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Patto di non concorrenza: cosa prevede?

23 Ottobre 2021
Patto di non concorrenza: cosa prevede?

Ho stipulato con il mio datore di lavoro un patto di non concorrenza. Mi impedisce di svolgere qualsiasi attività? 

Il patto di non concorrenza presente nel contratto di lavoro che le è stato sottoposto prevede:

  • nella prima parte, il divieto per lei di svolgere, nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività (in proprio o in qualsiasi altra veste) nel settore indicato; il divieto è anche limitato territorialmente alle aree geografiche indicate;
  • nella seconda parte, viene prevista una incompatibilità dell’accordo da stipularsi con qualsivoglia ulteriore accordo contrattuale in essere intestato a lei direttamente o ad altra società da lei rappresentata o partecipata, dal quale lei si impegna a rassegnare le proprie dimissioni entro 3 giorni dalla data di comunicazione dell’accettazione della presente lettera di impegno all’assunzione.

L’incompatibilità prevista nella seconda parte del patto di non concorrenza è testualmente limitata a «qualsivoglia ulteriore accordo contrattuale in essere intestato a lei direttamente o ad altra società da lei rappresentata o partecipata».

Perciò, stando alle espressioni testualmente usate, questa incompatibilità dell’accordo da stipularsi con qualsivoglia ulteriore accordo contrattuale è contemporaneamente:

  • limitata agli accordi contrattuali in essere (quindi, non si estende agli accordi contrattuali eventualmente da lei stipulati successivamente all’accettazione della lettera di impegno);
  • ma estesa a qualsivoglia ulteriore accordo (senza specificare se l’accordo da considerarsi incompatibile sia limitato al settore come individuato nella prima parte del patto).

Risulta chiaro che il testo del patto di non concorrenza, per quanto riguarda la sua seconda parte (quella che contiene l’incompatibilità che le ha suscitato perplessità), è stato scritto in modo tale da lasciare spazio ad interpretazioni contraddittorie.

L’interpretazione letterale del testo (che è fondamentale) è quella che le ho fornito poc’anzi, per cui da un lato si limita l’incompatibilità ai soli ulteriori contratti già in essere (cioè già in corso alla data della sottoscrizione della lettera d’impegno), ma dall’altro la si estende a qualsivoglia ulteriore accordo in essere (senza alcun limite relativo al tipo di attività da considerare incompatibile).

Pertanto, se lei firmasse la lettera d’impegno così com’è, sarebbe obbligata (in base al tenore letterale della seconda parte del patto di non concorrenza), a:

  • rassegnare le sue dimissioni, entro tre giorni dalla firma della lettera di impegno, da qualsivoglia ulteriore accordo già in essere a quella data.

Lei però sarebbe libera di stipulare nuovi accordi contrattuali o di avviare attività autonome, dopo la firma della lettera d’impegno e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, nel rispetto in ogni caso:

  • delle norme del contratto collettivo;
  • dell’articolo 2105 del Codice civile che vieta a lei, come a tutti i lavoratori dipendenti, nel corso del rapporto di lavoro, di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con il datore di lavoro nel medesimo settore produttivo o commerciale (in questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 9.056 del 19 aprile 2006).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte



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