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Notifica di atto giudiziario a un dipendente della società

17 Ottobre 2021 | Autore:
Notifica di atto giudiziario a un dipendente della società

Consegna raccomandate e atti giudiziari indirizzati a persona giuridica: la validità della consegna a persona addetta all’ufficio o all’azienda. 

Il postino può effettuare la notifica di un atto giudiziario a un dipendente della società? L’articolo 139 del Codice di procedura civile stabilisce che, nel caso in cui il destinatario non venga trovato – e il destinatario di un atto destinato a una società è certamente il suo legale rappresentante – l’ufficiale giudiziario consegna il plico a una «persona addetta all’ufficio o all’azienda» purché non minore di quattordici anni e non palesemente incapace. 

A questo punto, per comprendere se la raccomandata o l’atto giudiziario possano essere validamente consegnati a un dipendente qualsiasi, colui che per primo magari si è trovato ad aprire la porta del magazzino o dell’ufficio, bisogna comprendere cosa si intende appunto con il concetto di «persona addetta all’ufficio o all’azienda». 

Una lettura approssimativa della norma potrebbe indurre a ritenere che si tratti di soggetti appositamente delegati, dall’amministratore, alla ricezione della posta e, quindi, autorizzati a firmare il registro delle raccomandate del postino o la relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario. A dare però un parere diverso è stata una recente ordinanza della Cassazione [1]. La Corte si è appunto trovata a dover spiegare se sia valida la notifica di un atto giudiziario a un dipendente della società. Ecco qual è stata la sua risposta. 

Notifica a una società: a chi va consegnato l’atto?

Secondo i giudici supremi, in caso di assenza del legale rappresentante, gli atti da notificare a una società possono essere consegnati a un dipendente qualsiasi. Non è necessario che si tratti di una persona munita di apposita delega. 

Dunque, per le società possono essere destinatari degli atti i dipendenti, le persone comunque incaricate di ricevere le notifiche o addette alla sede e non solo il legale rappresentante.  

Notifica a una società: è necessaria la raccomandata informativa?

La seconda questione, non meno importante, che la Corte ha chiarito è se, una volta affidato il plico al lavoratore subordinato, il postino debba inviare la raccomandata informativa al legale rappresentante in modo che questi sia comunque informato del tentativo di notifica. La risposta è stata negativa: difatti, a norma di legge, l’invio della raccomandata informativa (la cosiddetta can) è sì imposto in caso di assenza del destinatario, ma solo qualora la notifica sia diretta a una persona fisica. 

Per i giudici di legittimità, non sussiste la nullità della notifica «effettuata a persona “dipendente” della società e non al legale rappresentante senza che vi sia stato anche l’invio della raccomandata informativa». 

La raccomandata informativa è prescritta nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma «nel caso di notificazione alle persone giuridiche (il destinatario) va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede».

Secondo la Cassazione, dunque, la notifica alla società è regolare anche se non viene inviata la raccomandata informativa, in caso di mancata consegna al legale rappresentante. Adempimento che, normalmente, è imposto per la legittimità della notifica alle persone fisiche, in caso di momentanea assenza del destinatario. 

Presso quale sede si può consegnare la notifica a una società? 

La notifica a una società non si può fare presso qualsiasi sede. Di certo, il luogo più indicato è la sede legale, quella che risulta dall’atto costitutivo. È esclusa la validità della notifica presso una sede ove non vi siano uffici amministrativi, ad esempio il luogo dove la società ha un ufficio decentrato (ufficio reclami). 

In alternativa alla sede legale, gli atti possono essere notificati presso la sede effettiva.

Notifica nella residenza del legale rappresentante della società

La Corte ha poi spiegato che la notifica a una società si può eseguire anche presso l’indirizzo di residenza, di domicilio o dimora abituale del legale rappresentante, ossia ove questi vive, e non necessariamente presso la sede della società stessa. 

Gli atti amministrativi, anche quelli tributari, possono essere notificati oltre che presso la sede della società, direttamente all’amministratore della stessa, con consegna a un familiare convivente del legale rappresentante, presso il luogo di residenza, domicilio o dimora di quest’ultimo.

L’articolo 145 del codice di rito, richiamato nella pronuncia, prevede che gli atti possono essere notificati presso la sede o direttamente al legale rappresentante. Le due forme di notifica, alternative, hanno pari dignità. 

Non è più imposto che gli atti tributari o altre tipologie di atti, compresi quelli processuali, vengano notificati presso la sede legale della società. 


note

[1] Cass. ord. n. 26846/21 del 4.10.2021.

Autore immagine: depositphotos.com


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