Dopo quanto tempo scade il bollo auto e la relativa cartella esattoriale: da quando decorre il termine di prescrizione e come si calcola.
Il bollo auto è l’imposta con il termine di prescrizione più breve di tutte. La prescrizione del bollo auto è di 3 anni. Attenzione però: tale termine può essere allungato, e quindi posticipato, con l’invio di solleciti di pagamento o con la notifica della cartella esattoriale. Ma, come chiarito dalla giurisprudenza, il diverso atto notificato al contribuente non cambia il termine di prescrizione in quello decennale ordinario. Procediamo con ordine e vediamo come funziona la prescrizione del bollo auto.
Come funziona il bollo auto
Per comprendere come funziona la prescrizione del bollo auto non si può prescindere dal conoscere il funzionamento del sistema di riscossione dell’imposta in questione.
A riscuotere il bollo sono le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento. Fanno eccezione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna per le quali la tassa è gestita dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di mancato pagamento dell’imposta, l’ente titolare del credito invia un avviso di accertamento al titolare del veicolo. Deve ovviamente farlo prima che si compia il termine di prescrizione poiché diversamente – come vedremo a breve – il debito decade.
Se il contribuente non adempie, l’ente delega l’Agente per la riscossione esattoriale al recupero del credito. L’Agente notifica prima la cartella esattoriale e dopo avvia le azioni. Le azioni possono essere di due tipi:
- azioni cautelari: sono rivolte a conservare la garanzia del proprio credito. Consistono nel fermo auto. Il veicolo non può più circolare;
- azioni esecutive: sono rivolte al pignoramento dei beni del contribuente (beni mobili, conto corrente, quinto dello stipendio o della pensione, altri crediti. È escluso il pignoramento della casa che scatta solo per debiti superiori a 120mila euro).
Qual è la prescrizione del bollo auto?
L’imposta automobilistica cade in prescrizione dopo 3 anni. Una volta intervenuta la prescrizione, il debito decade: cessa cioè di esistere. Pertanto, non è più possibile avviare azioni esecutive o cautelari nei confronti del debitore.
Questo concetto ha tre implicazioni pratiche.
Il primo: chi non ha pagato il bollo, dopo 3 anni è libero dal debito.
Il secondo: chi non ha mai pagato il bollo auto può ricevere una richiesta di pagamento, da parte dell’amministrazione, solo per gli ultimi tre anni e non oltre.
Il terzo: una volta intervenuta la prescrizione, il contribuente che abbia regolarmente pagato l’imposta può anche liberarsi delle ricevute di versamento. Difatti, qualsiasi richiesta dell’amministrazione sarebbe comunque illegittima per intervenuta prescrizione, al di là della prova dell’adempimento.
Attenzione però: se il contribuente fa ricorso contro l’atto di accertamento del bollo auto o la relativa cartella esattoriale e perde il giudizio, il termine di prescrizione diventa di 10 anni. Infatti, in questo caso, l’obbligo di pagamento deriva dalla sentenza di condanna che, come tutti gli atti giudiziari, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.
Come si calcola il termine di prescrizione
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta è dovuta e scade al 31 dicembre del terzo anno successivo.
Ad esempio, il termine di prescrizione per il bollo auto dovuto nel 2021 inizia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2024.
Eventuali richieste di pagamento successive allo spirare del termine si considerano illegittime.
Al contrario, eventuali richieste di pagamento intervenute prima della scadenza della prescrizione, interrompono il decorso del termine e lo fanno ripartire da capo. Pertanto, in relazione all’esempio precedente, se la Regione dovesse inviare al contribuente una diffida il 1° gennaio 2024, il bollo si prescriverebbe il 31 dicembre 2026.
Ai fini dell’interruzione della prescrizione però si considera la data di spedizione della diffida e non quella di ricevimento da parte del contribuente. Questo significa che la richiesta di pagamento consegnata all’ufficio postale prima del compimento della prescrizione ma recapitata alla scadenza interrompe la prescrizione: sicché, il debito non decade. C’è però qualche giudice che la pensa diversamente [2] e ritiene che la prescrizione inizi a decorrere dalla data di consegna della raccomandata al destinatario.
La prescrizione della cartella esattoriale
Con l’invio della cartella esattoriale, il termine di prescrizione del bollo si interrompe e ritorna a decorrere da capo. Tuttavia, resta sempre di 3 anni, che decorre, in questo caso, dal giorno successivo a quello di spedizione della cartella stessa.
Come chiarito dalla giurisprudenza [2], l’imposta si prescrive in tre anni; il termine di prescrizione non è soggetto ad alcun ampliamento: per cui, a seguito della notifica di ogni eventuale atto interruttivo (accertamento, cartella esattoriale, intimazione), il diritto alla riscossione sopravvive di tre anni in tre anni, non verificandosi alcuna conversione di tale termine in quello ordinario decennale.
In tal senso, depone l’articolo 5, comma 51, del dl 953/82 (così modificato dall’articolo 3 del dl 2/86) in base al quale l’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero della tassa si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La situazione non cambia nel caso in cui subentrino degli atti interruttivi: il termine triennale, infatti, inizia nuovamente a decorrere dopo ogni atto interruttivo, ancorché divenuto definitivo e salvo, come visto prima, che sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna (in tal caso, il termine per la riscossione è di 10 anni).
note
[1] CTR Campobasso sent. n. 726/01/16: Ai fini del rispetto del termine conta aver riguardo al momento in cui l’atto viene effettivamente ricevuto dal destinatario, non applicandosi il criterio del doppio binario (secondo cui per il notificante vale il momento di spedizione, per il destinatario quello della ricezione).
[2] Ctr Lazio sent. n. 2484/2021 del 13.05.2021. Cass. S.U. sent. n. 23397/16.
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Ctr Lazio sent. n. 2484/2021 del 13.05.2021.
(…) Ciò detto, rileva, però la Commissione che i crediti di cui all’intimazione di pagamento in epigrafe sono prescritti, in quanto essa è stata notificata quando il termine triennale di prescrizione era decorso e, quindi, non può avere effetto interruttivo, così come gli altri atti notificati successivamente. Invero, le cartelle di pagamento de quibus vennero notificate rispettivamente il 7 giugno 2012, il 29 novembre 2012 e il 5 agosto 2013, mentre l’intimazione n. (…) è stata notificata soltanto il 27 settembre 2017, quando il termine triennale di prescrizione dei crediti da esse portati era già decorso e nessun altro atto interruttivo era stato notificato antecedentemente.
Al riguardo occorre precisare che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellata, il regime della prescrizione dei vari crediti sottesi alla cartella esattoriale è quello stabilito per ciascuno di essi dalla normativa di settore (nella specie tre anni, ai sensi dell’art. 5 dl n. 593/1982, conv. con la legge n. 53/1983, come modificato dall’art. 3 del dl n. 2/1986, conv. con la legge n. 60/1986), come da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 23261 del 23/10/2020).
Risulta, pertanto, non fondato l’assunto dell’appellata volto a sostenere la novazione dell’obbligazione e la conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 cod. civ.
Né è possibile aderire alla tesi, propugnata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo la quale l’applicabilità del termine decennale di prescrizione deriverebbe dal disposto degli artt. 19 e 20 del dlgs n. 112/1999, essendone stata esclusa la fondatezza da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5, sent. n. 11814 del 18/06/2020 «In tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del dlgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd «conversione» del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cc, (…); quella di prescrizione è eccezione in senso stretto sicché non è rilevabile d’ufficio l’effetto estintivo della prescrizione breve; un ‘interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 20 cit. impone di riferire detto termine al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per azionare il credito»).
Per quanto in qui illustrato, l’appello deve trovare accoglimento. (…)
Buongiorno a me la regione puglia ha notificato la tassa del ( bollo del 2015 ) il 31/10/2018 poi la cartella non pagata e’ finita all’agenzia delle entrate , che a sua volta mi ha notificato oggi 26/01/2022 un’altra cartella dello stesso bollo.tramite un postino nexive volevo sapere se rientro nella prescrizione e se posso fare ricorso , grazie
ciao a me è successa la stessa cosa, vorrei capire se ci sono i presupposti per la prescrizione o ricorso. grazie