La manutenzione e la responsabilità per eventuali danni relativamente a un pino che si trova nel mio giardino privato spetta a me o al condominio?
Da quanto deduco, l’albero in questione, la cui esistenza è risalente nel tempo, era stato piantato dagli originari proprietari per dare lustro alla grande villa esistente nell’ottocento.
Per tali ragioni, alle spese di potatura e manutenzione sono tenuti a contribuire tutti i condomini, anche se l’albero è presente su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino.
La ragione sta nel fatto che l’albero in questione è funzionale al decoro dell’intero agglomerato condominiale; pertanto, la manutenzione della pianta avviene per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso.
Quanto detto è stato confermato di recente dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che le piante di alto fusto possono formare oggetto, ad un tempo, di proprietà esclusiva e di comunione, fornendo utilità differenziate al proprietario del suolo e, ad un tempo, ai titolari delle unità immobiliari dell’edificio condominiale, in quanto componenti essenziali del decoro architettonico del fabbricato; ciò giustifica l’obbligo di contribuzione dei partecipanti al condominio alle spese di potatura (Cassazione civile, sez. II, 16/10/2020, n. 22573).
Prima della Cassazione, anche i giudici di merito si erano pronunciati in tal modo, seguendo l’orientamento poi cristallizzato dai giudici di legittimità.
Ad esempio, il tribunale di Roma ebbe a specificare come gli alberi che insistono in un giardino di proprietà esclusiva e piantati dal costruttore con la finalità di conferire, con tali piante, pregio e decoro estetico all’edificio, rendendolo più gradevole e di valore, devono essere conservati, mediante la potatura, da tutti i condomini i quali devono contribuire alle relative spese in base ai rispettivi millesimi di proprietà (Tribunale Roma, sez. I, 20/09/2018, n. 30798).
Da ciò ne deriva che per i danni causati dall’albero esistente nella Sua proprietà privata dovranno rispondere tutti i condomini, per omessa manutenzione.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla