Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Avvocato rinuncia al compenso: come dimostrarlo?

15 Ottobre 2021 | Autore:
Avvocato rinuncia al compenso: come dimostrarlo?

Spetta alla parte che afferma la gratuità dell’accordo dimostrarlo. A tal fine, non basta l’amicizia di lunga data tra il cliente e il suo avvocato.

Ti sei rivolto ad un avvocato, conoscente di lunga data, per ricevere qualche consiglio in merito ad una pratica rognosa. Lui si è offerto spontaneamente di aiutarti e, dopo aver ritirato la documentazione e aver scritto qualche lettera, ti ha presentato la parcella. Non avevate però concordato alcun prezzo per la sua attività: pertanto, non intendi pagarlo. Lui sostiene invece di avere diritto ad essere ricompensato. Come puoi provare ciò che affermi? Se l’avvocato rinuncia al compenso, come dimostrarlo? 

Ci sono alcune regole giuridiche che devi conoscere prima di imbatterti in una causa che potrebbe essere per te molto rischiosa. E gli avvertimenti provengono da una recente sentenza della Cassazione [1]. Ecco cosa devi sapere.

Non ho firmato alcun contratto con l’avvocato: devo pagarlo?

La prima cosa che devi sapere è che l’incarico a un avvocato può essere conferito anche verbalmente: non c’è bisogno di firmare documenti o carte. Il rapporto contrattuale si può addirittura consolidare anche con un semplice comportamento, in assenza cioè di dichiarazioni esplicite: ad esempio, con la consegna della documentazione della pratica. 

È vero: a volte, l’avvocato chiede al proprio cliente di firmare la procura. Tuttavia, si tratta di un adempimento necessario solo per la cosiddetta «rappresentanza processuale», ossia nel momento in cui è necessario farsi assistere in un processo. La procura infatti è condizione affinché gli effetti della sentenza possano prodursi in capo alla parte, nonostante questa non abbia fisicamente partecipato al giudizio e, al posto suo, ci sia stato l’avvocato. Ma il contratto tra cliente e il suo difensore nasce in un momento anteriore, ossia con il conferimento dell’incarico che, come detto, non richiede forme particolari, potendo avvenire anche oralmente. 

L’avvocato non chiede compenso: come dimostrarlo?

La prestazione di un professionista si presume sempre a titolo oneroso, ossia da retribuire. Certo, questo non esclude che l’avvocato possa svolgere un’attività gratuitamente (anche se troppe pratiche senza compenso possono far sorgere, nel Fisco, il sospetto di un’evasione fiscale); ma in tal caso spetta al cliente dimostrare che il legale ha rinunciato al proprio compenso. E la prova, in questi casi, potrebbe risultare assai complicata in assenza di documenti scritti. 

Quindi, bisognerebbe sempre avere l’accortezza di farsi rilasciare un documento con cui l’avvocato, prima dell’accettazione dell’incarico, rinuncia al proprio onorario. 

Come chiarito dalla Cassazione, non spetta al legale provare di aver pattuito un compenso per esigerlo. È piuttosto il cliente a dover dimostrare che tra loro c’è stato un accordo per escludere ogni pagamento. E per questo non bastano i trascorsi rapporti personali tra i due: anche nelle amicizie di lunga data la gratuità della prestazione non è scontata. 

Dunque, l’unico modo per dimostrare che l’avvocato ha rinunciato alla parcella è un documento, un sms, un’e-mail o qualsiasi comunicazione scritta da questi proveniente e con contenuto chiaro. La legge esclude che si possa provare per testimoni il contenuto di un contratto superiore a 2,58 euro. Ma il giudice, in relazione ai rapporti tra le parti (se magari parenti o conoscenti) potrebbe ugualmente concedere tale possibilità.

Chi ha un amico che fa l’avvocato quindi non può, solo per questo, rifiutarsi di pagargli la parcella se lui, all’esito della prestazione, la esige. 

Per esigere il pagamento il professionista deve solo provare che gli è stato conferito un incarico e che questo è stato portato a termine. Ma non deve dimostrare anche di aver pattuito un corrispettivo; è piuttosto onere dell’assistito dimostrare l’eventuale accordo per la prestazione a costo zero.

Chi stabilisce la parcella dell’avvocato?

Il problema sorge quando si tratta di quantificare l’importo della parcella dell’avvocato in assenza di patti espliciti col cliente e di compensi prefissati dalla legge. Ricordiamo infatti che il Decreto Bersani ha cancellato i cosiddetti limiti tariffari per la professione legale, rimettendo la determinazione dell’onorario all’accordo tra le parti.

Ebbene, qui le cose si complicano. Partiamo subito col dire che, per legge e deontologia, l’avvocato è tenuto a fornire al proprio cliente, al momento del conferimento dell’incarico, un preventivo scritto. Se si dimentica di farlo o non lo fa volontariamente, non perde comunque il diritto ad essere pagato; la sua omissione potrebbe tutt’al più costargli una sanzione da parte dell’Ordine di appartenenza.

Ed allora, in assenza di un preventivo o di un contratto scritto, la quantificazione della parcella viene fatta unilateralmente dal professionista, dopo l’espletamento del mandato. 

A questo punto, se il cliente ritiene l’importo congruo si limiterà a pagare, chiudendo qui la partita. Se invece lo ritiene troppo oneroso o sproporzionato può contestarlo (meglio se per iscritto) rifiutandosi di adempiere. All’avvocato spetterà agire contro di lui, eventualmente chiedendo al giudice un decreto ingiuntivo. 

A questo punto, il magistrato – in assenza appunto di un contratto scritto o di un preventivo controfirmato dal cliente – dovrà quantificare la parcella dell’avvocato sulla base dei minimi tariffari stabiliti da un decreto ministeriale del 2014 (che corrisponde, il più delle volte, alle tariffe di mercato praticate da gran parte degli avvocati). 

A quel punto, il cliente dovrà pagare la somma a cui è stato condannato con l’ingiunzione di pagamento.

Attenzione però: con il decreto ingiuntivo vengono addebitate sul cliente anche le spese legali, cosa che potrebbe far lievitare sensibilmente l’importo finale, facendo sì che questo risulti addirittura superiore alla somma inizialmente chiesta dal suo difensore. Peraltro, oltre a ciò, il cliente dovrà anche pagare un ulteriore avvocato che lo difenda nella causa di opposizione. 

Ecco perché la via giudiziale non conviene mai ed è sempre meglio trovare un accordo che scongiuri ogni scontro. 


note

[1] Cass. sent. n. 28226/2021.

Autore immagine: depositphotos.com


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA