Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Testamento olografo e DAT: requisiti

23 Ottobre 2021
Testamento olografo e DAT: requisiti

Quali caratteristiche devono avere un testamento olografo e le DAT per essere conformi alla legge?

L’articolo 602 del Codice civile stabilisce le caratteristiche che deve possedere un testamento olografo per essere valido.

Per avere validità è sufficiente che il testamento olografo sia scritto per intero e di mano dal testatore (il testatore è Lei nel nostro caso) e venga datato e sottoscritto (cioè firmato) dal testatore stesso.

Inoltre, la legge (sempre l’articolo 602 del Codice civile) precisa che la data del testamento deve contenere l’indicazione del giorno, mese ed anno (non è necessario indicare anche l’ora) e che la sottoscrizione (cioè la firma) deve essere posta alla fine delle disposizioni. Questo è tutto ciò che è necessario affinché un testamento olografo sia valido.

Non ha alcuna importanza, invece, dove, come e da chi il testamento olografo sia conservato. Lei quindi può conservarlo in un cassetto o in un libro o in qualsiasi altro luogo, può inserirlo in una busta chiusa o aperta oppure lasciarlo in un qualsiasi altro luogo senza inserirlo in alcuna busta e può anche provvedere lei stesso alla sua custodia oppure affidarlo ad una persona di cui si fida (parente o estraneo) o depositarlo presso un notaio.

Alla sua morte, chiunque sappia dove si trovi il suo testamento dovrà provvedere alla sua pubblicazione (pubblicazione che avviene portando il testamento olografo da un notaio); naturalmente, se lei avrà depositato il suo testamento olografo presso un notaio, sarà quest’ultimo a curare la pubblicazione del suo testamento non appena avrà avuto notizia del suo decesso.

Preciso che costituisce reato (articolo 491 del Codice penale) sopprimere, distruggere o occultare (cioè nascondere e non pubblicare – cioè non consegnare ad un notaio) un testamento olografo.

Per quanto riguarda le Disposizioni anticipate di trattamento (cosiddette DAT) esse sono regolate dall’articolo 4 delle legge n. 219 del 2017.

Con le DAT è possibile esprimere, in previsione di un’eventuale futura situazione di incapacità:

  • le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari;
  • il proprio consenso o rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche (cure) e singoli trattamenti sanitari.

Non esiste a livello nazionale un modello prestampato di DAT da utilizzare da parte dei cittadini. Le DAT possono perciò essere liberamente compilate dal cittadino inserendovi le proprie volontà nelle materie sopra indicate.

Alcuni Comuni italiani hanno comunque predisposto dei moduli prestampati per guidare il cittadino che volesse compilare le proprie DAT (può quindi provare a recarsi presso il suo comune di residenza e verificare).

In ogni caso, può anche chiedere aiuto e consiglio al suo medico di fiducia e, in genere, alla Asl di appartenenza.

Le DAT possono essere compilate:

  • presso un notaio (o con atto pubblico redatto dal notaio stesso o con scrittura privata predisposta dal cittadino e la cui firma viene autenticata dal notaio);
  • presso l’Ufficio dello Stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata predisposta o sul modulo del Comune stesso o direttamente dal cittadino);
  • presso le strutture sanitarie competenti nelle Regioni che abbiano emanato norme per la raccolta delle DAT (può chiedere alla sua Asl se questo servizio è stato attivato nella sua Regione).

Tutte le DAT consegnate a notai, Comuni o strutture sanitarie sono poi raccolte in una Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il ministero della Salute (e attiva dal 1° febbraio 2020).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA