Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 14 ottobre 2021, n. 28099
Presidente Graziosi – Relatore Porreca
Considerato che:
O.E. conveniva in giudizio il Comune di Reggio Emilia chiedendo il risarcimento dei danni arrecati a un’autovettura di sua proprietà a causa dell’impatto di un capriolo che si era immesso improvvisamente sulla carreggiata di una strada appartenente all’ente locale; il Giudice di Pace accoglieva la domanda, con pronuncia riformata dal Tribunale secondo cui, pur rispondendo la pubblica amministrazione, proprietaria della strada, secondo l’art. 2051 c.c., si trattava di un evento statisticamente improbabile e imprevedibile, non essendo stato provato che la via fosse interessata da un elevato numero di attraversamenti di fauna selvatica, tale da imporre una segnaletica di pericolo; avverso questa decisione ricorre per cassazione O.E. articolando un motivo unico, corredato da memoria; resiste con controricorso il Comune di Reggio Emilia.
Ritenuto che:
con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051,2697, c.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che non si trattava di verificare la sussistenza o meno del nesso causale tra l’evento e l’omissione colposa consistente nella mancata apposizione di segnaletica di pericolo, bensì tra il primo e la cosa, ossia la strada, in termini di oggettiva regolarità eziologica; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; Rilevato che: il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato; dev’essere premesso che vi è un giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie in termini di responsabilità custodiale dell’ente proprietario della strada, sicché non viene in rilievo la diversa sussunzione nel perimetro della responsabilità ai sensi dell’art. 2052 c.c., del titolare della cura e gestione della fauna selvatica (su cui, di recente, v. Cass., 20/04/2020, n. 7969, e Cass., 12/06/2020, n. 12113); nel diverso ambito segnato dall’art. 2051 c.c., invece, deve richiamarsi la differente (e precedente) nomofilachia a mente della quale la norma in parola, nell’affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio d’imputazione che prescinde dalla colpa operando sul piano oggettivo dell’accertamento del rapporto causale tra la cosa stessa e l’evento dannoso, e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo a elidere tale rapporto causale (Cass., 01/02/2018, n. 2477, in un’ipotesi di responsabilità dell’ente proprietario della strada percorsa dal danneggiato con la propria autovettura e rimasto coinvolto in un incidente a causa della presenza di un bovino sulla carreggiata); in questo differente quadro, deve ritenersi che la corretta disamina della vicenda oggetto della sentenza impugnata richiedeva di accertare -essendo pacifica la derivazione del danno dalla presenza del capriolo sulla sede stradale- se ricorressero o meno gli estremi del caso fortuito, ossia dell’obiettiva imprevedibilità “ex ante” dell’immissione nella carreggiata dell’animale (quale fenomeno generale), e se tale immissione conservasse, al momento del sinistro, i connotati di eccezionalità e inevitabilità, anche per quel conducente, cioè, in quella specifica circostanza (Cass., n. 2477 del 2018, cit., pag. 10); il Tribunale ha accertato in fatto, al di là dei riferimenti agli obblighi di segnaletica, che l’immissione improvvisa nella sede stradale dell’animale era statisticamente e dunque oggettivamente imprevedibile (pag. 4, primo capoverso, della sentenza impugnata), rimanendo quindi assorbito il secondo tema di accertamento, ossia se, qualora quell’evento fosse stato prevedibile “ex ante” quale fenomeno generale e, quindi, rientrante nella regolarità causale determinante la responsabilità custodiale in questione, fosse stato però evitabile dal soggetto guidatore, con condotta sopravvenuta integrante, sotto tale profilo, il caso fortuito interruttivo del nesso eziologico; non si configura, pertanto, la violazione delle norme evocate, mentre residua solo un tentativo di rilettura istruttoria reiterato in memoria, meramente illustrativa e invece utilizzata richiamando anche documenti non meglio specificati e trascritti, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); spese secondo socconnbenza, liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 1.800,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, oltre il 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali se dovuti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.