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Messaggio vocale al semaforo: c’è la multa?

15 Ottobre 2021 | Autore:
Messaggio vocale al semaforo: c’è la multa?

Multa per guida col cellulare: cosa succede se si manda un messaggio audio all’incrocio con il rosso?

Un nostro lettore ci scrive perché è stato multato perché, seppur fermo al semaforo ma con il motore acceso, aveva impugnato il cellulare allo scopo di inviare un messaggio vocale. Il poliziotto, lì vicino, lo ha visto e gli ha elevato il verbale. Ci chiede se possa fare ricorso contro la sanzione amministrativa. 

Per stabilire se c’è la multa in caso di messaggio vocale al semaforo dobbiamo leggere l’articolo 173 del Codice della strada. Al secondo comma, si legge che, durante la marcia, è vietato usare apparecchi radiofonici – come appunto sono gli smartphone – a meno che non siano in modalità viva voce o provvisti di auricolare (e, in questo secondo caso, sempre che il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie) e che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

Dunque, l’elemento distintivo, ai fini della multa per guida col cellulare, non è tanto il tipo di attività che si svolge con il dispositivo ma il fatto che questo impegni le mani del conducente o anche una sola. Quindi, si può essere multati sia nel caso in cui si scriva un messaggio, sia che lo si legga soltanto, sia che si consultino le mappe o che si invii un vocale. 

Il secondo aspetto da considerare è il concetto di «marcia». Contrariamente all’uso comune, nell’accezione intesa dal legislatore la marcia non include solo il movimento del veicolo ma ogni altra azione, compresa la momentanea sosta, che avviene a motore acceso. Dunque, il fatto di essere in fila al semaforo o al casello fa parte della marcia. 

Come chiarito dalla Cassazione [1], ai sensi dell’art. 157 Cod. strada, per «arresto» si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione e, in questi casi, permane il divieto di usare far uso di apparecchi radiotelefonici. Infatti, sarebbe del tutto irragionevole immaginare che il conducente possa, per il solo fatto che si è momentaneamente fermato, usare un cellulare proprio mentre impegna un incrocio con semaforo rosso. Anzi, il conducente dovrebbe prestare particolare attenzione proprio durante l’arresto al semaforo, essendo un momento di pericolo che non ammette distrazioni.

La ratio del divieto di cui all’art. 173 comma 2, Cod. strada risiede nell’impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento.

Inoltre, è vietata la guida con una sola mano, mentre l’altra è impegnata a tenere il cellulare. In questo comportamento si ravvisa infatti una condotta pericolosa, visto che entrambe le mani devono rimanere libere per le operazioni che la guida comporta, prima fra tutte il cambio di marcia, in caso di necessità [2].

Risultato: anche al semaforo rosso, il conducente non può afferrare il cellulare e mandare messaggi, per quanto si tratti di messaggi vocali. Non conta il fatto che non stia digitando sul display o che la vista sia ancora puntata sulla strada, ma la circostanza che una delle sue mani sia impegnata nel trattenere il dispositivo e sia pertanto distolta dallo sterzo, dove invece dovrebbe essere. 

La legge prevede la multa da 165 a 661 euro per chi fa uso «durante la marcia di apparecchi radiotelefonici» ed in più c’è la sospensione della patente da uno a tre mesi in caso di recidiva nel successivo biennio.

La constatazione del poliziotto che affermi nel verbale di aver visto il conducente utilizzare il cellulare alla guida fa piena prova – ossia pubblica fede – trattandosi della dichiarazione di un pubblico ufficiale che non può essere vinta con una semplice contestazione del conducente: è necessario un apposito procedimento civile chiamato «querela di falso». 


note

[1] Cass. sent. n. 23331/2020.

[2] Trib. Arezzo sent. n. 106 dell’8.02.2021.


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