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Attraversamento animali selvatici in città

17 Ottobre 2021 | Autore:
Attraversamento animali selvatici in città

Incidente stradale con un capriolo in pieno centro urbano: il Comune non può risarcire i danni all’automobilista. 

Se un daino, un cervo, un capriolo o un cinghiale attraversa una strada fuori dal perimetro urbano, l’ente titolare del suolo deve risarcire il danno subìto dall’automobilista che vi va ad impattare o che, per non investirlo, urta contro un muretto o un albero. Ma ciò solo a condizione che l’ente non abbia apposto la relativa segnaletica con l’avviso agli automobilisti della possibile presenza di animali selvatici ed il luogo ove si sia verificato l’incidente è privo di recinzione. In presenza invece di tali condizioni, l’amministrazione dimostra di aver fatto di tutto per evitare l’urto e così va esente da responsabilità. 

Diversamente vanno le cose in caso di attraversamento di animali selvatici in città: è impossibile ottenere il risarcimento. La ragione ce la spiega una recente ordinanza della Cassazione [1]. Per comprenderla bisogna ripassare ciò che dice la legge. 

L’articolo 2051 del Codice civile stabilisce che il proprietario o il custode della cosa – nel nostro caso la strada – è responsabile per tutti i danni arrecati dalla cosa stessa a terzi, a meno che non dimostri che il fatto – nel nostro caso l’incidente – si è verificato per un caso fortuito. 

Cosa si intende per caso fortuito? Un evento imprevedibile e inevitabile, che quindi l’ente titolare della strada non poteva impedire che si verificasse neanche adottando tutti gli accorgimenti e le cautele del caso. 

Un tipico caso fortuito è costituito dall’imprudenza dell’automobilista. Se il conducente va veloce o è distratto, l’incidente si verifica per colpa sua e non certo del Comune. 

Un altro caso fortuito è quello derivante dalla presenza di cani randagi sulla strada la cui presenza però non è mai stata segnalata all’ente pubblico, con conseguente impossibilità di attivare il servizio degli accalappiacani. 

Anche nel caso di un capriolo, un daino, un cervo che attraversa la strada in città si può parlare di caso fortuito. Si tratta infatti di un evento statisticamente imprevedibile trattandosi di fauna selvatica che vive di norma nelle strade di montagna, di collina o comunque fuori dai centri urbani. Ecco perché il Comune non può andare responsabile per tali eventi e, di conseguenza, non è neanche tenuto a risarcire il danno al conducente. 

Volendo estremizzare, per rendere ancora più comprensibile il concetto della Suprema Corte, sarebbe come a voler ritenere colpevole un Comune solo perché un animale pericoloso, come un orso, un elefante o un leone (per quanto la loro presenza non sia tipica dei nostri territori) invadesse le vie del centro della città. Di certo, sono eventi imprevedibili e inevitabili, almeno in Italia. 

La presenza di un capriolo per strada è obiettivamente imprevedibile ex ante, ed è quindi un fatto connotato di eccezionalità ed inevitabilità, osservano i giudici della Cassazione. 

Abbiamo detto incidentalmente che anche nel caso di incidente causato da un cane randagio è più difficile il risarcimento se l’automobilista non prova che nei giorni precedenti la presenza dell’animale in zona è stata segnalata mentre l’ente locale non è intervenuto. È impossibile del resto pretendere un controllo così penetrante nei confronti dei cani randagi che, per loro natura, si muovono sempre da una zona a un’altra. Non conta neanche che alcuni testimoni confermino di aver visto il cane randagio «nella zona» nei giorni antecedenti il sinistro: affinché il Comune si trovi in colpa è necessario dimostrare di aver allertato l’amministrazione sulla presenza dell’animale in modo da poter richiedere l’intervento del servizio di cattura gestito dall’Asl. 


note

[1] Cass. ord. n. 28099/2021.  

Autore immagine: depositphotos.com

Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 14 ottobre 2021, n. 28099

Presidente Graziosi – Relatore Porreca

Considerato che:

O.E. conveniva in giudizio il Comune di Reggio Emilia chiedendo il risarcimento dei danni arrecati a un’autovettura di sua proprietà a causa dell’impatto di un capriolo che si era immesso improvvisamente sulla carreggiata di una strada appartenente all’ente locale; il Giudice di Pace accoglieva la domanda, con pronuncia riformata dal Tribunale secondo cui, pur rispondendo la pubblica amministrazione, proprietaria della strada, secondo l’art. 2051 c.c., si trattava di un evento statisticamente improbabile e imprevedibile, non essendo stato provato che la via fosse interessata da un elevato numero di attraversamenti di fauna selvatica, tale da imporre una segnaletica di pericolo; avverso questa decisione ricorre per cassazione O.E. articolando un motivo unico, corredato da memoria; resiste con controricorso il Comune di Reggio Emilia.

Ritenuto che:

con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051,2697, c.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che non si trattava di verificare la sussistenza o meno del nesso causale tra l’evento e l’omissione colposa consistente nella mancata apposizione di segnaletica di pericolo, bensì tra il primo e la cosa, ossia la strada, in termini di oggettiva regolarità eziologica; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; Rilevato che: il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato; dev’essere premesso che vi è un giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie in termini di responsabilità custodiale dell’ente proprietario della strada, sicché non viene in rilievo la diversa sussunzione nel perimetro della responsabilità ai sensi dell’art. 2052 c.c., del titolare della cura e gestione della fauna selvatica (su cui, di recente, v. Cass., 20/04/2020, n. 7969, e Cass., 12/06/2020, n. 12113); nel diverso ambito segnato dall’art. 2051 c.c., invece, deve richiamarsi la differente (e precedente) nomofilachia a mente della quale la norma in parola, nell’affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio d’imputazione che prescinde dalla colpa operando sul piano oggettivo dell’accertamento del rapporto causale tra la cosa stessa e l’evento dannoso, e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo a elidere tale rapporto causale (Cass., 01/02/2018, n. 2477, in un’ipotesi di responsabilità dell’ente proprietario della strada percorsa dal danneggiato con la propria autovettura e rimasto coinvolto in un incidente a causa della presenza di un bovino sulla carreggiata); in questo differente quadro, deve ritenersi che la corretta disamina della vicenda oggetto della sentenza impugnata richiedeva di accertare -essendo pacifica la derivazione del danno dalla presenza del capriolo sulla sede stradale- se ricorressero o meno gli estremi del caso fortuito, ossia dell’obiettiva imprevedibilità “ex ante” dell’immissione nella carreggiata dell’animale (quale fenomeno generale), e se tale immissione conservasse, al momento del sinistro, i connotati di eccezionalità e inevitabilità, anche per quel conducente, cioè, in quella specifica circostanza (Cass., n. 2477 del 2018, cit., pag. 10); il Tribunale ha accertato in fatto, al di là dei riferimenti agli obblighi di segnaletica, che l’immissione improvvisa nella sede stradale dell’animale era statisticamente e dunque oggettivamente imprevedibile (pag. 4, primo capoverso, della sentenza impugnata), rimanendo quindi assorbito il secondo tema di accertamento, ossia se, qualora quell’evento fosse stato prevedibile “ex ante” quale fenomeno generale e, quindi, rientrante nella regolarità causale determinante la responsabilità custodiale in questione, fosse stato però evitabile dal soggetto guidatore, con condotta sopravvenuta integrante, sotto tale profilo, il caso fortuito interruttivo del nesso eziologico; non si configura, pertanto, la violazione delle norme evocate, mentre residua solo un tentativo di rilettura istruttoria reiterato in memoria, meramente illustrativa e invece utilizzata richiamando anche documenti non meglio specificati e trascritti, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); spese secondo socconnbenza, liquidato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 1.800,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, oltre il 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali se dovuti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.


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