Sono in cassa integrazione a zero ore. Ho ricevuto un’offerta di lavoro nello stesso settore rispetto a quello in cui già lavoro. Posso accettarla? E cosa accade all’indennità, se accetto?
È doverosa innanzitutto una premessa. Il lavoratore, anche quello in cassa integrazione a zero ore, resta obbligato per legge (articolo 2105 del Codice civile) al dovere di fedeltà nei confronti del suo datore di lavoro.
L’obbligo di fedeltà consiste:
- nel dovere di non concorrenza per cui il dipendente, durante il periodo lavorativo alle dipendenze del datore di lavoro ed anche nel periodo in cui è collocato in cassa integrazione, non deve svolgere prestazioni o essere assunto presso aziende dello stesso settore o concorrenti e non può nemmeno svolgere attività, anche in forma autonoma, che facciano concorrenza al proprio datore di lavoro;
- nel dovere di riservatezza per cui il dipendente non deve divulgare all’esterno le informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza durante il rapporto di lavoro;
- dovere di operare con correttezza e buona fede in modo da evitare di causare, con la propria condotta, danni all’azienda.
La violazione dell’obbligo di fedeltà (nei vari aspetti appena descritti) costituisce giusta causa di licenziamento e può portare l’azienda ad avviare anche un’azione di risarcimento dei danni nei riguardi del lavoratore.
Nel suo caso, in base alle informazioni contenute nel suo quesito, lei andrebbe a svolgere (se accettasse il nuovo impiego) un’attività in un settore identico e concorrente rispetto a quello del suo attuale datore di lavoro.
Occorre però dire che per la Corte di Cassazione (sentenza n. 13.329 del 26 ottobre 2001) è una violazione dell’obbligo di fedeltà lavorare alle dipendenze di una ditta in concorrenza con il datore di lavoro soltanto se le mansioni svolte siano di carattere intellettuale e contraddistinte da notevole autonomia e discrezionalità e questo non pare essere il suo caso (le sue mansioni sono infatti manuali e non intellettuali).
Pertanto, occorre dire che è basso (anche se non si può escludere del tutto) il rischio per lei di licenziamento per giusta causa e di una causa per risarcimento danni se accettasse di lavorare per una ditta in concorrenza con il suo attuale datore di lavoro.
Non ci sarebbe nessun rischio (nemmeno basso) se, invece, lei ricevesse un’offerta di lavoro in un settore non in concorrenza con quello del suo attuale datore di lavoro.
In tutti i casi (se cioè la sua nuova attività di lavoro fosse o non fosse in concorrenza con quella attuale sospesa e fosse sempre un part time), lei potrebbe cumulare totalmente l’integrazione salariale con il reddito derivante dalla nuova attività, se la nuova attività lavorativa si svolgesse in orari diversi (o in periodi diversi dell’anno) rispetto a quelli nei quali svolgeva le sue mansioni presso l’attuale datore.
Se invece gli orari di lavoro della nuova attività e della vecchia attività combaciassero (anche se le due attività fossero entrambe part time) e si sovrapponessero (anche in parte), lei perderebbe l’integrazione salariale per quelle ore di lavoro della nuova attività svolte nello stesso orario in cui lavorava presso il suo attuale datore (secondo le istruzioni contenute nella Circolare Inps n. 130 del 4.10.2010).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte