Si può convocare l’assemblea di domenica?


Condominio: l’amministratore può dare come data di prima convocazione un giorno festivo o deve essere per forza feriale?
Alzi la mano chi mai si è presentato all’assemblea di condominio in prima convocazione. Questo non solo perché l’amministratore è solito fissare la relativa data in giorni ed orari improbabili, ma anche perché nessuno vi partecipa. E ciò per un fatto molto semplice: in seconda convocazione è più facile raggiungere i quorum – e quindi far funzionare l’assemblea – rispetto alla prima convocazione. Ragion per cui, per convenzione, la si fa andare deserta.
Alla luce di ciò, la data di prima convocazione ha assunto ormai un valore formale. Ciò nonostante, poiché in condominio c’è sempre chi trova il pelo nell’uovo e sarebbe disposto a vendere l’anima pur di sollevare contestazioni, è bene chiedersi se si può convocare l’assemblea di domenica.
La legge in proposito è assai lacunosa. L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile stabilisce solo che la seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno solare della prima.
Vediamo allora come tale norma è stata interpretata, sino ad oggi, dalla giurisprudenza.
Indice
Differenza tra prima e seconda convocazione
Come anticipato, la differenza tra prima e seconda convocazione sta nei quorum prescritti dalla legge. In particolare, quanto al quorum costitutivo, in prima convocazione, dev’essere presente la maggioranza dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di due terzi del valore dell’edificio (667/1.000). Al contrario, in seconda convocazione, dev’essere presente un terzo dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di almeno un terzo del valore dell’edificio (334/1.000).
Quanto ai quorum deliberativi (che come noto possono variare a seconda della questione sottoposta al voto), in linea generale in prima convocazione, la delibera è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno la metà del valore dell’edificio (500/1.000). Invece, in seconda convocazione, è sufficiente la maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno un terzo del valore dell’edificio (334/1.000).
Esistono però numerosi casi in cui, anche in seconda convocazione, è richiesto lo stesso quorum della prima. Leggi, per approfondimenti: Differenza tra prima e seconda convocazione
Quanto tempo tra prima e seconda convocazione?
Le disposizioni di attuazione dicono solo che la seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno solare della prima. Questo non richiede necessariamente il rispetto di un tempo minimo di almeno 24 ore. L’importante è che si tratti di un giorno diverso. Quindi, ad esempio, ben potrebbe essere che la prima convocazione si tenga il lunedì alle 21.00 e la seconda il martedì alle 17.00.
Resta salva la possibilità che il regolamento di condominio possa fissare una disciplina differente stabilendo che tra la prima e la seconda convocazione intercorrano almeno 24 ore, nel qual caso bisognerà rispettare pedissequamente questo limite.
Prima convocazione in orari impossibili
La Cassazione [1], in un precedente del 2009, ha stabilito che la convocazione in prima adunanza non può mai avere un valore formale: pertanto non può essere indetta in orari impossibili come, ad esempio, l’una di notte, solo allo scopo di farla andare deserta. Un comportamento del genere, anche se rivolto dal lodevole scopo di evitare perdite di tempo sia ai condomini che all’amministratore, sarebbe illegittimo. Pertanto, in caso di impugnazione della riunione di condominio, il giudice, pur non potendo annullare l’assemblea, potrebbe considerare la seconda convocazione come tenuta in prima convocazione, con tutte le conseguenze del caso relativamente ai quorum costitutivi e deliberativi (costituzione di due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei condòmini, e per le delibere maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio).
Si può indire la prima convocazione di domenica?
Per quanto infine concerne la questione della prima convocazione fissata di domenica e della seconda fissata di lunedì, si può ritenere rispettato quanto previsto dall’articolo 66, comma 5, delle disposizioni di attuazione del Codice civile. La norma infatti, come anticipato, richiede solo che la seconda convocazione non sia tenuta nello stesso giorno solare della prima. Dunque, l’adunanza si potrebbe anche tenere di domenica, purché – come anticipato sopra – non sia indicato un orario impossibile.
Si osserva ancora, però, che «la mancata redazione del verbale dell’assemblea “andata deserta” in prima convocazione non vizia la delibera condominiale assunta dall’assemblea in seconda convocazione, quando l’amministratore riporti inizialmente al verbale di quest’ultima la motivazione per cui l’assemblea si sia tenuta in seconda convocazione» [2]. Diversamente, se non vi è questa precisazione e la prima convocazione appare assolutamente fasulla, si dovrà considerare la seconda convocazione quale prima convocazione con i quorum previsti per la stessa (costituzione di due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei condòmini, e per le delibere maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio).
note
[1] Cass. sent. n. 24132/2009.
[2] Trib. Firenze, sent. n. 92/2015
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