Niente prescrizione presuntiva per chi ammette di non aver pagato


Niente prescrizione presuntiva per il compenso dell’avvocato quando il cliente ammette di non aver pagato.
I crediti dei professionisti si prescrivono dopo tre anni dall’esecuzione della prestazione (che, per gli avvocati, scatta dal termine della causa o dall’ultimazione del mandato). Si tratta però di un termine breve, in deroga al termine ordinario di 10 anni, che va sotto il nome di prescrizione presuntiva. Essa si basa sulla presunzione che determinate obbligazioni vengano estinte immediatamente, al momento stesso della presentazione della parcella.
Nella pratica può avvenire che il debitore, di fronte alla richiesta del creditore di adempiere, eccepisca, oltre alla prescrizione del diritto, anche che il rapporto non è mai sorto, che è invalido, o che altri sia tenuto all’adempimento.
In questo caso, l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata perché colui che afferma che il diritto non è mai sorto, che è invalido ecc., non può nello stesso tempo affermare (vi sarebbe infatti una contraddizione in termini) che si è estinto per non esercizio.
Proprio per questo, di recente, la Cassazione [1] ha detto che non opera la prescrizione presuntiva per chi ammette di non aver pagato e lo fa nel corso del giudizio. Ammissione che potrebbe essere anche implicita in una dichiarazione dal contenuto diverso come, ad esempio, nel fatto di sostenere che l’importo è sproporzionato rispetto alla prestazione eseguita o nel chiedere una dilazione o uno sconto sulla parcella.
Cerchiamo di fare il punto della situazione.
La prescrizione presuntiva di tre anni per i crediti dei professionisti è contenuta all’articolo 2956 del Codice civile.
Il successivo articolo 2959 stabilisce però che l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata se il debitore ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.
Secondo la Corte, dunque, il cliente che ammette di non aver pagato la parcella non può poi invocare la prescrizione presuntiva del credito dell’avvocato.
Sulla questione, gli Ermellini hanno chiarito che il principio secondo cui «la prescrizione presuntiva ai sensi dell’art. 2959 c.c. si fonda non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come accade per la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l’obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione».
Già in passato la Suprema Corte [2] aveva ritenuto incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva anche la difesa con la quale il cliente ammette di aver pagato il dovuto riconoscendo al professionista un importo inferiore a quello richiesto.
note
[1] Cass. ord. n. 28305 del 15.10.2021. Cfr. anche Cass. ord. n. 30058/2017.
[2] Cass. sent. n. 14927/2010.
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