gli istinti, di fronteggiare le altrui offese e di rispettare gli altri» [5].

Sui genitori non ricade solo l’obbligo di fornire al figlio un’adeguata educazione e di controllarlo affinché non compia reati, ma anche di evitare che frequenti compagnie che potrebbero avere su di lui una influenza negativa e, in generale, che abbia effettivamente assimilato l’educazione impartita e i valori trasmessi [6]. Alla luce di ciò, più di un giudice ha detto che, in quest’ottica, il padre e la madre avrebbero un vero e proprio obbligo di controllare il cellulare del figlio, anche attraverso strumenti di parental control, per prevenire condotte illecite come, ad esempio, la diffusione di video proibiti, scabrosi, violenti o diffamatori [7].  

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti, leggi o seguenti articoli:


note

[1] Trib. Bologna, sent. n. 633 del 29 dicembre 2020.

[2] Trib. Roma, sent. n. 11249 del 30 giugno 2021.

[3] Trib. Reggio Calabria sent. n. 1087 del 20 novembre 2020.

[4] Cass. sent. n. 18804 del 28 agosto 2009.

[5] Cass. ord. n. 22541 del 10 settembre 2019.

[6] Trib. minorenni Caltanissetta sent, dell’11 settembre 2018.

[7] Trib. Parma, sent. n. 698 del 5 agosto 2020.

Autore immagine: depositphotos.com


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