Chi decide la parcella dell’avvocato?


Se il cliente solleva contestazioni sull’importo del preavviso di fattura, è il giudice a decidere sulla base dei minimi tariffari fissati dal DM 2014.
Da quando le parcelle degli avvocati sono state liberalizzate e non esiste più una legge a definire i minimi e i massimi tariffari, non manca chi, al momento di mettere mano al portafogli, si chiede puntualmente: chi decide la parcella dell’avvocato?
La prima risposta, peraltro abbastanza scontata, è che la parcella la decide sempre l’avvocato ma poi spetta al cliente confermarla o meno. Per cui, se quest’ultimo non intende aderire alla proposta, può comunque rinunciarvi e farsi assistere da un altro legale.
Il problema però è che non sempre le parti sono chiare all’atto del conferimento dell’incarico; potrebbe così avvenire, anche in un’ottica di reciproca fiducia, di rinviare la definizione del compenso a un momento successivo. Ed è qui che sorgono le contestazioni, tra l’avvocato che ritiene il proprio onorario in linea con i valori di mercato e il cliente invece che lo considera spropositato.
Ebbene, in situazioni di conflitto come questa, chi decide la parcella dell’avvocato? Cerchiamo di fare il punto della situazione.
Indice
L’avvocato è obbligato a fornire un preventivo?
Si, l’avvocato deve fornire, al momento del conferimento dell’incarico – e non dopo – un preventivo. Preventivo peraltro che deve essere scritto. E siccome spetta all’avvocato dimostrare di averlo presentato al cliente, sarà bene che si assicuri che quest’ultimo lo abbia controfirmato per accettazione.
Attenzione però: la mancata esibizione del preventivo non fa venir meno il diritto dell’avvocato ad essere pagato. Tale inadempimento comporta solo una sanzione di carattere disciplinare (inflitta dall’Ordine di appartenenza) che non incide sul rapporto contrattuale. Come dire: poiché la prestazione è stata ormai eseguita va comunque pagata.
Il contratto con l’avvocato deve essere scritto?
Altro luogo comune è quello di ritenere che l’avvocato debba fornire al cliente un contratto scritto e che questo debba per forza firmarlo. Al contrario, il mandato all’avvocato può essere anche conferito verbalmente o addirittura con comportamenti taciti come, ad esempio, la consegna del fascicolo e di tutta la documentazione della pratica.
Spesso, si confonde il «mandato» con la «procura processuale», quest’ultima sì necessariamente scritta e da firmare. Chiariamo la differenza.
Il mandato, come detto, è il contratto in forza del quale il cliente chiede all’avvocato di assisterlo e difenderlo; non richiede forme scritte e può essere verbale. Di solito, si conclude nel momento in cui il cliente si presenta presso lo studio dell’avvocato e questi accetta l’incarico.
La procura processuale viene invece inserita negli atti processuali, quelli cioè che si depositano in tribunale per la partecipazione alle cause (ad esempio la citazione, il ricorso, la comparsa di risposta, ecc.). Essa serve a consentire che l’avvocato possa, dinanzi al giudice, assistere il cliente e fa sì che gli effetti della sentenza si producano in capo a quest’ultimo, pur non avendo materialmente partecipato al giudizio (poiché appunto sostituito dal legale).
Che succede se l’avvocato non dà un preventivo?
Come anticipato, il problema in merito alla quantificazione della parcella dell’avvocato si pone solo quando il cliente non ha ricevuto un preventivo e non l’ha accettato. Se così fosse infatti quest’ultimo non potrebbe contestarne la misura in un momento successivo, neanche se il giudice, nell’addebitare le spese legali sulla parte soccombente, dovesse liquidare un importo inferiore (il patto tra cliente e difensore infatti è cosa ben distinta, sicché non è detto che il rimborso dell’avversario debba coprirne l’intero importo).
Nell’ipotesi in cui il professionista non abbia presentato il preventivo al cliente, sarà il professionista stesso a quantificare unilateralmente l’entità della parcella. Nella maggior parte dei casi, gli avvocati, proprio al fine di evitare contestazioni, si rifanno agli importi delle vecchie tariffe legali, eventualmente maggiorate o ridotte in base alla difficoltà della pratica.
Una volta presentata la proposta di parcella al cliente, si pongono tre possibili soluzioni:
- il cliente accetta l’importo e paga;
- il cliente non contesta l’importo ma non paga;
- il cliente contesta l’importo e non paga.
Nella prima ipotesi, non si pone alcun problema.
Nella seconda ipotesi, l’avvocato procederà per le vie giudiziali per recuperare il proprio credito, eventualmente chiedendo un decreto ingiuntivo nei confronti del cliente (la competenza è quella del foro di residenza del cliente).
Nella terza ipotesi, si verificherà uno scontro giudiziale. Il legale probabilmente chiederà un decreto ingiuntivo contro l’assistito ma quest’ultimo, nei 40 giorni successivi, proporrà opposizione, sostenendo l’esosità dell’importo. Spetterà al giudice, a questo punto, valutare i termini della controversia e la congruità del preventivo. A tal fine, anche il giudice è tenuto a rifarsi alle vecchie tariffe stabilite dal DM 2014. Per cui, se l’avvocato si è tenuto a tali importi, il giudice conferma il decreto ingiuntivo e al cliente non resta che pagare. Se invece l’avvocato ha determinato un importo superiore questo viene ridotto.
Verosimilmente, il giudice condannerà il cliente a pagare anche le spese legali per la procedura giudiziale intrapresa dall’avvocato. A questo proposito è bene considerare che l’importo finale potrebbe lievitare sensibilmente, rendendo del tutto inutile la contestazione del cliente (che peraltro ha dovuto anche sostenere il costo di un ulteriore avvocato che lo difendesse). Ecco perché è sempre consigliabile trovare un accordo evitando lo scontro giudiziale.