Demolizione: che fare se il Comune non provvede?


Chi abbatte le costruzioni abusive quando il Comune rimane inerte? A chi deve rivolgersi il privato che sollecita la rimozione delle opere?
Molti provvedimenti di demolizione rimangono lettera morta: vengono emessi dal Comune e notificati al responsabile dell’abuso o al proprietario attuale dell’immobile, ma poi nessuno li esegue materialmente. L’interessato – il più delle volte un vicino, che vuole far rimuovere l’opera abusiva – può presentare una diffida al Comune, sollecitandolo a provvedere; ma, nonostante ciò, spesso tutto tace e resta com’è. Anzi, talvolta, il Comune non si preoccupa nemmeno di rispondere a chi gli aveva inviato l’istanza. A questo punto, bisogna coinvolgere altre autorità, che facciano ciò che il Comune non ha voluto – o potuto – fare (talvolta, non è questione di cattiva volontà, ma mancano le risorse economiche necessarie per provvedere all’abbattimento).
Insomma, che fare se il Comune non provvede alla demolizione di un’opera abusiva? Chi può compierla al posto suo? Cosa fare e a chi rivolgersi per ottenerla? Per rimediare ai guasti e ai ritardi del passato, il recente «Decreto Semplificazioni» del 2020 ha introdotto importanti novità: il Testo Unico dell’Edilizia è cambiato e, adesso, la competenza a demolire è attribuita ai Prefetti, che si avvalgono anche del Genio militare, quando il Comune ritarda di oltre 180 giorni l’avvio delle procedure di demolizione.
Insomma, ora la procedura è diventata più snella e – dopo la diffida del vicino al Comune che è rimasta senza esito – compete al Prefetto, nella sua qualità di ufficiale di Governo, abbattere l’abuso edilizio. Ecco allora che fare se il Comune non provvede alla demolizione: il privato può rivolgersi al Tar, il tribunale amministrativo regionale del luogo ove si trova l’immobile da abbattere, per far dichiarare l’illegittimità dell’omissione da parte dell’Ente locale, nonostante le segnalazioni e le diffide inviate (quindi anche il silenzio serbato dall’Ente è illegittimo, non occorre un rifiuto esplicito). E non finisce qui, perché se neanche il Prefetto provvede (ha 90 giorni di tempo per farlo) il giudice amministrativo potrà nominare al suo posto, come commissario incaricato alla demolizione, un dirigente del ministero dell’Interno.
Indice
Demolizione di abusi edilizi: procedura
Ogni Comune ha, per legge [2], il potere-dovere di vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia compiuta nel suo territorio. Quando, tramite la polizia locale e i funzionari degli uffici tecnici, si accerta la presenza di costruzioni abusive, cioè opere realizzate senza il necessario permesso di costruire o in difformità da esso, gli organi comunali devono disporre la demolizione e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
La procedura amministrativa di demolizione si svolge nei seguenti passaggi:
- il Comune emana nei confronti del responsabile dell’abuso e del proprietario dell’immobile un’ingiunzione di demolizione dell’opera abusiva, concedendo un termine di 90 giorni per provvedere;
- alla scadenza, se l’opera non è stata rimossa, il bene e l’area su cui insiste vengono acquisiti di diritto [2] al patrimonio del Comune e a carico dei trasgressori si applicano sanzioni pecuniarie (da un minimo di 2.000 a un massimo di 20.000 euro);
- il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale emette un’ordinanza di demolizione [3], che sarà eseguita, a spese del responsabile dell’abuso, a cura di una ditta appaltatrice incaricata dal Comune;
- indipendentemente dai passaggi precedenti, la demolizione può essere disposta anche dal giudice penale, con la sentenza di condanna che accerta la commissione del reato di abuso edilizio [4].
Demolizione: le novità introdotte dal Dl Semplificazioni
Se l’iter che ti abbiamo descritto nei passaggi precedenti non viene avviato o non è completato, il nuovo Testo Unico dell’Edilizia, nel testo riformato dal Dl Semplificazioni [6], dispone che:
- se il Comune non intraprende la procedura di demolizione entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di accertamento dell’abuso, la competenza viene automaticamente attribuita al Prefetto, al quale il Comune deve trasferire «tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione»;
- per eseguire la demolizione la Prefettura si avvale, «per ogni esigenza tecnico-progettuale», degli uffici del Comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio;
- per l’esecuzione materiale dell’intervento, il Prefetto può anche utilizzare i reparti specializzati del Genio militare dell’Esercito.
A chi rivolgersi se la demolizione non viene eseguita?
A chi è stato pregiudicato dall’abuso edilizio realizzato da un vicino o da un proprietario limitrofo non interessa tanto la parte formale della procedura, e cioè se il Comune abbia emesso e notificato l’ordinanza di demolizione, quanto la sua successiva ed effettiva esecuzione. Per rimediare a una situazione di protratta inerzia, il privato che aveva depositato un esposto, un’istanza o una diffida al Comune per sollecitarlo a provvedere alla demolizione, se le sue richieste rimangono inevase e non riscontrate in nessun modo può presentare ricorso al Tar (il giudice amministrativo del tribunale competente per territorio), contro il silenzio serbato dall’Amministrazione. Si tratta di un silenzio-inadempimento, o di un silenzio-rifiuto a provvedere, che è illegittimo perché viola i termini e le condizioni procedurali che ti abbiamo descritto.
In applicazione di questi principi, una recentissima sentenza del Tar Campania [6] ha assegnato al Prefetto un termine di 90 giorni per provvedere all’abbattimento delle opere abusive (non avendo il Comune provveduto nei 180 giorni previsti) ed ha stabilito che, in caso di persistente inerzia, la competenza ad eseguire la demolizione passi al ministero dell’Interno, attraverso la nomina di un «commissario ad acta» individuato nel dirigente responsabile del Dipartimento degli affari interni e territoriali o in un funzionario da lui delegato.
Approfondimenti
Per approfondire leggi anche gli articoli:
- Chi demolisce un’opera abusiva?;
- Ordine di demolizione: ultime sentenze;
- Ordine di demolizione abuso edilizio: cosa c’è da sapere“.
note
[1] Art. 27 D.P.R. n. 380/2001.
[2] Art. 31, co.3, D.P.R. n.380/2001.
[3] Art. 31, co.5, D.P.R. n.380/2001.
[4] Art. 31 co.9, D.P.R. n.380/2001.
[5] Art. 41 D.P.R. n. 380/2001, sostituito dall’art. 10 bis del D.L. n.76/2020.
[6] Tar Campania, sent. n. 6327/21.